Comune di Marcianise (CE)

Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità

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Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità

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INDICE

ART.1 – Istituzione e finalità
ART.2 –
Compiti
ART.3 –
Composizione
ART.4 –
Presidenza
ART.5 –
Durata
ART.6 –
Modalità di funzionamento
ART.7 –
Rapporti di collaborazione
ART.8 –
Risorse finanziarie
ART.9 –
Dimissioni e decadenza
ART.10 –
Indennità e rimborsi
ART.11 –
Disposizioni finali
ART.12 –
Entrata in vigore

Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA’
Il Comune di Marcianise, per l’attuazione dei principi di parità ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici
- nella logica dell’integrazione dal punto di vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming)
- nel dare poteri e responsabilità alle donne e potenziare le soggettività femminili (empowerment) nonché nel rimuovere i comportamenti discriminatori per sesso ed ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra gli individui
- nel consentire lo scambio di buone pratiche fra soggetti femminili rappresentanti le realtà politiche, culturali, associative e del mondo del lavoro (networking)
- istituisce il Comitato d’Ente per le Pari Opportunità, per l’attuazione dei principi di parità e di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra i lavoratori e lavoratrici, ai sensi della Legge nazionale del 22 giugno1990 n°164, della legge del 10 Aprile 1991 n°125, recante norme in Azione positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro; il decreto legislativo dell’11 aprile 2006 n°198: Codice delle pari opportunità tra uomo e donna , del Decreto Legislativo n. 29 del 3 Febbraio 1993 e del vigente Contratto Nazionale del Lavoro.

ART. 2 – COMPITI
Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1 alla Commissione sono riconosciute tutte le funzioni attribuite da leggi o narmative di carettere europeo, nazionale, regionale, comunale o di accordi sindacali.

La Commissione Pari Opportunità in particolare, con specifico riferimento alla realtà del territorio:
- elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare la pari dignità sociale senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- esleta indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile raccogliendo e diffondendo dati e informazioni, nello svolgimento di queste funzioni può collaborare con altri enti pubblici; ricerca e promuove i principi di parità nel mondo del lavoro previsti dalla normativa vigente, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed europea in materia; individua i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini proponendo iniziative dirette al loro superamento nonchè allo sviluppo e al riconoscimento professionale; formula pareri obbligatori sugli atti riguardanti le materie di sua competenza ed in particolare sulla regolamentazione dei servizi resi dall’Amministrazione Comunale; elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare, con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità, gli interventi dell’amministrazione comunale nei servizi civili, sociali, sanitari, assistenziali e culturali; promuove iniziative di collaborazione con gruppi e organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità; promuove iniziative tese a favorire “l'integrazione” nei suoi vari aspetti della vita sociale, lavorativa e familiare; collabora con la giunta comunale e con le istituzioni provinciali e regionali per iniziative di carattere generale che sottintendono materie di competenza della commissione, secondo le linee di indirizzo della commissione nazionale; organizza convegni ed incontri sul tema della tutela della qualità della vita, in particolare argomenti specifici che interessano la salute della donna; organizza seminari formativi riguardanti temi di grande attualità, dalle nuove leggi sugli enti locali alla comunità europea, al diritto alla famiglia; presenta annualmente il programma delle sue attività all’ amministrazione comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione e ne dà relazione conclusiva in sede di conto consuntivo; verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente sulla parità uomo-donna e sulle conseguenti azioni positive. Sulla base delle indicazioni della commissione e su proposta della giunta comunale, il consiglio comunale, contestualmente all’ esame della relazione previsionale, approva annualmente un programma di iniziative in materia di pari opportunità, determinando obiettivi e priorità ed i mezzi per attuarli.
La commissione predispone annualmente una relazione trasmessa al Sindaco e al Consiglio Comunale.
La commissione ha diritto di accesso ai documenti dell’ Amministrazione Comunale attinenti le materie di propria competenza.

ART.3 – COMPOSIZIONE
Le componenti della commissione saranno scelte a mezzo bando pubblico come stabilito da D.P.R. n° 115 del 14 Maggio 2007 e successiva integrazione D.M. 26 Marzo 2009. Coloro, che sono interessate a comporre la commissione, possono far pervenire dichiarazione scritta corredata da “curriculum personale”.
I Movimenti e le Associazioni possono dichiarare la propria disponibilità a comporre la Commissione attraverso una dichiarazione scritta resa dal rappresentante legale dell'Associazione o del Movimento, attestante l'attività svolta, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
1. La Commissione per le pari opportunità è composta da un numero massimo di 9 componenti, scelte tra le candidate che vengono designate dai rispettivi partiti, organizzazioni sociali, associazioni femminili di appartenenza nella misura di:
a) Una rappresentate per ciascuna delle componenti femminili dei partiti politici, che si
riconoscono nei principi della costituzione, e siano maggiormente rappresentativi sul piano territoriale.
b) Una rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali, e della cooperazione femminile più rappresentative a livello territoriale.
c) Una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni o associazioni femminili maggiormente rappresentative sul territorio.
d) Una rappresentante professionale con particolari esperienze didattico-pedagogiche.
2. Possono far parte della commissione anche esperte e studiose della condizione femminile
3. Sono altresì componenti di diritto della Commissione le donne Consiglieri Comunali
elette.
I nove componenti della Commissione Pari Opportunità saranno scelti dal Sindaco, dall'Assessore con delega e dalla Commissione Consiliare di riferimento.

ART. 4 - PRESIDENZA
- La commissione eleggerà a maggioranza delle proprie componenti la Presidente
- Il presidente è designato dall’Assessore con delega quale espressione della maggioranza
 Al presidente spetta:
- coordinare il lavoro della Commissione dopo aver predisposto e loro inviato un dettagliato ordine del giorno;
- promuovere l’attuazione delle iniziative approvate dalla commissione;
- farsi interprete presso il Sindaco o l’Assessore delegato, quale referente dell’Amministrazione comunale, dei programmi e delle iniziative proposte dalla commissione
- La Commissione elegge a maggioranza una Vicepresidente con funzioni di sostituzione della Presidente in caso di assenza o impedimento. In queste circostanze la Vicepresidente coordina le attività del CPO e ne assicura il regolare svolgimento, aggiorna la Presidente sull’andamento delle attività.
- La Presidente della Commissione nomina la segretaria, tra i membri della commissione.
- La Presidente, la Vicepresidente e la segretaria costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
-  La Presidente rappresenta la Commissione, coordina tutte le attività e ne promuove l’attivazione.

ART. 5 – DURATA
- La Commissione per le pari opportunità rimane in carica per l’intera durata della consiliatura nel corso del quale è nominata e, comunque, per un massimo di cinque anni.
- La Commissione in carica, in ogni caso, esercita le sue funzioni fino al rinnovo della nuova Commissione.
- Le componenti che non partecipano, senza giustificazione, a più di tre riunioni consecutive, decadono dalla nomina.
- Le componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti previa indicazione degli organismi designati. Le nuovi componenti rimangono in carica fino alla scadenza del Commissione.

ART. 6 - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
- La Commissione si riunisce di norma a scadenza quindicinale.
- La Commissione è convocato su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.
- La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione e contiene l’ordine del giorno predisposto a cura del Presidente, tenendo conto delle proposte degli altri componenti.
- La convocazione straordinaria viene effettuata per fax o e-mail almeno un giorno prima della riunione.
- Rientra nelle attività della Commissione la partecipazione a corsi, seminari e convegni su temi attinenti le proprie competenze.

ART. 7 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
- Per l’espletamento delle proprie funzioni la Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni volontari, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- L’ Amministrazione Comunale fornisce alla Commissione tutti gli atti, le informazioni, la documentazione occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti.
- L’Amministrazione Comunale assicura il buon funzionamento della Commissione con apposito ufficio, assicurando le condizioni e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle finalità della Commissione .

ART.8 - RISORSE FINANZIARIE
- L’Amministrazione Comunale prevede nel Bilancio, una quota annuale , da utilizzare per l’espletamento delle proprie funzioni e per l’attuazione delle iniziative programmate.
- La Commissione può avvalersi, altresì, dei fondi messi a disposizione dalla Regione Campania, dallo Stato o dalla Comunità Europea.

ART.9 - DIMISSIONI E DECADENZA
- L’assenza ingiustificata di tre sedute consecutive, comporta l’immediata decadenza della commissaria , di cui viene data comunicazione al sindaco, che provvederà alla sostituzione.

ART.10 - INDENNITA’ E RIMBORSI
- Alle componenti della commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza ex art.6 D. L. n.78 del 31/05/2010.
- Il Presidente o una sua delegata autorizzata dal Presidente a partecipare a convegni, seminari, e incontri di particolare rilevanza, hanno diritto al rimborso delel spese di viaggio e soggiorno sostenute e documentate, da attingere dall'apposito capitolo di bilancio stanziato per le attività della Commissione

ART.11 - DISPOSIZIONI FINALI
- L’Amministrazione fornisce al comitato gli atti, le informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi.

ART.12 - ENTRATA IN VIGORE
- Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza secondo la Delibera di C.C. n.61 del 30/11/2010.

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