Il Collegio dei Revisori è regolamentato dall' articolo 31 dello Statuto del Comune di Marcianise.
Art. 31
Revisione di conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composti a tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
a) Uno tra gli iscritti nel ruolo di revisori ufficiali dei conti, che funge da presidente.
b) Uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti.
c) Uno fra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienze e sono rieleggibili una sola volta.
4. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Esercitano, altresì tutte le funzioni previste dalla legge e dal regolamento.
Con deliberazione di C.C. n. 26 del 16/04/2007 veniva nominato, per il triennio 2007 / 2010, il Collegio dei Revisori dei conti di questo Ente nelle persone di: