Comune di Marcianise (CE)

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T.O.S.A.P

 

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REGOLAMENTO   T.O.S.A.P

INDICE

CAPO 1

Disposizioni generali amministrative
Art.1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione d’occupazione.
Art.2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.
Art.3 Denuncia occupazione permanente.
Art.4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Art.5 Concessione e/o autorizzazione.
Art.6 Occupazioni d'urgenza.
Art.7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.
Art.8 Decadenza della concessione e/o autorizzazione.
Art.9 Revoca della concessione e/o autorizzazione.
Art.10 Obblighi del concessionario.
Art.11 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.
Art.12 Costruzioni gallerie sotterranee.

CAPO II

Disposizioni generali di natura tributaria
Art.13 Classificazione del Comune.
Art.14 Suddivisione del territorio in categorie.
Art.15 Tariffe.
Art.16 Soggetti passivi.
Art.17 Durata dell'occupazione.
Art.18 Criterio di applicazione della tassa.
Art.19 Misura dello spazio occupato.
Art.20 Passi carrabili.
Art.21 Autovetture per trasporto pubblico.
Art.22 Distributori di carburanti.
Art.23 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.
Art.24 Occupazioni temporanee -Criteri e misure di riferimento.
Art.25 Occupazione sottosuolo e soprassuolo -Casi particolari.
Art.26 Maggiorazione della tassa.
Art.27 Riduzione della tassa permanente.
Art.28 Occupazione con tende e simili.
Art.29 Riduzioni della tassa temporanea.
Art.30 Esenzione della tassa.
Art.31 Esclusione della tassa.
Art.32 Sanzioni.
Art.33 Versamento della tassa.
Art.34 Rimborsi.
Art.35 Ruoli coattivi.
Art.36 Norme transitorie e finali.
Art.37 Entrata in vigore.

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc.. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.lgs.15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993 n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art.1
Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 comma. 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù' di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art.2
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all’Amministrazione Comunale (art.50, comma. 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l’occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovra’essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potra' richiedere un deposito cauzionale nella misura che sara' stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione potra' richiedere ai fini dell'esame e della valutazione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione entro 15 giorni dalla domanda potra' richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, ed è tenuta a rispondere entro 15 giorni successivi all'acquisizione degli ultimi documenti.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione

Art. 3
Denuncia occupazioni permanenti
1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs.507/93 la denuncia redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verificano variazioni nell’occupazione.

Art. 4
Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc..) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 5
Concessione e/o autorizzazione
1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciata dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50 comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l’obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell'art. 38 comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del comune.
5. La competente autorità' Comunale dovra' esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti, entro sessanta giorni dalla domanda o negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa e di cui al comma. 5 dell' art. 2 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 4 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l' occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicita' senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art.6
Occupazione o urgenza
1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verra' rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà' ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo saranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall' art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 7
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1.Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta (art. 50 comma 2)
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere prodotta, per le occupazioni temporanee, superiori a trenta giorni, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art.8
Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione le reiterate violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato; la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli:
L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e comunque da quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione temporanea;
Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa gia' assolta non verra' restituita.

Art.9
Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art.41.comma.1)
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa gia' pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsabilità' di interessi o quant'altro.

Art.10
Obblighi del concessionario

1. La concessione e/o autorizzazione per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, appositamente autorizzati dal sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione ad occupare suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivano danni al suolo, oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art.11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.
Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12
Costruzioni gallerie sotterranee
.
1. Ai sensi dell'art.47 comma 4 del D.Lgs 507/93 il Comune nel caso di costruzioni di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comm. 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n 507/93 impone un contributo "una tantum", pari al 25% delle spese di costruzione delle gallerie, ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II
Disposizioni generali di natura tributaria
Con il presente capo sono disciplinate le nome regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507e del D.Lgs n.566 del 28 dicembre 1993

Art.13
Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.43.comma 1 questo Comune, agli effetti della applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III^ classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sara' effettuata con delibera con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40 comma 3 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 14
Suddivisione del territorio in categorie
1. In ottemperanza dell'art.42 comma 3 del predetto D.Lgs 507/93 il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con modalità' stabilite dal predetto art.42.

Art.15
Tariffe
2. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40 comma 3).
3. Ai sensi dell'art.42 comma 6 la tassa è determinata i base alle misure minime e massime previste dagli artt.44, 45, 47, 48, del D.Lgs. n.507/93.
4. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati ai sensi dell'art.42 comma 6 nelle seguenti proporzioni:
prima categoria 100 %
seconda categoria 70 %
terza categoria 40 %

Art. 16
Soggetti passivi
1. Ai sensi dell'art. 39 la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o in mancanza dall'occupante di fatto anche abusivo in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell'art.38 comma 4 sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del comune.

Art.17
Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art.42 comma 1 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art.18
Criterio di applicazione della tassa
1. La tassa si determina a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art.14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma in unica soluzione e si applica per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art.19
Misura dello spazio occupato
1. Ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art.20
Passi carrabili- Esonero della tassa

Sono esonerati dalla tassa tutti i passi carrabili giusta facoltà' contemplata nell'art.3 comma 63 della legge 28.15.1995 n.549.

Art.21
Autovetture per trasporto pubblico-Esonero della tassa
Sono esonerati dalla tassa le occupazioni permanenti con auovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate.

Art.22
Distributori di carburante
1. Ai sensi dell'art.48 dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacita' la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita'.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più' serbatoi sotterranei di differente capacita' raccordati fra di loro la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio con minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più' serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché' per le occupazioni del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art.44 del D.Lgs 507/93.

Art.23
Apparecchi per la distribuzione di tabacchi

1. Ai sensi dell'art.48 comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come tariffa.

Art.24
Occupazioni temporanee -criteri e misure di riferimento
1. Ai sensi dell'art.45 comma 1e 2 sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. Per le occupazioni temporanee la tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari e graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 14. Per le occupazioni di durata non inferiore a giorni 15, e non superiori a 30 giorni la tariffa è ridotta del 20% ai sensi dell'art.47 comma 4; per le occupazioni temporanee di suolo, e sottosuolo, soprassuolo stradale con cavi condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria.
A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere in fasce orarie e per fattispecie impositive più' ricorrenti:
a) fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 14.
b) b) fascia oraria dalle ore 14 in poi: Prospetto

Tariffa per mq.
(graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art.42 comma 2)
OCCUPAZIONI PERMANENTI Tariffa per Categoria I II III
Occupazione ordinaria suolo comunale/mq 54.000 37.800 21.600
Occupazione ordinaria spazi soprastanti o sottostanti suolo pubblico ( Rid.33/) mq. 17.800 12.500 7.100
Occupazione con tende fisse/rettrattili aggettanti
Direttamente sul suolo pubblico ( rid.obbl.30%) mq. 16.200 11.300 6.500 OCCUPAZIONI TEMPORANEE Descrizione Fascia Oraria I II III
Altre occupazioni temporanee di suolo non occasionali (dalle ore 8 alle ore 14 ridotta del 25%. ) 8 - 14 3.000 2.100 1.200
( dalle ore 14 in poi ridotta de 75%.) - 1.000 5.000 4.00
Occupazione temporanee effettuate da pubblici esercizi commerciali dalle ore 8 alle ore 14 ridotta del 50%) 8 - 14 2.000 1.400 800
(dalle ore 14 in poi giornaliera ridotta del 75%) 1.000 700 400
Occupazione temporanee effettuate i occasioni di festeggiamenti da ambulanti: tariffa giornaliera intera al mq. 4.000 2.000 1.600
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, dello spettacolo viaggiante: tariffa giornaliera intera al mq 4.000 2.000 1.600
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: Tariffa intera a mq. 4..000 2.000 1.600
Occupazioni temporanee realizzate per l’attività edilizia con impalcature fisse: Tariffa giornaliera intera al mq. Ridotta del 50% (riduz. Facoltat. Di cui alla lettera F. comma 2) 2.000 1.400 800
Occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo comunale: tariffa giornaliera intera al mq. Ridotta del 33% ( riduz. Facoltat. Di cui alla lettera F. comma 1) 1.320 924 528


Art. 25
Occupazione sottosuolo e soprassuolo
Casi particolari
1. Ai sensi degli artt.46, comma 1e 4, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù' di pubblico passaggio.

Art.26
Maggiorazioni della tassa
1. Ai sensi dell'art.42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 %.

Art.27
Riduzioni della tassa permanente
1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
a) Ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa e' ridotta del 10%
b) Ai sensi dell'art. 44, comma 1, per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 33%
c) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta del 30%.

Art. 28
Occupazioni tende o simili
1. Non sono assoggettate a tassa le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, giusta facoltà' contemplata dall' art.45, comma 3 del D.Lgs. 597/93 come modificato dalla legge 28.12.95 n. 549.

Art. 29
Riduzione tassa temporanea 
- Ai sensi dell'art. 45, comma 2/c, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta al 33%.In ogni caso la tariffa determinata per fasce orarie non può' essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a £ 250 al metro quadrato per giorno. 
- Il limite precedentemente fissato vale anche per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché' per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, o sportive. 
Comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.  
Art.42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%.
? Inoltre per tali utenze, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. Del 25% per la parte eccedente i 1.00 mq. e fino a 1.000 mq. E del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq. 
Comma 7- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%. 
Comma 8- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. 
Comma 6/bis- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 50%.

Art.30
Esenzione della tassa
1. Sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni di cui all'art. 49,del D.lgs.15 novembre 1993 n.507:
a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni Provincie, Comuni e loro consorzi,da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per la finalita' di assistenza, previdenza,sanita', educazione, cultura, ricerca scientifica.
b) Le tabelle indicative delle stazioni, fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci
e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
f) Le occupazioni delle aree cimiteriali.
g) Sono esonerate dall'obbligo al pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politiche, purché l'area occupata non eccede i 10 mq.
h) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.
2) Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti.
b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie Natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana.
c) Occupazioni di pronto intervento: con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora.
d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività', celebrazioni o ricorrenze purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31
Esclusione dalla tassa
1. Ai sensi dell'art.38 comma 2 la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonche' alle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art.38 comma 5 sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Art. 32
Sanzioni
1.Soprattasse 
Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53, del D.Lgs. 507/1993. 
Per le omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 
Per l' omesso,tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 30% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 
Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10%. 
Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto
2. Pene pecuniarie 
Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da £ 50.000 a £ 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione. 
La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione é irrogata dal funzionario responsabile del servizio. 
La pena pecuniaria é irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero della imposta non dichiarata o dovuta. Dovra' essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art.33
Versamento della tassa
1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione, comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, direttamente presso la tesoreria comunale, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34
Rimborsi
1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla costituzione.

Art.35
Ruoli coattivi

1. la riscossione coattiva delle tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del DPR n.43 del28 gennaio 1988 in unica soluzione
2. Si applica L'art. 2752 del codice civile.

Art.36
Norme transitorie e finali
1.Occupazioni permanenti
a) Per i contribuenti gia' iscritti a ruolo per l'anno 1993 il comune emette anche per l'anno 1994 i ruoli per la riscossione della tassa, sulla base delle misure di tariffa vigenti per l'anno 1993.L'eventuale integrazione dell'importo iscritto a ruolo per l'anno 1994, derivante dalla rideterminazione delle tariffe a seguito delle nuove disposizioni in materia, dovra' essere effettuata direttamente dai contribuenti, ai sensi dell'art. 56 comma 3 nel termine di 60 giorni dalla data di adozione del regolamento. Per le occupazioni di cui all'art.46,gli importi da iscrivere a ruolo per l'anno 1994 sono corrisposti per l'anno 1993. aumentati del 10% con un minimo di £ 50.000 come disposto dall'art.56 comma4.Detto importo di £ 50.000 rappresenta la tassa complessivamente dovuta per l'anno 1994 nel caso in cui l'importo corrisposto per l'anno 1993 sia stato di misura inferiore, ovvero nell'ipotesi in cui per l'anno 1993 non sia stato corrisposto alcun importo. Ove predetto aumento del 10% o la somma di £ 50.000 non risultino iscritti a ruolo per l'anno 1994 l'integrazione percentuale dell'importo gia' dovuto per l'anno 1993 il versamento dell’importo minimo vanno effettuati su richiesta del Comune.
b) Per i contribuenti non iscritti a ruolo, ma comunque tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, e' fatto obbligo di presentare nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di adozione del presente regolamento, la denuncia su appositi moduli predisposti e messi disposizione dal comune.Nello stesso termine di 60 gg. dalla predetta data va effettuata il versamento della tassa complessivamente dovuta per l'intera annualità' sulla base delle misure di tariffa deliberate contestualmente al presente regolamento.
c) Per i contribuenti che nel corso dell'anno 1994 realizzano nuove occupazioni o occupazioni incrementative di quelle precedentemente esistenti, l'obbligo della denuncia e del versamento va assolto dagli stessi, ai sensi dell'art.50 comma 1 entro 30 gg.dalla data di rilascio del relativo atto di concessione.
Nell'ipotesi in cui il pagamento debba essere effettuato, nel rispetto del termine di cui al menzionato art.50 comma 1 prima che il comune abbia rideterminato le nuove misure di tariffa, la tassa va corrisposta nei modi innanzi indicati in base alle misure applicabili per l'anno 1993 salvo conguaglio a cura del contribuente o su richiesta dell'ente medesimo, nel termine di cui all'art.56, comma 3.

2. Occupazioni temporanee
a) I contribuenti che realizzano, a decorrere dall'anno 1994 occupazioni temporanee di suolo pubblico collegate ad una previa autorizzazione da parte dei comuni e delle provincie non hanno l'obbligo di presentare la denuncia. Tale obbligo ai sensi dell'art. 50 comma 5 e' assolto con la compilazione dell’apposito modulo di versamento, e con il conseguente pagamento da effettuarsi non oltre il termine previsto per la occupazione.
b) I contribuenti che realizzano occupazione temporanea di suolo pubblico non connesse ad alcun previo atto delle singole amministrazioni locali es.(sosta a tempo determinato in aree di parcheggio) devono corrispondere la tassa contestualmente alla occupazione all'incaricato dell'Ente o del concessionario sulla base della misura di tariffa rapportata al tempo di occupazione risultante l'apposito bollettario.
c) Per le occupazioni di cui all'art. 56 comma 11 bis, inserito dal decreto correttivon.566 la tassa per l'anno 1994 va corrisposta a cura del contribuente o su richiesta comunale in base alle tariffe applicabili a giorno per l'anno 1993 aumentate del 50% senza concessione delle agevolazioni previste, per dette specifiche ipotesi di occupazione,dalla nuova normativa in vigore dal 1994. Qualora il versamento, per le ipotesi di occupazione di cui alle lettere a) e b), debba essere eseguito prima che il comune abbia deliberato le nuove misure di tariffa, la tassa va corrisposta nel termine previsto dal richiamato comma 5 dell'art.50 sulla base delle misure di tariffa previste a giorno per l'anno 1993, salvo conguaglio, a cura del contribuente o su richiesta dell'Ente, nel termine di cui al comma 3 dell'art.56.

3.Riscossioni
Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore e delle disposizioni previste dal capo secondo del D. lgs.507/93, approvato con R.D. 14/09/1931 n.1175e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.PR. n.43 del 28 gennaio 1988, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità' fino al 1994.

Art. 37
Entrata in vigore
1. IL presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge n. 142/90 è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 

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