Comune di Marcianise (CE)

Regolamento generale dellle entrate

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Regolamento generale dellle entrate

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REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 22/03/1999
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 10 DEL 26/02/2000
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL 29/03/2001
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 26 DEL 06/03/2002
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 23/04/2003
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 77 DEL 07/11/2003
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 10/05/2004
MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 38 DEL 30/04/2007

INDICE

TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 - Aliquote e tariffe

TITOLO II
Gestione e accertamento delle entrate
Art. 3 - Forme di gestione
Art. 4 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Art. 6 - Attività di controllo delle entrate
Art. 7 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
Art. 8 - Rendiconto contributi e trasferimenti
Art. 9 - Tutela giudiziaria
Art. 10- Sanzioni tributarie
Art. 11 - Sottoscrizione delle dichiarazioni

TITOLO III
Riscossione
Art. 12 - Riscossione
Art. 13 - Rimborsi
Art. 14 - Crediti tributari di modesta entità
Art. 14 bis - Compensazione tra crediti e debiti tributari
Art. 14 ter - Compensazione verticale
Art. 14 quater - Compensazione orizzontale
Art. 14 quinquies - Compensazione verticale e orizzontale – norme comuni

TITOLO IV
Esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie
Art. 15 Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali
Art. 16 Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni tariffarie
Art. 17 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Circoli dell'Anziano, Associazioni sportive, Partiti politici e Comitati di quartiere
Art. 18 Soggetti in disagiate condizioni economiche e sociali
Art. 18 bis Agevolazioni sul canone di depurazione e raccolta acque reflue per gli insediamenti produttivi
Art. 19 Agevolazioni per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici
Art. 20 Dilazione di pagamento dei tributi comunali
Art. 20bis Dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo

TITOLO V
Norme finali
Art. 21 - Norme abrogate
Art. 22 - Pubblicità del regolamento e degli atti
Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento
Art. 24 - Casi non previsti dal presente regolamento
Art. 25 - Rinvio dinamico

TITOLO I
Disposizioni generali

Art . 1
Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti / utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell’attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell’ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità, che non siano in contrasto con il presente regolamento.

Art. 2
Aliquote e tariffe
1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale si rinvia al regolamento di contabilità, per quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza il responsabile del servizio predispone idonee proposte sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi già vigenti.

TITOLO II
Gestione e accertamento delle entrate

Art. 3
Forme di gestione
1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi art. 24 e 25 della L. 8.6.1990, n. 142;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;
c) affidamento a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall’art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
d) affidamento ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43;
e) affidamento ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
3. La gestione delle entrate, in tutte le sue fasi (liquidazione , accertamento e riscossione), relativa all’imposta sulla pubblicita’ e ai diritti sulle pubbliche affissioni, e’ affidata ai soggetti di cui al precedente comma 2 lett. e).*

3bis. La gestione delle entrate in tutte le sue fasi, relativa al servizio idrico integrato, qualora lo stesso non sia gestito ai sensi dell’art.62 del Regolamento dei rapporti fra il Comune e gli utenti del pubblico servizio di distribuzione acqua potabile, e’ affidata ai soggetti di cui al precedente comma 2 lettera e).**

3ter. Il Comune provvede alla riscossione diretta dell’Imposta Comunale sugli Immobili in tutte le sue fasi, ad eccezione di quella coattiva, mediante l’accensione di apposito C/C postale.***

3quater. La forma di gestione di tutte le altre entrate del Comune e’ quella prevista per legge.****

3quinquies. Per la riscossione delle entrate relative alle infrazioni al Codice della
Strada, il Comune si avvale dei soggetti di cui al precedente comma 2)
lettera e).( comma introdotto con delibera di C.C. n.38/2007)

4. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

E’ esclusa ogni partecipazione diretta dei componenti la Giunta comunale e loro parenti ed affini entro il 4° grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate affidatarie della gestione delle entrate dell’Ente.
*comma sostituito con delibera di C.C. n. 26 del 06/03/2002.
**comma sostituito con delibera di C.C. n. 26 del 06/03/2002.
***comma sostituito con delibera di C.C. n. 14 del 12/04/2006.
****comma aggiunto con delibera di C.C. n. 14 del 12/04/2006.

Art. 4
Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell’ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile cura:
a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l’esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l’applicazione del tributo.

Art 5
Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 6
Attività di controllo delle entrate

1. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l’attività di controllo/ accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
2. Nell’ambito dell’attività di controllo l’ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti , fornire risposte a quesiti o questionari.

Art. 7
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L’attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La notifica degli avvisi ai contribuenti può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso di affidamento all’esterno della gestione dell’entrata, l’attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dall’ affidatario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare dell’ affidamento.

Art. 8
Rendiconto contributi e trasferimenti
1. Per i contributi e trasferimenti ordinari e straordinari assegnati dallo Stato, Regione e altre amministrazioni pubbliche, il servizio che ha avuto in gestione gli stessi predispone, qualora previsto, il relativo rendiconto nei termini fissati dalla specifica normativa o comunque dall’amministrazione erogante.
2. Il rendiconto sarà sottoscritto dal Dirigente del servizio di cui al comma precedente e presentato nei termini prescritti a cura dello stesso.

Art. 9
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/92 il funzionario responsabile del Comune o l’affidatario ex art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell’ente o a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell’attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o l’affidatario ex art. 52 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l’assistenza in giudizio di un professionista abilitato, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 10
Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18.12.1997, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora gli errori nell’applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. Non si procede, altresì, alla irrogazione di sanzioni qualora il contribuente abbia regolarmente presentato, se prevista, la denuncia o comunicazione contemplata dalla normativa statale o regolamentare, ma erroneamente effettuato il versamento a favore di altro Ente.
4. L’avviso di contestazione e di irrogazione della sanzione può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno
5. Per la determinazione e graduazione delle sanzioni pecuniarie potrà essere adottato apposito regolamento.

Art. 11
Sottoscrizione delle dichiarazioni
1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali devono essere sottoscritte a pena di nullità.( comma modificato con delibera di C.C. n. 38/2007)
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro il termine assegnatogli dal Comune che non potrà essere inferiore a 15 giorni.

TITOLO III
Riscossione

Art. 12
Riscossione
1. Fino a quando non diversamente stabilito da apposita norma regolamentare la riscossione delle entrate viene effettuata secondo quanto previsto dalla legge e/o dai vigenti regolamenti comunali.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste alle disposizioni contenute nel R. D. 14.4.1910, n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. n. 602/73 modificato con D.P.R. n. 43/88.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell’opportunità e della convenienza economica.
4. E’ attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all’art. 52, comma 5, lett.b) del D. Lgs. N. 446/97, la firma dell’ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/73 modificato con D.P.R. n. 43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. N. 446/97. I ruoli vengono predisposti dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente regolamento (1)
5. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto dal funzionario di cui all’art. 4 designato quale responsabile del tributo o dal responsabile del servizio di cui all’art. 5 affidatario delle entrate non tributarie.
6. Il visto di esecutività sui ruoli relativi alle sanzioni per infrazioni al codice della strada è apposto dal comandante dei vigili urbani o da chi ne fa le veci.

(1) Così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.02.2000 con effetto dal 01.01.2000.

Art. 13
Rimborsi

1. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del tributo o del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall’ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 14
Crediti tributari di modesta entita’
1.E’ fissato in € 12,00 l’importo, su base annua, fino alla concorrenza del quale, per ogni tributo, i versamenti non sono dovuti ed i rimborsi non sono effettuati.

(2) Così sostituito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.38/2007 con effetto dal 01.01.2007.
Art. 14 bis
Compensazione tra crediti e debiti tributari
1. E’ ammessa la compensazione nell’ambito dei tributi locali a far tempo dal 1° gennaio 2007 e secondo le disposizioni riportate negli articoli che seguono.

Articolo introdotto con delibera di C.C. n. 38 del 30/4/2007

Art. 14 ter
Compensazione verticale
1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dall’importo dovuto eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all’anno in corso od a quelli precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro il termine massimo di 15 ( quindici) giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l’esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno di imposta;
- l’attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

Articolo introdotto con delibera di C.C. n. 38 del 30/4/2007

Art.14 quater
Compensazione orizzontale
1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dall’importo dovuto eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro il termine massimo di 15 ( quindici) giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
-generalità e codice fiscale del contribuente;
-il tributo al lordo della compensazione;
-l’esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in
compensazione distinte per anno d’imposta e per tributo;
-l’attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e
portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

Articolo introdotto con delibera di C.C. n. 38 del 30/4/2007

Art.14 quinquies
Compensazione verticale e orizzontale- norme comuni
1. Il funzionario responsabile al quale inviare le dichiarazioni di compensazione è quello responsabile del tributo per il quale viene effettuata la compensazione.
2. Qualora, successivamente , il Comune accerti che il credito compensato non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
3. La predetta compensazione non è consentita nelle seguenti ipotesi:
-tributi riscossi tramite ruolo;
-tributi la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati
dall’art.52 del D.lgs.446/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo introdotto con delibera di C.C. n. 38 del 30/4/2007

TITOLO IV
Esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie

Art. 15
Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni fiscali
1. Ai fini del presente regolamento, le esenzioni ed agevolazioni fiscali si riferiscono ai seguenti tributi comunali:
a) l’imposta comunale sugli immobili;
b) l’imposta di pubblicità;
c) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
d) la tassa occupazione aree e spazi pubblici.

Art. 16
Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni tariffarie

1. Ai fini del presente regolamento, le esenzioni ed agevolazioni tariffarie si riferiscono alle seguenti entrate:
a) i canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
b) i canoni per la somministrazione dell’acqua per usi civili;
c) la tariffa per il servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti;
d) il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;
e) i canoni di fognature e depurazione.

Art. 17
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) , convivenze (3), circoli dell'anziano, associazioni sportive, partiti politici e comitati di quartiere
1. Le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.
Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sono esenti dai tributi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell’art. 15. (comma sostituito con delibera n. 38/2007)-
2. L’esenzione si applica a condizione che l’ONLUS dimostri di aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.
3. I Funzionari responsabili dell’applicazione dei tributi comunali verificano annualmente la sussistenza del diritto all’agevolazione mediante controlli sistematici presso l’Anagrafe delle ONLUS . Essi hanno anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l’applicazione dei benefici. I controlli dei funzionari responsabili dell’applicazione dei tributi comunali sono efficaci anche nei riguardi dei benefici tariffari.
4 . Sono esenti dal tributo di cui dall’art. 15, comma 1, lettera c) i seguenti
soggetti:
- I partiti politici;
- I circoli dell’anziano istituiti ai sensi dell’apposito regolamento approvato
con deliberazione di C.C. n. 448 del 25/11/1986;
-Le associazioni sportive affiliate al C.O.N.I.;
- I Comitati di quartiere;
- Il convento dei francescani con sede a Marcianise p.zza O. Buccini.
(Sostituito con delibera n. 38/2007)

(3) Parola aggiunta dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.02.2000 con effetto dal 01.01.2000.
(4) Comma aggiunto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.02.2000 con effetto dal 01.01.2000.

Art. 18
Soggetti in disagiate condizioni economiche e sociali
1. Le persone fisiche residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni
economiche e sociali :
a) sono esenti dal tributo comunale di cui alla lettera c) dell’art. 15 e dai
connessi adempimenti;
b) godono della riduzione al 50% del tributo di cui alla lettera a) dell’art. 15
del presente regolamento;

2. Si considerano in condizione economiche e sociali disagiate i soggetti privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore a L. 750.000 (5) mensili al netto di ogni ritenuta per una persona che vive da sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza che qui si riporta:
Numero dei componenti Parametro
1................................................... 1,00;
2................................................... 1,21;
3................................................... 1,45;
4................................................... 1,75;
5................................................... 2,03;
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66%.
3. La situazione reddituale e' definita dalla somma di tutti gli emolumenti, anche non soggetti ad IRPEF, percepiti, nell'anno precedente a quello per il quale sono richiesti i benefici di cui al presente articolo, da tutti i componenti il nucleo familiare e conviventi. Per la definizione della predetta situazione reddituale non rilevano i contributi percepiti per fini assistenziali. (6)
4.La soglia di reddito di cui al comma 2 è aggiornata annualmente sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Il primo aggiornamento sarà effettuato al 31.12.2000 con riferimento al 31.12.99.
5. Per l'ammissione ai benefici previsti dal presente articolo gli interessati dovranno presentare una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4.01.1968, n.15, e successive modificazioni ed integrazioni , attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni prescritte con riferimento all'anno precedente a quello per il quale e' richiesto il beneficio, nonche' di avere conoscenza che nel caso di ammissione ai benefici di cui al presente articolo possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite. Alla dichiarazione e' allegata copia della dichiarazione dei redditi e/o mod. CUD, relativi all'anno precedente a quello per il quale sono richiesti i benefici del presente articolo, di ogni componenti il nucleo familiare. (7)
6. Sono comunque esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale sono richiesti i predetti benefici, hanno esercitato, anche in forma societaria o associata, attivita' a carattere commerciale, artistica o professionale. Tale esclusione si verifica anche quando la predetta attivita' e' stata esercitata da un componente il nucleo familiare. Sono esclusi, altresi', i soggetti ed i nuclei familiari che, nell'anno precedente a quello per il quale sono richiesti i benefici del presente articolo:
a)possedevano fabbricati e/o diritti reali sugli stessi;
b)possedevano terreni e/o diritti reali sugli stessi;
c)conducevano terreni anche mediante contratti di tipo locativo e/o associativo. (8)
7. Sono esclusi , infine, dai benefici di cui al presente articolo, i soggetti ed i nuclei familiari che, per abitazione principale, conducono in fitto o in uso gratuito una unita’ immobiliare di superficie superiore a:
mq. 95 relativi a vani accatastati in categoria A;
mq. 25 relativi ad immobili accatastati in categoria C/2.(9)
8.L’ultimo periodo del comma 6 ed il comma 7 non si applicano agli anziani ultra sessantacinquenni che vivono da soli o convivono con ascendenti o discendenti portatori di handicap di cui al precedente comma 2 che , nell’anno precedente a quello per il quale sono richiesti i benefici non hanno :
a) posseduto fabbricati e/o diritti reali sugli stessi di valore complessivo superiore a EURO 22.725;
b) posseduto terreni e/o diritti reali sugli stessi di valore complessivo superiore a EURO 8.780;
I valori di cui al presente comma sono determinati secondo le disposizioni relative all’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili.(10)

(5) Così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.02.2000 con effetto dal 01.01.2000.
(6) Così sostituito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.02.2000 con effetto dal 01.01.2000.
(7) Così sostituito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.02.2000 con effetto dal 01.01.2000.
(8) Così sostituito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 06/03/2002 con effetto dal 01.01.2000.
(9) Comma introdotto con delibera di C.C. n. 26 del 06/03/2002 con effetto dal 01/01/2002.
(10) Comma introdotto con delibera di C.C. n. 26 del 06/03/2002 con effetto dal 01/01/2002.

Art. 18 Bis
Agevolazioni sul canone di depurazione e raccolta acque reflue per gli insediamenti produttivi
1. E' ridotta al 50% la tariffa relativa al canone di depurazione acque reflue per gli insediamenti produttivi i cui reflui, rientrano nei limiti fissati dalla tabella A ( legge n.317/76 e successive modificazioni ed integrazioni) ed in possesso di idonea autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio e presentata in copia all'Ufficio Acquedotto del Comune.
2.E' stabilita una riduzione del 70% sul canone acque reflue e depurate per gli insediamenti produttivi che emungono acque dai pozzi utilizzandola, in modo inconfutabile, nella realizzazione del bene prodotto.

Art. 19
Agevolazioni per la perdita di reddito a causa di lavori pubblici
1. Gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi sono esenti dall’imposta comunale e dalla tassa o dalla tariffa sui rifiuti relativamente all’immobile adibito all’attività commerciale od artigianale. L’esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori.
2. Gli esercizi di cui al comma precedente sono altresì esonerati per lo stesso periodo:
a) dalla tassa o canone comunale di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le occupazioni effettuate nelle medesime zone;
b) dall’imposta di pubblicità ( o dal canone per l’installazione) relativamente ai mezzi pubblicitari connessi agli esercizi medesimi.

Art. 20
Dilazione di pagamento dei tributi comunali

1.I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti in rate mensili, il cui numero, rimesso alla prudente valutazione del funzionario responsabile non può in ogni caso essere superiore a 30 (trenta). (9)
2.Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate.
L’importo della rata, comunque, non può essere mai inferiore ad € 52,00 (10)
3.La dilazione e’ concessa dal Funzionario Responsabile a seguito di espressa
richiesta del contribuente motivata dallo stato di precarie condizioni
economiche, anche contingenti, in cui versa.(sostituito con delibera n. 38/2007)
4. Non puo’ essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio, a seguito di espressa richiesta, essendo stato ammesso ad altro pagamento dilazionato, e’ stato decaduto dal beneficio della dilazione.(12)

(9) Così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.02.2000 con effetto dal 01.01.2000.
(10) Così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 30/4/2007 con effetto dal 01.01.2007.
(11) Così sostituito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 26.02.2000 con effetto dal 01.01.2000.
(12) comma sostituito con delibera di C.C. n. 30 del 10/5/2004.

Art. 20 bis
Dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo

1. Alle somme iscritte a ruolo per la riscossione di tutte le entrate comunali si applica quanto previsto al precedente art. 20.
2. La richiesta per la dilazione e’ presentata in carta semplice.
3. In ogni caso la dilazione potrà essere concessa a condizione che siano preventivamente rimborsate al Concessionario da parte del contribuente, le spese per le attività svolte e per l’eventuale cancellazione dell’ipoteca e/o fermo amministrativo.(13)

Art.20 bis introdotto con delilera di C.C.n. 77 del 7/11/2003.
(13) comma introdotto con delibera di C.C. n. 30 del 10/05/2004.

TITOLO V
Norme finali

Art. 21
Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 22
Pubblicità del regolamento e degli atti
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 23
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento ha effetto dal 01/01/1999; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 24
Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.

Art. 25
Rinvio dinamico
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata. 


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