Scarica il file in formato PDF
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30/04/2007
Art. 1
ISTITUZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE all’IRPEF
1. Il Comune istituisce l’addizionale Comunale all’IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall’articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.
Art. 2
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA
1. L’aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, come previsto dall’art.1, comma 142, lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006.
2. L’aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall’art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.
4. L’aliquota e’ fissata nella misura di 0,6 punti percentuali.
Art. 3
VERSAMENTO
1. Il versamento della addizionale Comunale all’IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L’aliquota necessaria ai fini della determinazione dell’acconto è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all’art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;
Art. 4
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.