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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.1 - Finalità e classificazione degli impianti
1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alla strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'Ente Comune di Marcianise garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti.
4. Gli impianti sono divisi in: impianti a valenza cittadina; impianti a valenza sovra-Comunale e Nazionale
5. sono considerati impianti a valenza cittadina quelli che assolvono funzioni d'interesse generale rispetto alla città tenuto conto delle loro dimensioni, caratteristiche e numero dell'utenza servita.(es. Campo Trentola, Palestra ITIS, Palestra Novelli, Palestre F. Quercia, Palestra Pascoli, Palestra Mazzini, Palestra De Sanctis, Palestra Cavour, Palestra Bosco, Palestra D'Annunzio, Play-Ground ITGC Lener ecc.)
6. Sono considerati impianti a valenza sovra-Comunale e Nazinale quelli che, pur assolvendo a funzioni di carattere generale per capienza e caratteristiche strutturali si rivolgono ad un bacino d'utenza più ampio rispetto alla cittadinanza (es. Campo di Calcio “Progreditur”, Velodromo Polifunzionale V. Capone, Struttura Polivalente “Tendostruttura” di via Clanio, Piscine ecc.).
7. Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri: Destinazione Naturale: Ogni impianto deve mantenere prioritariamente la sua destinazione naturale. Eguaglianza dei diritti degli utenti: Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.
Imparzialità: Tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.
Regolarità del servizio: E' assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze:
a) dei cittadini;
b) per gli impianti sovra-Comunali, oltre che di tali esigenze dei cittadini anche di quelle che l'Ente Comunale intende promuovere per l'immagine ed interessi della Città di Marcianise;
c) dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.
Partecipazione: Viene favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami (tale partecipazione per gli impianti a valenza sovra-Comunale è intesa nell'accezione più ampia del termine e quindi non solo per i cittadini di Marcianise).
Efficienza ed efficacia: Viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.
Art.2 - Impianti sportivi comunali
1. L'Assessore allo Sport si occupa delle problematiche dello Sport e di assicurare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, la concertazione delle indicazioni di politica sportivi ed il flusso delle informazioni tra Consiglio Comunale e Assessorato. Ha, inoltre, il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali di rispettiva competenza, nonché di eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo.
2. La programmazione degli spazi è disposta dall'Assessore allo Sport.
3. Qualora dovessero essere definite le modalità d'uso o dovessero sorgere controversie in ordine all'assegnazione degli spazi, la risoluzione delle stesse è affidata ad una Commissione composta dal Sindaco, dall'Assessore allo Sport, dal Presidente della Commissione Consiliare che si occupa di Sport e da due Consiglieri Comunali di cui uno di Minoranza.
4. La documentazione d'ogni impianti sportivo comunale relativa all'agibilità ed il rispetto della normativa, è depositata presso il Dirigente del Settore in cui è incardinato il Servizio Patrimonio, e presso quello in cui è incardinato il Servizio Sport. Questi ultimi provvedono a richiedere al Dirigente Lavori Pubblici gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o miglioria indispensabili per garantire la funzionalità dell'impianto o per migliorare il servizio offerto.
5. L'Ente Comune di Marcianise, in caso di ristrutturazione di un impianto sportivo o costruzione di un nuovo impianto, consulta preventivamente, ove ritenuto opportuno, gli utilizzatori dell'impianto medesimo o comunque interessate ai lavori.
Art.3 - Destinatari della concessione di spazi
1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:
- Enti di promozione sportiva
- Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a Enti di promozione sportiva;
- Istituzioni scolastiche;
- Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.
Art.4 - Palestre scolastiche
1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati ai Dirigenti scolastici. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curricolari ed extra curricolari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, devono essere messi a disposizione del Comune per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportiva, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico.
2. Solo nel caso in cui l'impianto sportivo abbia accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico, e previa apposita richiesta del Sindaco o il delegato Assessore allo Sport, l'impianto può essere assegnato al Servizio Patrimonio del Comunale di competenza. In questa ipotesi l'utilizzo dell'impianto per attività motoria curriculare o inserita nel P.O.F. Dell'Istituto scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Istituto scolastico e l'Amministrazione Comunale.
3. Nelle ipotesi descritte dai precedenti comma, gli oneri di custodia e pulizia, relativamente alle ore di proprio utilizzo, sono a carico dell'istituto scolastico. Nelle successive ore, gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico di:
- Comune
- Concessionario dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dal titolo IV del presente Regolamento.
4. La convenzione fra l'amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico deve prevedere il vincolo ad utilizzare i locali per attività e manifestazioni coerenti con al loro destinazione e la definizione delle modalità d'uso e indicazione delle conseguenti responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e alla salvaguardia del patrimonio. La convenzione può inoltre prevedere la costituzione di una
commissione di verifica e controllo composta dal Sindaco, dall'Assessore allo Sport, dal Presidente della Commissione Consiliare che si occupa di Sport e da due Consiglieri Comunali di cui uno di Minoranza.
TITOLO II
CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI
Art. 5 - Principi generali
1. la forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:
- Concessione in uso pluriennale ed annuale;
- Concessione per uso straordinario;
- Concessione in autogestione;
3. Tutti i concessionari degli spazi, devono attenersi ai principi stabiliti dal presente regolamento.
Art.6 - Obblighi dell'utilizzatore dell'impianto
1. La concessione di spazi dovrà essere effettuata tramite sottoscrizione di un atto di obbligazione da parte del richiedente, utilizzando il modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale identico per tutti gli impianti.
2. L'atto di obbligazione dovrà prevedere prescrizioni conformi ai principi e agli obblighi previsti dal presente Regolamento nei confronti del richiedente, ed in particolare, nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, dovrà essere interamente a carico del Richiedente la custodia, la vigilanza e la pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.
3. L'atto di obbligazioni deve contenere le sanzioni nei confronti degli utilizzatori in caso di mancata pulizia dei locali e l'integrale rimborso degli eventuali danni provocati e all'uopo deve contenere l'obbligo di prestare idonea garanzia fideiussoria (bancaria, assicurativa, di finanziarie), da parte del richiedente e per gli importi, pari o superiori ai seguenti, stabiliti dal Dirigente del Settore ove è incardinato il Servizio Sport, in relazione all'importanza e complessità dell'impianto. Tale garanzia dovrà avere massimali minimi così riferiti:
a) Importo minimo da garantire per responsabilità civile per danni causati a terzi per ogni sinistro a persone € 1.000.000,00;
b) Importo minimo da garantire per responsabilità civile per danni causati a terzi per ogni sinistro a cose, attrezzature, ecc. non appartenenti all'impianto Comunale € 100.000,00;
c) Importo minimo da garantire per responsabilità civile per danni causati al Comune di Marcianise per ogni sinistro a cose, attrezzature, ecc. appartenenti all'impianto Comunale € 300.000,00;
La garanzia sopra riferita dovrà avere durata a partire dalla data di stipula della convenzione regolante il rapporto tra il Comune e il richiedente e dovrà avere data di scadenza non inferiore a mesi tre dalla cessazione di validità della convenzione. E' evidente che nonostante ciò la responsabilità di tutto ciò la responsabilità di tutto ciò accade all'interno della struttura durante l'utilizzo della stessa da parte del richiedente cede totalmente a carico dello stesso che ne risponderà in ogni momento anche per fatti occorsi durante il periodo di vita della garanzia e che dovessero emergere dopo la scadenza della stessa.
Art.7 – Concessione in uso annuale: criteri per l’assegnazione degli spazi e modalità di concessione
1. Ai fini della programmazione di cui all’art. 2 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo d’attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l’impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune.
3. A parità di condizioni, l’assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
a) Anno di affiliazione della società richiedente;
b) Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
c) Società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati.
d) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
e) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
4. Non potrà essere concesso l’uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo dell’impianto.
5. Non potrà essere concesso l’utilizzo degli impianti a società, ecc. che ricadono nelle cause di esclusione di cui all’ art. 38 D.Lgs. n° 163/2006 con riferimento ai soggetti ivi indicati, ecc. Analogamente non potrà essere concesso detto utilizzo a coloro che non risultino in regola con la c.d. normativa antimafia con particolare riferimento anche agli esiti delle verifiche effettuate dal Comune in seguito all’adesione dello stesso a Protocolli d’Intesa con altri enti (es. Prefettura, ecc.) tesi a garantire la legalità nella gestione della Pubblica Amministrazione.
6. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all’art. 3 dovranno farne richiesta entro il 30 Giugno di ciascun anno rispettivamente al Sindaco e Assessore delegato. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall’atleta singolo.
7. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d’attività sportive e similari relative all’attività svolta.
8. L’Assessore allo Sport, sentito il Dirigente, programma l’uso degli spazi entro il 15 Settembre.
Art.8 – Concessione per uso straordinario
1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti Comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui al precedente art. 5, possono essere autorizzate dal Sindaco o Assessore delegato, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l’uso dell’impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l’attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, previa valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l’ora d’inizio e di fine dell’attività, le generalità del responsabile dell’attività stessa e l’indicazione dell’impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l’Amministrazione.
3. Il Sindaco o Assessore delegato ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d’assegnazione, per manifestazioni promosse dall’Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all’Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.
Art.9 – Concessione in autogestione
1. La struttura sportiva può essere concessa in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all’art.3 con esclusione dei singoli cittadini.
2. L’autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.
3. Nel caso in cui lo spazio sia concesso in autogestione le tariffe sono ridotte nella misura stabilita dall’amministrazione comunale.
TITOLO III
UTILIZZO DELL’IMPIANTO
Art.10 – Uso dell’impianto
1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Sindaco o Assessore delegato comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l’impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata..
4. I soggetti autorizzati all’uso degli impianti dovranno sollevare l’amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell’uso suddetto.
5. E’ consentito l’ingresso all’impianto:
- Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
- Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell’Istituto o da un tecnico/Dirigente dell’associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
- Al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.
6. L’ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l’utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell’Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
7. L’Amministrazione Comunale non risponde d’eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
8. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Dirigente dove è incardinato il Servizio Sport. Il Dirigente garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
9. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d’uso dell’impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.
Art.11 - Pubblicità e pubblico
1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della società che ne richiede l’installazione, l’imposta di pubblicità, nonché l’eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dal Amministrazione Comunale per l’occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento. Le entrate relative spettano alla società che ne ha richiesto l’istallazione.
2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell’uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.
Art.12 – Divieto di sub - concessione
1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l’uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell’impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall’Amministrazione Comunale
Art.13 – Rispetto degli impianti ed attrezzature
1. I richiedenti s’intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell’utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
- Rispettare gli orari d’apertura e chiusura;
- Evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- Mantenerli nello stato d’efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l’ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull’uso dell’impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall’Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.
Art.14 - Installazioni particolari
1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l’installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell’impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l’ Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l’orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l’effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per altre attività. Terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Dirigente in cui è incardinato il Servizio Sport per consentire la verifica delle condizioni dell’impianto.
4. Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all’interno dell’impianto sportivo, il concessionario dovrà pagare una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell’impianto.
Art.15 – Tariffe d’uso
1. Per l’uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell’amministrazione comunale.
2. Le tariffe d’uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall’utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. L’emissione della nota di addebito e/o fattura da parte del Servizio Comunale competente deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di utilizzo dell’impianto.
3. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo d’uso costituisce presupposto per l’accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dall’Amministrazione Comunale
6. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.
Art.16 – Penalità
1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione d’uso annua: Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall’amministrazione comunale; fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall’Amministrazione Comunale. La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
2. L’Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull’uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s’intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d’ulteriori provvedimenti e d’ogni diritto che possa competere all’Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell’impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono
impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
TITOLO IV
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI A TERZI
Art.17 - Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali
1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi Comunali, ferme restando le altre modalità indicate al Titolo II, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, e associazioni senza fini di lucro aderenti o riconosciute da CONI, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale è data comunque facoltà ai soggetti di cui ai precedenti commi di presentarsi in forma associata e/o in partnership con altri soggetti imprenditoriali.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, aventi comunque sede nel Comune di Marcianise, potrà venire nel rispetto dei principi espressi al successivo art.20.
3. La scelta dell'affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica così regolata:
la Giunta Comunale esprime, con propria deliberazione, la volontà di procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto di concessione ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti nel bando di selezione nel rispetto del successivo art.20.
La deliberazione e l'avviso pubblico sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Il bando indica il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione.
4. La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni 9.
5. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Il concessionario dovrà prevedere, di concerto con l'Amministrazione comunale e compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi agli Istituti scolastici con sede nel Comune di Marcianise, che lo richiedano per lo svolgimento delle attività didattiche.
7. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al servizio Comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.
8. Al concessionario spetta:
a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
9. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principali. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione ed il soggetto concessionario.
10. La tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.
Art.18 - Affidamento in gestione di impianti sportivi scolastici
Per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l'attività degli istituti scolastici ivi pertinenti, si applicano le stesse regole di cui al precedente art.4.
Art.19 - Concessione di costruzione e gestione
La concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi è regolata dall'art.19, comma 2 e seguenti della L.109/94 e successive modificazioni. Si intendono comprese nella definizione di “costruzione” , in conformità all'art.2 della legge 109/94, anche l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, quando ne sussistono i presupposti.
Art.20 - Criteri di assegnazione
Negli affidamenti attraverso procedura di evidenza pubblica si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri: esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo; esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia dimensioni ed impianti tecnici; radicamento nel territorio comunale; esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile, progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini; qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori; diffusione della pratica tra i giovani, anziani e diversamente abili; affidabilità economica; compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento; valutazione della convenienza economica dell'offerta.
TITOLO V
UTILIZZO DELL'IMPIANTO IN GESTIONE
Art.21 - Norme generali sulla vigilanza
Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori. Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'Ente gestore dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Comunale.
La Società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tute le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.
Art.22 - Accesso agli impianti
l'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Marcianise. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Marcianise, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito al successivo art.20.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate.
Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.
Art.23 - Sospensioni delle concessioni
L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'ufficio competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.
Art.24 - Funzionamento degli impianti
Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle richieste delle società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente regolamento.
Art.25 - Orari e Tariffe
Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei gestori con approvazione dell'Amministrazione Comunale. L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi. Le tariffe sono stabilite di concerto con l'Amministrazione Comunale.
Art.26 - Regole per l'uso degli impianti
L'Assessorato allo Sport, sulla base di specifiche indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, emana specifiche norme per l'uso dei singoli impianti sportivi, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri: salvaguardia delle superfici di gioco; contenimento dei consumi energetici ed utilizzo di energia alternativa; criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature; installazione di materiale pubblicitario.
Art.27 - Responsabilità dei gestori
I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.
I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigente in materia.
L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.
L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle società gestrici per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rivalendosi sul contributo annuale fino alla completa copertura del danno.
Art.28 - Revoca assegnazione impianti
La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive secondo le procedure al presente regolamento è disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti. Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.
Art.29 - Revoca accesso agli impianti
La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dall'Amministrazione Comunale per: violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti; ripetute violazioni delle regole del presente regolamento; svolgimento di attività sportive non autorizzate; sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.
Art.30 - Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive
Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Marcianise, alle seguenti condizioni: pagamento anticipato del canone di affitto previsto; compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto; versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall'Amministrazione Comunale in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto.
Tutti gli utilizzi da parte di terzi non contemplati nel presente articolo possono essere concessi solo dall'Amministrazione Comunale, previo accordi onerosi, su richiesta da parte di: le stesse società locali gestori degli impianti nel caso in cui ricevessero richieste di utilizzo dell'impianto da loro gestito da parte di terzi; terzi che richiedessero direttamente a questa Amministrazione l'utilizzo degli impianti sportivi per attività sportive e/o extra sportive.
In entrambi i casi il soggetto richiedente dovrà comunque attivarsi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ottenere la relativa deroga nelle forme e nei modi previsti dal presente articolo. Medesime procedure devono essere osservate per l'utilizzo temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni extra sportive. Per tali utilizzazioni occorre acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'Assessorato allo Sport del Comune.
Art.31 - Ricorsi
Avverso i provvedimenti riguardanti le singole società sportive, emessi in esecuzione del presente regolamento, è ammesso ricorso in opposizione all'Amministrazione Comunale entro trenta giorni dalla partecipazione del provvedimento medesimo. L'Amministrazione Comunale decide entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.
Art.32 - Contributi per la promozione dello sport
Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Marcianise. Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico – finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport. Per la concessione dei contributi si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società sportive le seguenti prerogative:
1. attività svolta, in modo particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente;
2. radicamento nel territorio comunale;
3. esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
4. progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
5. qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
6. diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
Art.33 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.