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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO PER L’ ACCERTAMENTO CON ADESIONE E AUTOTUTELA
Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 22/03/1999 successivamente modificato con delibere di C.C. nn. 8 del 26/02/2000 e 19 del 30/03/2007.
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 - Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione
Art. 3 - Competenza
Art. 4 - Avvio del procedimento su iniziative del Comune
Art. 5 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente
Art. 6 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni
Art. 7 - Adempimenti successivi
Art. 8 - Perfezionamento della definizione
CAPO II
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Art. 9 - Conciliazione Giudiziale
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI
Art. 10 - Interessi per la riscossione e rimborso di tributi comunali
Art. 11 - soppresso
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA
Art. 12 - Annullamenti e rinuncia agli atti in via di autotutela
Art. 13 - Circostanze non ostative all’annullamento
Art. 14 - Procedimento
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15 - Rapporti esauriti
Art. 16 - Entrata in vigore del regolamento
Art. 17 - Norme abrogate
Art. 18 - Pubblicita’ del regolamento
Art. 19 - Casi non previsti dal presente regolamento
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’istituto dell’accertamento con adesione in conformita’ all’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
Art. 2
Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione
1. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell’ufficio relativi ai tributi comunali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell’istituto le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L’ufficio, per aderire all’accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell’operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L’ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l’adozione dell’accertamento, l’infondatezza o l’illegittimità dell’accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l’atto di accertamento nell’esercizio dell’autotutela.
Art. 3
Competenza
1. L’esercizio delle competenze inerenti la definizione dell’accertamento con adesione e’ attribuito al funzionario responsabile della gestione del singolo tributo.
Art. 4
Avvio del procedimento su iniziativa del Comune
1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l’adesione del contribuente, l’Ufficio tributi, in presenza di situazioni che rendano opportuna l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l’indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
Art. 5
Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente
1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. L’impugnazione dell’avviso costituisce rinuncia all’istanza di definizione.
4. Dalla data di presentazione dell’istanza di definizione e’ sospeso, per un periodo di 90 (novanta) giorni, il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento nonche’ quello di pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, quello per l’iscrizione a ruolo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’Ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula l’invito a comparire. All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso di accertamento di cui al comma 2 perde efficacia.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
7. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell’eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell’esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del tributi.
Art. 6
Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni
1. A seguito del contraddittorio, ove l’accertamento venga concordato con il contribuente, l’Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. Se l’accertamento e’ definito a norma dell’ art. 4, o dell’ art. 5, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l’accertamento e’ definito a norma dell’ art. 5, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.
Art. 7
Adempimenti successivi
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione e’ eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto.
2. Il contribuente che ha aderito all’accertamento puo’ richiedere, in conformita’ a quanto disposto dall’art. 20 del Regolamento Generale delle Entrate, il pagamento rateale delle somme dovute.
3. Entro 10 giorni dal versamento di cui al comma 1 o della prima delle rate di cui al comma 2 il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’ avvenuto pagamento. L’ufficio rilascia al contribuente l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso soltanto dopo che sia pervenuta la suddetta quietanza.
4. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale l’unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, addizionali, sanzione pecuniaria, interessi ed altri accessori) risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
Art. 8
Perfezionamento della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all’ art. 7, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
2. L’intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. In caso di ritardo del versamento di cui al comma 1 o di almeno due delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all’art. 6. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.
CAPO II
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Art. 9
Conciliazione giudiziale
1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall’rt.48 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI
Art. 10
Interessi per la riscossione e il rimborso di tributi comunali (1)
1. Il tasso di interesse per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali e’ fissato nella misura pari al tasso legale ridotto di un (1) punto percentuale.
(1) Articolo sostituito con delibera di C.C. n. 19 del 30/3/2007.
Art. 11
Interessi per ritardato rimborso
Soppresso (2)
(2) Articolo soppresso dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 26.02.2000 con decorrenza dal 01.01.2000.
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA
Art. 12
Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela
1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all’imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro:
a)errore di persona;
b)evidente errore logico o di calcolo;
c)errore sul presupposto dell’imposta;
d)doppia imposizione;
e)mancata considerazione dei pagamenti d’imposta, regolarmente eseguiti;
f)mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g)sussistenza dei requisiti per fruire di detrazione, deduzioni o regimi agevolativi precedentemente
negati;
h)errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. L'esercizio delle competenze in materia di autotutela e' attribuito al Funzionario responsabile della gestione del singolo tributo.
Art. 13
Circostanze non ostative all’annullamento
1. Non ostano all’annullamento degli atti ovvero alla rinuncia dell’imposizione:
a)la definitività dell’atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
b)il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilita’, irricevibilita’, improcedibilita’, eccetera;
c)la pendenza del giudizio;
d)l’assenza di domande o istanze da parte dell’interessato.
Art. 14
Procedimento
1. Le eventuali domande d’annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo.
2. Dell’annullamento o della rinuncia all’imposizione e’ data comunicazione, da parte del funzionario responsabile del Tributo, all’interessato ed all’organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
Rapporti esauriti
1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.
Art. 16
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento ha effetto dal 01/01/1999; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla sua esecutivita’ ed e’ reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 17
Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
Art. 18
Pubblicita’ del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sara’ tenuta a disposizione del pubblico perche’ ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 19
Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) Le leggi nazionali e regionali;
b) Lo Statuto comunale;
c) I regolamenti comunali.