Comune di Marcianise (CE)

Servizio Integrato Gestione Rifiuti

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Servizio Integrato Gestione Rifiuti

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REGOLAMENTO SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE RIFIUTI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  1 – Campo d'applicazione
Art.  2 – Finalità
Art.  3 – Criteri di rpitorità nella gestione dei rifiutiI.
Art.  4 – Prevenzione della produzione di rifiuti
Art.  5 – Recupero dei rifiuti
Art.  6 – Smaltimento dei rifiuti
Art.  7 – Definizioni
Art.  8 - Definizione e classificazione dei rifiuti
Art.  9 – Esclusioni
Art.10 – Competenze del Comune
Art.11 – Oneri dei produttori e dei detentoriI
Art.12 – Ordinanze contigibili ed urgentiI
Art.13 – Divieti di abbandono
Art.14 – Bonifica
Art.15 – Gestione ambiti territoriali ottimali

TITOLO II
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Art.16 - Criteri generali e norme di esclusione
Art.17 - Riuti speciali assimilati agli urbani a tutti gli effetti
Art.18 - Rifiuti speciali assimilabili agli urbaniai fini dello smaltimento
Art.19 - Oneri dei produttori e dei dententori di rifiluti speciali
Art.20 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali
Art.21-  Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli
Art.22-  Norme di sclusione
Art.23-  Procedure di accertamento

TITOLO III
GESTIONE DEI RIFIUTI


CAPO I
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E SIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO

Art.24 - Definizione
Art.25 - Conferimento
Art.26 - Compostaggio domestico
Art.27 - Raccolta e trasporto
Art.28 - Pulizia e disinfezione dei contenitori
Art.29 - Trattamento intermedio e finale dei rifiuti
Art.30 - Divieto di accesso nelle proprietà private
Art.31 -  Isole ecologiche e stazioni di separazione per la raccolta differenziata.

CAPO 2
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.32 - Definizione
Art.33 - Raccolta, Spazzamento e trattamento  – Definizione aree
Art.34 - Modalità di spletamento del servizio
Art.35 - Cestini portarifiuti
Art.36 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
Art.37 - Pulizia dei terreni non edificati
Art.38 - Pulizia dei mercati
Art.39 - Aree occupate da pubblici esercizi
Art.40 - Aree adibite a luna -park, circhi,spettacoli viaggianti e manifestazxioni pubbliche
Art.41 - Carico e scarico di merci e materiali
Art.42 - Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicate e grosse precipitazioni
Art.43 - Asporto degli scarichi abusivi
Art.44 - Obbligo di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
Art.45 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
Art.46 - Altri servizi di pulizia

CAPO 3
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI IFIUTI

Art.47 - Generalità
Art.48 -  Rifiuti Sanitari
Art.49 - Veicoli a motore, rimorchi e simili
Art.50 - Oli e grassi vegetali ed animali esausti
Art.51 - Rifiuti di beni in polietilene e polisterolo
Art.52 - Rifiuti speciali
Art.53 - Rifiuti cimiteriali
Art.54 - Rifiuti inerti ( non pericolosi )
Art.55 - Rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effuenti
Art.56 - Rifiuti pericolosi
Art.57 - Rifiuti di amianto

TITOLO IV
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art..58 - Definizioni
Art. 59 - Raccolta e trasporto
Art. 60 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi
Art. 61 - Modello unico dichiarazione ambientale

TITOLO V
TASSA /TARIFFA

Art.62 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

TITOLO VI
RAPPORTI CON L’UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art.63 - Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato ( Guardie Ecologiche Volontarie )
Art.64 - Il  Riconoscimento e l'autorizzazione
Art.65 - Principi gestionali e requisiti
Art.66 - Condizioni operative
Art.67 - Coinvolgimento degli utenti
Art.68 - Incentivi
Art.69 - Riscontri e divulgazione dei risultati

TITOLO VII
GESTIONE DEL SERVIZIO

Art.70 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
Art.71- Controlli
Art.72 – Accertamenti

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art.73 - Rinvio ad altre disposizioni
Art.74 - Pubblicità del regolamento
Art.75 – Disposizioni finali

ANNOTAZIONE “A”
PERIMETRO DI SERVIZIO


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
CAMPO D’APPLICAZIONE

Il presente Regolamento comunale è adottato ai sensi di quanto previsto dall’art. 198 del D.Lgs. 152/2006, e, secondo principi di trasparenza,efficienza, efficacia ed economicità nell’erogazione dei servizi di gestione rifiuti, ha la finalità di disciplinare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/06;
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. 152/2006.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie,emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

Art. 2
FINALITÀ
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”.

Art.3
CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI.
Il Comune persegue, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.
Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso di rifiuti come fonte di energia.

Art. 4
PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all’articolo 3 riguardano in particolare:
a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l’uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
b) la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
d) l’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e degli altri decreti di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.

Art. 5
RECUPERO DEI RIFIUTI
Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
c) l’adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
d) l’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e l’adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili.

Art. 6
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all’articolo 181 del D.Lgs. 152/06.
A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.
I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
Nel rispetto delle prescrizioni contenute nei decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario.
È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.
Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall’articolo 107, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.
È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell’ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell’ente gestore.

Art. 7
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi:
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
e) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’Allegato C alla medesima parte quarta dello stesso decreto 152/06;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, con le limitazioni imposte dall’art. 183 comma m) del D.Lgs. 152/06;
n) sottoprodotto: i prodotti dell’attività dell’impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest’ultimo fine, per trasformazione preliminare s’intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo. L’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;
o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante con tenuto energetico:
q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 181 del D.Lgs. 152/06;
r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
1) il rischio ambientale e sanitario;
2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l’articolo 229 (;
t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:
1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;
2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);
v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l’impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L’impresa che intende svolgere l’attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell’Albo di cui all’articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall’Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all’introduzione nell’aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente;
cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera dd);
dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Art. 8
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

In base all’art. 183 del D.lgs. 152/2006, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A del D.Lgs. 152/06, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in:

Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali;

e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in:

Rifiuti Pericolosi e Rifiuti non Pericolosi.

A) RIFIUTI URBANI
I Rifiuti Urbani comprendono:

A.1 Rifiuti Urbani Interni.
Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.
Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto A.1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo titolo II.

A.3 Rifiuti Esterni.
Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

A. 4 Rifiuti Cimiteriali.
Si definiscono tali in conformità al D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
1) I rifiuti rivenienti da esumazioni ed estumulazioni;
2) I rifiuti rivenienti da altre attività cimiteriali (inerti, parti lignee, metalliche, potature, fiori, etc.).

A. 5 Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.).
Rifiuti provenienti da locali ed immobili ad uso civile abitazione aventi le seguenti caratteristiche merceologiche:
1) batterie e pile;
2) prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo “T” e/o “F”;
3) prodotti farmaceutici, farmaci scaduti.

B) RIFIUTI SPECIALI

B.1) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
B.2) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
B.3) i rifiuti da lavorazioni industriali;
B.4) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
B.5) i rifiuti da attività commerciali;
B.6) i rifiuti da attività di servizio;
B.7) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
B.8) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
B.9) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
B.10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

C) RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi, con le relative caratteristiche e componenti, i rifiuti di qualunque provenienza, sia utenza domestica che utenza non domestica (attività), precisati nell’elenco di cui agli Allegati D, G, H, I del D.Lgs. 152/06.

Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all’elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative provinciali, regionali e nazionali.

D) IMBALLAGGI (ART. 218 D.lgs. 152/06)

E) BENI DUREVOLI (ART. 227 D.lgs. 152/06)

Art. 9
ESCLUSIONI
Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z) del D.Lgs 152/2006;
b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
c) i rifiuti radioattivi;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
g) i materiali esplosivi in disuso;
h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
l) materiale litoide estratto da corsi d’acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
m) i sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006°;
n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi dell’esercito, della marina e dell’aeronautica.
Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell’ambito del campo di applicazione ivi indicato.

Art. 10
COMPETENZE DEL COMUNE
I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 del D.Lgs. 152/2006 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202 dello stesso D.Lgs. 152/2006, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Comune eroga il servizio in una delle forme previste dagli artt. 113-116 del D.Lgs 267/2000.

In particolare le categorie di rifiuti gestiti in regime di privativa sono:

I. Tutti i rifiuti specificati all’art. 7 – lett. A)

A.1 Rifiuti Urbani Interni
A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani
A.3 Rifiuti Esterni
A.4 Rifiuti Cimiteriali
A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi

II. Tutti i rifiuti specificati all’art. 7 – lett. D)

a) Imballaggi
b) Imballaggi Primari
c) Imballaggi Secondari
ad esclusione di:
d) Imballaggi Terziari
e) Rifiuti da Imballaggio

III. Residui della depurazione delle acque urbane come definiti successivamente, nei limiti quanto-qualitativi di assimilabilità.

Il Comune promuove,inoltre:
• Il conferimento e la raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche dei R.S.U. – Assimilati (frazione organica, carta, vetro, plastica, alluminio, imballaggi, beni durevoli ed ingombranti), dei Rifiuti Speciali, dei Rifiuti Pericolosi;
• I sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali e/o energia;
• Le forme di sensibilizzazione e promozione finalizzate alla riduzione ed ottimizzazione del conferimento e raccolta dei RSU – Assimilati.

Il Comune unitamente all’Ente Gestore (gestore pubblico dei servizi), che gestisce i servizi gestione rifiuti e di igiene urbana, organizzerà e programmerà con frequenza minima annuale, presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, e presso le Organizzazioni di Categoria (Associazioni Commercianti, Artigiani, Culturali, etc.) iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali, sulle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti, e raccolte differenziate, e sugli aspetti normativi.

Art. 11
ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI
Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.
La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.
Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b) del suddetto decreto, abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B.
Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti.

Art. 12
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.
Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all’autorità d’ambito di cui all’articolo 201 del D.Lgs. 152/06 entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 13
DIVIETI DI ABBANDONO
L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs. 152/06, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Art. 14
BONIFICA
Chiunque cagiona l’inquinamento delle matrici ambientali ( suolo, sottosuolo, acque) con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con le pene e sanzioni indicate nell’art. 257 del D.Lgs. 152/2006, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’Autorità competente.

Art. 15
GESTIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali ottimali ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 152/2006, delimitati dal Piano regionale di cui all’art. 189 dello stesso decreto e nel rispetto delle linee guida di cui all’art. 195 del D.lgs. 152/2006.

TITOLO II
ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Art. 16
CRITERI GENERALI
Si distinguono due finalità di assimilazione:
a) per il conferimento, il recupero o lo smaltimento nel circuito dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti) ;
b) per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai fini dello smaltimento).

Art. 17
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI A TUTTI GLI EFFETTI

Nelle more della completa attivazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 152/2006 e succ. mod. in materia di assimilazione si applica quanto previsto all’art. 1, comma 184 lett. B, della L. 27/12/2006 n. 296.

In via transitoria è stabilita, pertanto, l’assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani quando sono rispettati contestualmente due requisiti:
uno qualitativo ed uno quantitativo

Requisito qualitativo
sono assimilati ai rifiuti urbani per qualità:
a) i rifiuti derivati da attività agricole, agro-industriali, artigianali, commerciali,di servizio, di cui di cui all’art. 184 comma 3, lettere a), d) e), f) del D.Lgs 152/2006;
b) rifiuti sanitari elencati all’art. 2 lettera g del D.P.R. 15/07/2003 n°254;
c) rifiuti provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali e di servizi, agricole ferma restando l’esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all’art. 184, comma 3 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 (rifiuti da lavorazioni industriali)
purché essi appartengono ad una delle seguenti categorie merceologiche:
- imballaggi primari e secondari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) se conferiti al servizio pubblico in raccolta differenziata ;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffé, scarti dell’industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali;

Requisito quantitativo
La qualificazione di assimilato all’urbano di un rifiuto speciale rispondente al precedente punto è subordinata al rispetto di una soglia quantitativa annuale da parte del soggetto produttore;.

a) soglia quantitativa annuale è fissata in 24 metri cubi/anno.

Quando la produzione dei rifiuti speciali assimilati supera tale soglia, i rifiuti sono considerati non assimilabili e quindi potranno essere conferiti al Soggetto Gestore del servizio secondo le modalità stabilite da apposita convenzione, oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di recupero di materia o energia.

A tal fine il produttore è tenuto a presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, apposita autodichiarazione del quantitativo annuale presunto di rifiuti speciali assimilati riferiti all’anno successivo.
NOTE:
1) periodo soppresso con deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 07.05.2009

I rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità che possono essere conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:
a) Non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policrorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non bonificati.
b) Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto gestore, ad esempio :
- consistenza non solida;
- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza

Art. 18
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI AI FINI DELLO SMALTIMENTO
L’assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani.

Tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui all’art. 17. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.

Art. 19
ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI
Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell’allegato B al D.Lgs 152/2006.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
1. Autosmaltimento dei rifiuti;
2. Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
3. Conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

ART. 20
CLASSIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico- fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 21
RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA BENI DUREVOLI
I rifiuti ingombranti costituiti da beni durevoli prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.

Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.

Lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra è a carico dei produttori.

Art. 22
NORME DI ESCLUSIONE

“ Sono esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani:
i rifiuti speciali assimilati di cui al precedente art. 17 la cui formazione avvenga all’esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
i rifiuti speciali che non soddisfino i requisiti stabiliti dal D.M. 03/08/2005
i rifiuti speciali che sono individuati nell’elenco dei rifiuti pericolosi nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/2006;
con decorrenza 01.01.2010, gli imballaggi secondari conferiti in raccolta indifferenziata;
gli imballaggi terziari;
con decorrenza 01.01.2010, i rifiuti speciali assimilati che si producono nelle sale di lavorazione (rifiuti da lavorazioni industriali)”.
NOTE:
2) articolo sostituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 07.05.2009

Art. 22 BIS
DICHIARAZIONI A CARICO DEL PRODUTTORE DI RIFIUTI
Il produttore dei rifiuti speciali ed assimilati agli urbani è tenuto alla presentazione, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, di apposita dichiarazione concernente:
a) Quantità di rifiuti prodotti, distinti per tipologia;
b) Modalità di conferimento dei rifiuti speciali;
c) l’area su cui si producono i rifiuti speciali ed assimilati;
d) quantitativo annuale presunto dei rifiuti speciali assimilati, riferiti all’anno successivo;
NOTE:
3) articolo inserito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 07.05.2009

Art. 23
PROCEDURE DI ACCERTAMENTO
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i produttori di rifiuti speciali dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti, e le modalità di conferimento dei rifiuti speciali, l’area su cui si producono i rifiuti.
NOTE:
4) periodo soppresso con deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 07.05.2009

Le procedure di accertamento per la veridicità dei dati dichiarati e la verifica del superamento della soglia quantitativa di rifiuti speciali assimilati prodotti, possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati.
Possono, inoltre, essere attivate:
a) sulla base dell’analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte della attività economica alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
b) in seguito a monitoraggio, da parte del Soggetto Gestore, del grado di riempimento dei contenitori pubblici inerenti la sede della attività produttrice di rifiuti;
c) sui dati medi di produzione per attività analoghe.

La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è coordinata dal Soggetto Gestore del servizio pubblico. Gli Uffici comunali competenti si impegnano a mettere a disposizione di quest’ultimo tutta la documentazione tecnico amministrativa disponibile, nel rispetto della Legge n. 196/2003, e autorizzano il Soggetto Gestore a richiedere alle attività economiche tutte le notizie relativamente a:
a) ramo di attività dell’azienda;
b) specificazioni sull’attività svolta;
c) caratteristiche quali e quantitative dei rifiuti prodotti;
d) destinazioni dei rifiuti prodotti;
e) superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
f) documentazione disponibile (Autorizzazioni, Modello Unico Dichiarazione ambientale, ecc.)

I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolanti al fine di stabilire:
a) modi e metodi con i quali l’attività economica dovrà conferire i rifiuti prodotti;
b) il calcolo per l’applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti, quando questa verrà applicata.

TITOLO III
GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO

Art. 24
DEFINIZIONE
Per Rifiuti Urbani Interni ed Assimilati agli Urbani si intendono:

a) I rifiuti domestici , anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;

b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e del titolo II del presente Regolamento.

Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l’attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
a) rispetto degli obblighi dalla vigente normativa;
b) tutela dell’ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
c) opportunità di carattere economico – produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Il Comune e il gestore del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.

Art. 25
CONFERIMENTO

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti umidi, facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari etc., debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore del servizio, in idonei recipienti chiusi.

E’ fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti o in confezioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.

Le attività di conferimento – raccolta differenziata dovranno avvenire in conformità al presente Regolamento ed alle vigenti normative.

I) A.1 Rifiuti Urbani non Ingombranti – A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani per tutto il Ciclo di Smaltimento.

Il conferimento di questi rifiuti deve avvenire esclusivamente mediante contenitori e sacchi. Non possono essere conferiti insieme a questi rifiuti:
• rifiuti urbani ingombranti;
• rifiuti urbani pericolosi;
• rifiuti speciali pericolosi;
• gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui i rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, etc.);
• sostanze liquide;
• materiali accesi;
• materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
• rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;
• beni durevoli;
• imballaggi e rifiuti da imballaggio.

Il conferimento deve avvenire negli appositi cassonetti e/o contenitori differenziati [Cif.to: RSU Indifferenziati, Carta, Vetro, Plastica, Alluminio], che sono posizionati su strada con caratteristiche rispondenti e conformi al nuovo Codice della Strada.

Gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili, per prevenire la dispersione ed assicurarsi che, dopo l’introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Il conferimento potrà essere articolato nel seguente modo: conferimento differenziato in appositi e distinti cassonetti/contenitori di:
• Carta
• Plastica
• Metalli
• Vetro

Il tutto secondo criteri di efficacia ed efficienza e secondo il progetto e le procedure di organizzazione dei servizi.
Oppure:
• Frazione Secca [Cif.to: carta, cartone, plastica, alluminio, metalli, vetro, etc.], o mediante conferimento in cassonetti o mediante conferimento in sacchi trasparenti per la raccolta porta a porta;

• Frazione Organica [Cif.to: rifiuti alimentari organici animali e vegetali per impianti di compostaggio], in caso di attivazione degli impianti di compost di bacino.

In questa ipotesi di organizzazione del conferimento – raccolta differenziata, è comunque vietato il conferimento del vetro nei cassonetti/contenitori/sacchetti della frazione secca.

Tale materiale dovrà essere conferito negli appositi contenitori specializzati del Vetro, questo al fine di favorire il conferimento e la raccolta di detto materiale e di evitare che tale materiale, conferito unitamente ad altri materiali, possa costituire pericolo per gli operatori e/o impedimento per le attività di selezione e recupero presso i centri di preselezione raccolta differenziata.

Pertanto dovrà essere installato un adeguato numero di contenitori specializzati per il vetro ed essere facilmente riconoscibili dall’utenza, secondo i parametri e standard previsti nel Progetto di Organizzazione del Servizio Integrato.

Inoltre, in prossimità di edifici e/o su strade, piazze ad elevata densità di Uffici, Banche, Scuole, Ospedali etc. e di edifici che per destinazione d’uso e per attività in essi svolte, producono carta, dovranno essere installati cassonetti/contenitori specializzati per la raccolta della carta ed essere facilmente riconoscibili dall’utenza, al fine di favorire il conferimento, la raccolta differenziata ed il recupero del materiale.

Il conferimento delle varie tipologie di rifiuti deve avvenire in modo da non rendere difficoltoso il trattamento differenziato dei rifiuti, ossia i materiali devono essere conferiti quanto più possibilmente privi di impurità e/o di materiali di diversa natura [Cif.to: vetro con carta, o rifiuti organici con materiali vetrosi, etc.].

Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento della carta, dei cartoni e degli imballaggi che dovranno essere privi di altro materiale quale nastro adesivo, punti metallici, polistirolo, rifiuti organici e altri materiali non cellulosici. Inoltre i cartoni e gli imballaggi debbono essere preventivamente appiattiti in modo da ottimizzare lo spazio del contenitore.

Particolare attenzione deve essere prestata nel conferimento di contenitori plastici, e/o derivati, per alimenti che debbono essere preventivamente pressati in modo da non riempire i contenitori con piccoli quantitativi in peso di plastica.

Particolare attenzione deve essere inoltre prestata nel non conferire materiali accesi, e/o infiammabili, e/o residuali di combustioni, unitamente a materiali plastici e cartacei.

E’ opportuno conferire il vetro privo di tappi metallici, plastici, etc. e di etichette in carta, plastica etc.

E’ fatto assoluto divieto di modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.

E’ vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E’ altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio.

Quando tale situazione non risulti eccezionale, l’utente avverte il gestore del servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Per una migliore razionalizzazione del Servizio in relazione agli andamenti stagionali i detentori di più cassonetti, [Cif.to: alberghi, esercizi commerciali, etc.] utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti tutti riempiti solo parzialmente.

Al fine di razionalizzare il servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo svuotamento dei cassonetti a fermarsi più volte in pochissimo spazio o ad effettuare manovre difficoltose per raggiungere i cassonetti da svuotare, ovvero che costringano a manovre lunghe e difficoltose per gli addetti stessi, questi verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i disagi alla cittadinanza, nel rispetto del codice della strada.

II) A.1 Rifiuti Urbani Interni Ingombranti.

I rifiuti ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:
• Il gestore del servizio deve essere informato dall’utente del tipo di rifiuto da ritirare e del luogo nel quale viene posto, su richiesta dell’utente al numero verde servizio utenza.
• I materiali dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell’ingresso. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all’esterno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvede a ritirarli. E’ vietato l’abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.
• Il gestore provvederà a fornire ampia informazione sugli orari duranti i quali è possibile conferire i rifiuti ingombranti a propria cura e spese presso le isole ecologiche nonché presso l’ecocentro;

III) A.5 Rifiuti Urbani Pericolosi - R.U.P.

I rifiuti urbani pericolosi così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e successive integrazioni e modificazioni e quelli di cui al codice CER 20 dell’Allegato D del D.Lgs. 152/2006 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:
• Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso isole ecologiche nonché presso l’ecocentro;
• I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all’interno delle farmacie convenzionate con il gestore del servizio e presso le isole ecologiche nonché presso l’ecocentro;
• Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” rifiuti pericolosi urbani devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appostiti contenitori presso i rivenditori e punti vendita, isole ecologiche ed ecocentro;
Vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso i rivenditori, le isole ecologiche e l’ecocentro.

Art. 26
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio della frazione umida purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione di norma solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei familiari che condividono le medesime aree scoperte.

Eventuali richieste particolari devono essere espressamente autorizzate.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo si verifichi controllato, con l’utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.

Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano creare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, produrre esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La struttura di compostaggio (composter o cassa) dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti da parte dell’utenza in particolare i seguenti aspetti:
a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con rivoltamento periodico del materiale;
d) seguire periodicamente l’evoluzione e la maturazione del compost per il successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.

Coloro che effettuano il compostaggio domestico sono tenuti a consentire in qualsiasi momento il controllo della corretta tenuta ed utilizzo delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal Comune.

Art. 27
RACCOLTA E TRASPORTO

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto, conformemente al punto 2.1 dell’all. 2 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e come indicato dall’ex art. 59 del D.Lgs 507/1993, entro il perimetro di servizio stabilito, con la frequenza e con le modalità di svolgimento definiti nel Progetto di Organizzazione del Servizio Integrato.

All’interno di detto perimetro l’utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa alcuna eccezione.

Le attività di raccolta e trasporto dovranno avvenire in conformità al presente Regolamento ed alla normativa esistente in materia.

La raccolta e trasporto avviene con i seguenti standard di servizio:

I) A.1 Rifiuti Urbani Interni – A.2 Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani non Ingombranti.

Raccolta porta a porta e non, con svuotamento di appositi cassonetti e/o contenitori differenziati per tipologia merceologica e/o di materiali (R.S.U. indifferenziati, carta, plastica, metalli) nonché per tipologia di utenza (Utenza Residenziale ed Utenza Attività).

I contenitori dovranno essere facilmente riconoscibili per tipologia di materiali da conferire, ed, inoltre, dovranno avere caratteristiche costruttive tali da favorire il conferimento dei rifiuti, con apertura coperchi a pedale per i cassonetti, e sistema a chiusura per impedire il contatto dei rifiuti con agenti atmosferici, per impedire l’ingresso di animali e la fuoriuscita di esalazioni e/o cattivi odori.

La frequenza considerata standard minimo di servizio, di svuotamento dei suddetti cassonetti contenitori è fissata, potendo comunque essere incrementata in base a nuove esigenze dell’utenza, in:
• N°1 intervento al giorno, escluso festivi e/o domenicali, (n°6 interventi per settimana), per gli R.S.U. – Assimilati Indifferenziati;
• N°1 intervento a settimana per zona di servizio, per la raccolta porta a porta utenza residenziale delle frazioni carta, plastica e metalli, nonché per la raccolta passiva delle frazioni carta, plastica, vetro, metalli presso isole ecologiche;
• N°1 intervento a settimana, escluso festivi e/o domenicali, per la raccolta porta a porta utenza attività delle frazioni carta, plastica, metalli, vetro.

I cassonetti/contenitori presenti su suolo pubblico dovranno essere lavati con una frequenza minima di un intervento al mese nel periodo 01 Settembre – 31 Maggio e di un intervento a settimana nel periodo 01 Giugno – 31 Agosto.

Il trasporto dei suddetti materiali dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

I mezzi di raccolta rifiuti devono essere attrezzati in modo da effettuare la pesata di ogni singolo contenitore e/o cassonetto, ed avente sistemi di identificazione e localizzazione contenitori nonché sistemi di registrazione automatica dei dati acquisiti.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell’all. 2 della Delibera 27.07.1984 – C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/1982, con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio.

II) A.1 Rifiuti Urbani Interni Ingombranti.

I rifiuti urbani interni ingombranti devono essere conferiti separatamente e raccolti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore o presso l’ecocentro, appositamente attrezzato, o negli appositi punti di raccolta (Isole ecologiche), o ubicati sul marciapiede (previa chiamata al Numero Verde aziendale per prenotazione raccolta), su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell’utente, in orari conformi con l’Organizzazione dei Servizi.

La raccolta avverrà con frequenza minima di 1 volta a settimana per la categoria di Rifiuti Urbani Interni Ingombranti.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazione e/o liquidi.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell’all. 2 della Delibera 27.07.1984 – C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/1982, con automezzi le cui caratteristiche stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico – sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

III) A.5 – Rifiuti Urbani Pericolosi – R.U.P.

La raccolta avverrà attraverso lo svuotamento degli appositi contenitori giacenti presso i punti vendita stabiliti (farmacie, fotografi, etc.), o eventuali Isole Ecologiche e “Centro Servizi”, con frequenza minima di un intervento per settimana, e comunque su chiamata – segnalazione da parte dell’utenza.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell’all. 2 della Delibera 27.07.1984 – C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/1982, con automezzi le cui caratteristiche stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico – sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 28
PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, almeno una volta al mese.

Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 29
TRATTAMENTO INTERMEDIO E FINALE RIFIUTI

Il trattamento intermedio e finale dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nel rispetto delle specifiche norme vigenti, nazionali e regionali, ed in particolare del Piano Regionale Smaltimento Rifiuti vigente, del D.Lgs. 152/2006, ed eventuali ordinanze e direttive da parte delle autorità preposte.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte del gestore ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al recupero, riciclo, riutilizzo, etc. mediante conferimento ad idonei impianti di preselezione raccolta differenziata, compostaggio, etc., secondo le finalità dell’art. 181 – Recupero Rifiuti ed art. 182 comma 5 – Smaltimento Rifiuti del D.Lgs. 152/2006.

Nell’attività di trattamento intermedio, stoccaggio, trattamento finale, recupero finale, recupero energetico etc. il gestore del servizio dovrà comunque rispettare tutte le norme contenute nel D.Lgs 152/2006 e successive integrazioni e modifiche.

E’ assolutamente vietato l’abbandono di rifiuti sul suolo e/o nel sottosuolo, la loro combustione a cielo aperto, salvo quanto previsto dall’art. 191 del D.Lgs. 152/2006

Art. 30
DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

E’ fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni ed aree private, anche soggette ad uso pubblico [Cif.to: parcheggi, supermercati, università etc.], nonché aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico in regime di concessione a ditte private, persone fisiche o giuridiche, e ad enti “no profit”, luoghi di culto, caserme etc., essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private, ma unicamente su aree pubbliche classificabili come strade, piazze, viali etc.

In casi particolari, ma solo nell’interesse del Servizio [Cif.to: servizio a domicilio per anziani e disabili su segnalazione dei servizi sociali], gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all’interno della proprietà stessa.

L’autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all’interno della proprietà stessa.

Il Comune ed il gestore del servizio, in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità relativamente a detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l’esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 31
ISOLE ECOLOGICHE E STAZIONI DI SEPARAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZAIATA

Per la raccolta differenziata sono utilizzate isole ecologiche e stazioni di separazione destinate al conferimento separato delle frazioni suscettibili di riuso, materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni.

Per “Isola Ecologica” si intende un’area attrezzata a livello Comunale che avrà essenzialmente la funzione di stoccaggio provvisorio in sicurezza di più tipologie di materiali, sia rifiuti urbani pericolosi che ingombranti, da avviare successivamente allo smaltimento. Tale isola ecologica ha anche la funzione di permettere lo stoccaggio provvisorio di materiale riciclabile conferito in modo che si raggiungano quantità tali da renderne conveniente il trasporto ai rispettivi centri di riciclaggio e smaltimento.

Per “Stazione di Separazione” si intende un’area attrezzata a livello di bacini ex L. R. 10/93 ( singoli o aggregati fra loro) dotata di impianti tecnologici con funzione di separazione di quanto proveniente dalla raccolta differenziata multimateriale. Tale materiale sarà costituito essenzialmente da frazioni riciclabili secche: alluminio, metallo, plastica, vetro.

L’amministrazione comunale definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione dell’Isola Ecologica posizionata sul territorio del Comune di Marcianise, fermo restando che deve essere agevolata nel massimo grado possibile l’accessibilità per gli utenti prevedendo adeguati orari di apertura.

Nelle more di stipula della convenzione tra il Comune e i Consorzi obbligatori le materie prime –seconde dovranno essere raccolte e smaltite dalla ditta appaltatrice secondo le direttive impartite dall’ufficio comunale preposto.

CAPO 2
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 32
DEFINIZIONE

Per Rifiuti Urbani Esterni si intendono:

a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, piazze e viali pavimentati e/o asfaltati;

b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su aree pubbliche definite come strade, piazze, viali, spiagge, escluse aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico, in regime di concessione a ditte, persone fisiche o giuridiche, enti “no profit”, luoghi di culto, caserme etc., aree private e/o soggette ad uso pubblico quali aree commerciali, parcheggi supermercati, università etc.;

c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi cimiteriali, comunque da conferire in appositi cassonetti da parte degli addetti al cimitero e/o utenza.

Art. 33
RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO – DEFINIZIONE AREE
I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente :
a) le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del Codice della Strada;
b) i tratti urbani, interni al perimetro del servizio gestione rifiuti, di strade statali e provinciali.

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l’installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico, non in concessione ad enti e/o ditte privati, nei centri abitati e nei nuclei urbani perimetrali all’interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti interni:
a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
b) le piazze;
c) i marciapiedi;
e) i percorsi comunali, anche coperti, esclusi aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico, in regime di concessione a ditte, persone fisiche o giuridiche, enti “no profit”, luoghi di culto, caserme etc., aree private e/o soggette ad uso pubblico quali aree commerciali, parcheggi supermercati, università etc., aree interne mercati coperti, etc..

I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono raccolti e spazzati dal servizio pubblico senza addebito di spese solo nel caso in cui le suddette siano organizzate dal Comune e non contengano aree, stands commerciali, espositivi, etc..

Art. 34
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
All’interno delle zone indicate nell’articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

Nell’effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

Il Comune attiverà ordinanze per l’istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Dovrà inoltre essere effettuata la raccolta, a mezzo di personale adeguatamente attrezzato, di rifiuti speciali quali siringhe, e/o parti di esse, potenzialmente infette, abbandonati nelle aree pubbliche e/o strade o in altri luoghi del territorio di competenza, nonché degli escrementi animali.

Il servizio di raccolta di rifiuti esterni e spazzamento stradale va di norma effettuato con frequenze giornaliera nelle aree del perimetro di servizio, ricadenti all’interno di aree ad elevata densità abitativa, e di insediamenti produttivi, commerciali, artigianali, servizi, istituzionali, etc.

In caso di insediamenti sparsi e/o a bassa densità abitativa e/o produttiva, commerciale, artigianale, servizi etc. la frequenza può essere di un intervento a settimana.

Le frequenze di servizio, comunque, potranno essere variate in funzione del progetto e dell’organizzazione operativa dei servizi

Art. 35
CESTINI PORTARIFIUTI

Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

E’ vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.


Art. 36
PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, e quelle pubbliche in concessione, e/o private soggette ad uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l’inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l’accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l’igiene pubblica o per l’ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio U.O.P.C. dell’ASL CE/1, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 37
PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l’uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

I proprietari frontisti di strade, sono obbligati alla pulizia, per una fascia non inferiore a mt. 50 dei propri terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco.

I proprietari di terreni incolti sono obbligati alla pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco.

Art. 38
PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.

Art. 39
AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All’orario di chiusura l’area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un’ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l’attività.

Art. 40
AREE ADIBITE A LUNA – PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Le aree occupate da luna- park, circhi e spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti.

A tale scopo prima del rilascio dell’autorizzazione dovranno dimostrare di avere concordato con il gestore del servizio le necessarie modalità per la pulizia delle aree.

Fermi restando gli obblighi relativi all’eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all’art. 77 del D.Lgs 507/1993, gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali spettacoli, feste, sagre, corse, etc., o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, etc., su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti, prima dell’evento, a comunicare al Quinto Settore – Servizio Ambiente, che provvede tempestivamente ad informare il Gestore, il programma delle iniziative indicando le aree che s’intende impegnare o utilizzare.

Fermi restando gli obblighi relativi all’assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all’art. 77 del D.Lgs 507/1993, i concessionari ed occupanti di posti di vendita e degli stand nelle manifestazioni pubbliche di cui al precedente comma 1, hanno l’obbligo di mantenere pulito il suolo di propria pertinenza e nelle immediate vicinanze, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

Al temine dell’attività l’area in dotazione ad ogni soggetto di cui al comma 2 deve risultare perfettamente pulita.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani domestici negli appositi contenitori predisposti dal Gestore, fermi restando gli obblighi previsti dal presente Regolamento per le frazioni merceologiche per cui sia stato attivato il servizio di Raccolta Differenziata e l’obbligo del rispetto di eventuali particolari modalità di erogazione del servizio di raccolta stabilite dal Gestore, in accordo con il Servizio Ambiente.

Art. 41
CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area e della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 42
OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI


In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l’intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l’ intero fronte dell’edificio, l’obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell’incolumità dei pedoni.

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell’acqua.

Art. 43
ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Comunale, l’identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all’ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 44
OBBLIGO DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono cani o altri animali domestici per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni, ed in particolare:
• devono munirsi di apposita paletta e sacchetti per la raccolta degli escrementi solidi. La paletta ed i sacchetti devono essere esibiti su richiesta del personale addetto alla vigilanza;
• dovranno provvedere personalmente all’asporto degli escrementi solidi, ponendoli all’interno dei sacchetti, da smaltire poi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.

Art. 45
AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Comunale, le successive circolari e leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Modalità particolari per l’applicazione di determinate disposizioni del presente Regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

Art. 46
ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Rientrano tra i compiti affidati al servizio di smaltimento rifiuti esterni i seguenti:
• Diserbo periodico dei cigli delle strade ed aree pubbliche, mediante estirpazione, taglio e/o irrorazione di diserbanti non inquinanti il terreno, l’aria e/o l’acqua dell’area interessata;
• Raccolta di rami o alberi accidentalmente caduti, e il carico e trasporto di potature di alberi ad alto fusto ricadenti su strade, piazze, parchi ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, sono a carico della ditta, cooperativa, persona fisica o giuridica che effettua tali servizi;
• Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione ambientale con interventi programmati;
• Pulizia su chiamata (da parte dell’Amministrazione Comunale dei suoi organi e dei corpi di Polizia Comunale) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdita del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero, a carico dei responsabili, delle spese sostenute da servizio, e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
• Innaffiamento e lavaggio delle strade;
• Raccolta carogne animali;
• Servizio antighiaccio, raccolta e spazzamento neve e/o fango, macerie a supporto delle unità di Protezione Civile.
Altri servizi affidati secondo le procedure e i criteri previsti dall’ordinamento giuridico in materia e, comunque, regolamentati mediante specifico contratto di servizio.


CAPO 3
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI
CATEGORIE DI RIFIUTI


Art. 47
GENERALITA’

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, hanno l’obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilabili.

L’obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

I produttori che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare, entro due mesi dall’inizio di ciascun anno, al Comune nel quale gli stessi rifiuti si producono: il quantitativo, il volume, la natura merceologica, la provenienza e le tecniche di smaltimento usate,riferite all’anno precedente.

L’amministrazione comunale ha la facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l’effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all’esercizio dell’attività o di permesso di costruire per i nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali pericolosi dovranno essere rispettati da parte dei detentori tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali e provinciali.

Ciò premesso, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi avvenire, secondo le specifiche indicazioni normative ,a cure e spese dei singoli produttori di questi rifiuti.

Tali operazioni non sono pertanto normale dal presente Regolamento, in quanto non rientranti fra i servizi pubblici inerenti i rifiuti urbani e assimilati.

Art. 48
RIFIUTI SANITARI

I rifiuti disciplinati dal presente articolo sono:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

La gestione di tali rifiuti, in tutte le fasi, e l’erogazione dei servizi relativi devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 254 del 2003.

Art. 49
VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi del D.Lgs n. 209/2003.

Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui sopra qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro.

I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, nonché l’assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario, o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo:

Il possesso del certificato di cui sopra libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

E’ consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 122/1992, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 285/1992.

L’utilizzazione delle parti di ricambi da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

Art. 50
OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto, chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

Art. 51
RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE E POLISTIROLO

Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è fatto obbligo ai produttori di rifiuti in polietilene, in particolare ai produttori di teli dismessi provenienti da attività agricole di conferire tali materiali al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui al D.Lgs 152/2006.

Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polistirolo destinati allo smaltimento è fatto obbligo ai produttori di rifiuti in polistirolo, in particolare alle imprese agricole che lo utilizzano per la radificazione, crescita e per il trapianto di piantine di vario genere al conferimento per lo smaltimento a terzi autorizzati.

Il Gestore può attrezzare depositi temporanei, in ossequio alle normative vigenti, dove i produttori possono depositare polietilene e polistirolo in attesa del conferimento a terzi autorizzati.

Art. 52
RIFIUTI SPECIALI

I produttori dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati ed a provvedere alla loro gestione in tutte le fasi [Cif.to: conferimento, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento etc.] nel rispetto delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente Regolamento.

Il gestore del servizio pubblico potrà assicurare, previo convenzione con il produttore, con la sua organizzazione a richiesta, il servizio gestione di tali rifiuti speciali così come sono definiti dall’ art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 che qui di seguito si riporta:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186 del D.lgs 152/2007;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i) dello stesso decreto 152/2007;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

E’ fermo l’obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese alla gestione dei servizi.

Ove il gestore del servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.

Art. 53
RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali sono:

A) Rifiuti da esumazione ed estumulazione, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
3. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

B) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari;
2. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Per tali rifiuti valgono le norme di cui al D.P.R. 254/2003.

Art. 54
RIFIUTI INERTI (NON PERICOLOSI)

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati dal D.Lgs. 152/2006, ovverosia:
a) i materiali provenienti da demolizioni;
b) gli sfridi di materiali da costruzione;
c) i materiali ceramici cotti;
d) i vetri di tutti i tipi;
e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere utilizzati, previo dedicato trattamento di recupero presso piattaforme all’uopo autorizzate, per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o essere depositati nelle discariche autorizzate di 2^ categoria tipo A.

Chiunque intenda avviare un’attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all’atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente al Direttore dei Lavori ed all’Impresa Esecutrice, di impegno per il corretto smaltimento dei residui, comprensiva di una stima presuntiva degli stessi, da perfezionarsi, a conclusione dell’intervento edilizio, mediante trasmissione di idonea documentazione comprovante l’avvenuto conferimento a ditta autorizzata (piattaforma di recupero e/o discarica) in termini quantitativi e qualitativi. L’ufficio tecnico comunale – servizio ambiente provvederà a verificare la congruità dei rifiuti conferiti in termini quantitativi e qualitativi provvedendo a perseguire eventuali abusi a norma di legge.

In particolare i rifiuti prodotti da scavi di terreni naturali (terreno vegetale, scavi di fronti e/o pareti in roccia naturale, etc.) non contaminati sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, qualora avviati effettivamente ed oggettivamente a forme di recupero previste dallo stesso ordinamento giuridico.
In ogni caso chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l’area e a restituirla, al termine dell’occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. E’ inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, etc.).

Art. 55
RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI

Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell’atmosfera, tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006.

Acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. Il gestore del servizio smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell’impianto centralizzato di depurazione nel rispetto del D.Lgs 152/1999 e successive modificazioni della normativa regionale, delle deliberazioni dell’autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.

Residui derivanti dall’attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero). Il gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/1992. Tali rifiuti sono classificabili, eventualmente in base alle caratteristiche chimico-fisiche, come assimilabili Cat.B, e quindi i relativi costi dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento sono a carico del produttore.

Art. 56
RIFIUTI PERICOLOSI

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

Chiunque intenda avviare un’attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l’attività.

Art. 57
RIFIUTI DI AMIANTO

Il presente Regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto.

I rifiuti contenenti amianto sono ordinariamente classificati come speciali pericolosi.

I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto, non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata.

TITOLO IV
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI


Art. 58
DEFINIZIONI

Ai fini dell’applicazione del presente titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo.
f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, esclusi i residui della produzione;
g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 152/2006;
h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l’ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione e della gestione post-consumo;
i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell’imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
n) recupero di energia: l’utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell’interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
u) utente finale: il soggetto che nell’esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
v) consumatore: il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 220 del D.Lgs. 152/2006;
aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell’imballaggio stesso;
bb) ritiro: l’operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
cc) ripresa: l’operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall’utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell’ imballaggio stesso;
dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

Art. 59
RACCOLTA E TRASPORTO

Gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio devono essere conferiti separatamente e raccolti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore o presso “Centro Servizi”, su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell’utente (utenza attività e utenza residenziale), in orari conformi con l’organizzazione del servizio.

La raccolta avverrà con frequenza minima di sei interventi per settimana.

Per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio lo standard minimo, per la raccolta differenziata degli stessi, da rispettare entro i 5 anni dall’adozione del presente Regolamento e comunque nei termini di legge, è fissato nel 60 % in peso, in conformità a quanto previsto dall’Allegato E del D.Lgs. 152/2006.

Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.
I mezzi impegnati per il trasporto devono essere periodicamente lavati.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell’art. 2 della Delibera 27.07.1984 – C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/1982, con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico – sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 60
OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI

I produttori, gli utilizzatori ed i detentori, e/o consumatori che si caratterizzano come utenza non domestica (attività) degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:
a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l’utilizzazione degli imballaggi , nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio.

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 61
MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE

I produttori, gli utilizzatori di imballaggi nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla Legge 70/1994 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE), i dati di rispettiva competenza, riferiti all’anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

TITOLO V
TASSA /TARIFFA

Art. 62
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali assimilati agli urbani nelle sue varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.Lgs. 507/1993, art. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

La tassa in argomento viene disciplinata dalle norme contenute nel “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni “ vigente, ai sensi del citato D.Lgs. N. 507/1993 che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive modificazioni.

A decorrere dai termini previsti dalla Legge 488/1999, modificativa ed integrativa dell’ex art. 49 del D.Lgs 22/1997, del D.P.R. 158/1999 e della Legge 311/2004, il Comune adotta la tariffa servizi gestione rifiuti con le modalità, contenuti e modelli di calcolo previsti dal D.P.R. 158/1999.

Il Comune, prima dei termini obbligatori previsti, può adottare la tariffa in forma sperimentale.

La tariffa va applicata mediante apposito Regolamento Comunale Tariffa Servizi Gestione Rifiuti.

La tariffa è applicata dal gestore (gestore servizio pubblico), nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

La tariffa è determinata dal Comune, anche in relazione al piano finanziario degli interventi, e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio per i servizi di gestione dei rifiuti urbani.

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituente accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E’ altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione della Tariffa e del D.P.R. 158/1999.

Per l’applicazione della tariffa valgono le stesse categorie, parametri e definizioni, salvo rideterminazione del presente Regolamento o di Legge, in materia di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

TITOLO VI
RAPPORTI CON L’UTENZA E ASSOCIAZIONI


Art. 63
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
(GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE)

Il Comune, nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all’ art. 6 della Legge 266/1991, con attività coordinate dal gestore del servizio.

Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

Art. 64
IL RICONOSCIMENTO E L’AUTORIZZAZIONE

Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui sopra concordino con il Comune e con il gestore del servizio, territorialmente competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.

Le Associazioni vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità d’intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio

Art. 65
PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l’osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare nell’espletamento delle attività dovranno:
• arrecare il minimo intralcio alla circolazione
• evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico
• osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
• garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
• non creare intralcio all’organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all’occupazione di suolo pubblico.

Art. 66
CONDIZIONI OPERATIVE

Sono ammesse e promosse iniziative atte al raggiungimento di livelli di informazione e sensibilizzazione pubblica sulla raccolta differenziata con il coinvolgimento di associazioni di volontariato. Le iniziative delle Associazioni di volontariato non potranno comunque in alcun modo determinare situazioni di conflittualità con gli appaltatori dei servizi comunali e saranno strettamente legate alle procedure di differenziazione.

Art. 67
COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI

Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune ed il gestore (gestore servizio pubblico) adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

Art. 68
INCENTIVI

Il Comune incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:
a) attestati di benemerenza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell’impegno profuso;
b) premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell’iniziativa;
c) sgravi sulla tassa rifiuti: commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata

Art. 69
RISCONTRI E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

I Comuni trasmettono alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto predisposto dal gestore del servizio dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.

I rendiconti di cui al comma 1 sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall’utilizzo diretto delle materie e dell’energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e la miglioramento delle condizioni ambientali locali.

I Comuni danno informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della differenziata, dei dati consuntivi.


TITOLO VII
GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 70
OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

Art. 71
CONTROLLI

In osservanza al disposto dell’art. 262 del D.Lgs. 152/2006 è competente la Provincia all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Rimangono in vigore ai sensi del disposto dell’art. 261 del D.Lgs. 152/2006, le competenze del Comune per quanto concerne i divieti di cui all’art. 226 commi 1 riferite agli imballaggi.

Art. 72
ACCERTAMENTI

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado dell’ambiente, provvede il Corpo di Polizia Comunale.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Le sanzioni amministrative sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 689/1981, e successive modifiche.


TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 73
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006, nel Capo III del D.Lgs 507/1993, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 74
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 241/1990, sarà a disposizione presso l'Amministrazione Comunale periodicamente e, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

Il gestore del servizio, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente Regolamento.

Art. 75
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento dopo l’approvazione di legge e pubblicazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi entra immediatamente in vigore, ad esclusione dell’art. 17, la cui decorrenza è fissata al 01.01.2010.

Fino a tale ultima data continuano ad applicarsi i criteri di assimilazione stabiliti con atto di C.C. n°85 del 23.07.1998.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

NOTE:
5) articolo sostituito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 95 del 07.05.2009


ANNOTAZIONE “A”
PERIMETRO DI SERVIZIO


Il Perimetro di Servizio (Allegato A), definito dalle zone e dagli assi di servizio, rappresenta l’area all’interno della quale viene svolto il Servizio di Gestione Rifiuti, rinviandosi, per maggiore dettaglio e puntualizzazione, alla Planimetria Toponomastica allegata al Progetto di Organizzazione del Servizio Integrato.

Il perimetro di servizio, per esigenze funzionali di organizzazione della attività, viene diviso in zone omogenee in funzione delle caratteristiche urbanistiche e della densità abitativa.

Si definisce “punto di utenza” il punto e/o l’area di riferimento su strada, piazza, area pubblica e/o soggetta ad uso pubblico, per il fabbricato – utenza a cui erogare i servizi.

Si precisa che sono escluse, a norma di legge, tutte le aree private di pertinenza dei fabbricati e/o insediamenti quali piazzali industriali, aree di servizio, aree insediamenti sportivi, aree condominiali, ad uso di residence,insediamenti alberghieri, etc., come pure le strade interpoderali, private, ad uso comune, etc., che non siano inserite e previste nel perimetro di servizio.

Le distanze massime tra cassonetto e punto di utenza non dovranno superare i 250 m. Si considerano comunque in zona servita i seguenti casi:
1. Tutte le unità tassabili che hanno accesso da strada privata, condominiale oppure privata aperta al pubblico, dipartentesi da strada pubblica ricadente nella zona servita;
2. Tutte le unità tassabili “anche quelle ubicate nelle altre zone del territorio comunale dove il servizio di raccolta è di fatto effettuato” purché:
a) la distanza tra il punto di accesso alla proprietà privata da servire ed il cassonetto ubicato sulla strada pubblica, non sia superiore a mt. 250;
b) la distanza tra il punto di innesto della strada privata, condominiale o privata aperta al pubblico sulla quale è il punto di accesso alla proprietà privata da servire e il cassonetto ubicato sulla strada pubblica, non sia superiore a mt. 200.




 

 
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