Comune di Marcianise (CE)

Regolamento T.A.R.S.U

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Regolamento T.A.R.S.U


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REGOLAMENTO TARSU


Adottato con delibera di C.C. n.62 del 29/09/1995 e modificato con delibere di C.C. N.8 del 29.02.1996 - N. 18 del 28.02.98- N. 29 del 22.03.99 e N. 8 del 26/03/2003- e con delibera del Commissario Straordinario n. 96 del 07/05/2009

S0MMARI0

TITOLO I-ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA
Art.1 Istituzione della tassa.
Art.2 Zone di effettuazione del servizio e applicazione della tassa.
Art.3 Presupposto della tassa ed esclusioni.
Art.4 Accertamento e controllo.
Art.5 Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione.

TITOLO II-TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA
Art.6 Parametri.
Art.7 Locali ed aree tassabili
Art.8 Computo delle superfici
Art.9 Tariffe per particolari condizioni d’uso
Art. 9 bis Riduzione tariffaria per avvio al recupero
Art.10 Esenzioni
Art.11 Classi di contribuenza
Art.11 bis Tariffe
Art.12 Tassa giornaliera

TITOLO III-DENUNCE ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE
Art.13 Denunce
Art.14 Accertamento e Controllo
Art.15 Riscossione
Art.16 Rimborsi
Art.17 Sanzioni
Art.18 Contenzioso
TITOLO IV-DISPOSIZIONI FINALI
Art.19 Entrata in vigore
Art.20 Pubblicità del Regolamento
Art.21 Abrogazioni
Art.22 Norme di rinvio

TITOLO 1
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1
Istituzione della tassa
Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D. Lgs.15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell’art.39 della legge 22 febbraio 1994, privativa nell’ambito, del territorio comunale, è istituita nel Comune di Marcianise una tassa annuale. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e di quella giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

Art.2
Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati è svolto dal Comune in regime di privativa nell’ambito del centro abitato, dei nuclei abitati, dei centri commerciali produttivi integrati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
Il perimetro del servizio, l’eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
- In misura pari al 40% della tariffa per distanze da 1000 metri e fino a 2000 metri;
- In misura pari al 30% della tariffa per distanze da 2000 metri in poi.
Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori viciniori.
La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo dì mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno alle persone o all’ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, 1’utente a proprie spese provvederà alla rimozione, con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
Le condizioni previste al comma 4 dell’art.59 del D.Lgs.507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare dall’utente competente mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente ufficio Tributario Comunale.
Della data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbano assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
Ai fini in cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minima di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l’impossibilità degli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 3
Presupposto della tassa ed esclusione
La tassa è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali e accessorie di civili abitazioni, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio é istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.
Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, pena l’inversione dell’onere della prova e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, pali, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantinole, e simili, non situati nel perimetro interno dell’abitazione, dove si presuppone la presenza sporadica dell’uomo.
c) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti sportivi siano ubicati in aree scoperte che in locali;
d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua. luce);
e) fabbricati danneggiati, non agibili in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
b) i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5.Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti pericolosi in quanto esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sottoindicati:

ATTIVITA’                                                                         DETASSAZIONE
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI                        50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO                                             50%
LAVANDERIE E TINTORIE                                                       50%
AUTOCARROZZIERE                                                                50%
Altre attività che producano
potenzialmente rifiuti pericolosi:                                             30%

I locali e le aree scoperte con destinazione d’uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l’attività esercitata in tali locali o su tali aree.

Art. 4
Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte di cui All’art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le aree stesse.
Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.
Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all’art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art.62 del D.Lgs.507/97.
Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni in modo saltuario o occasionale, la tassa é dovuta dal proprietario.

Art. 5
Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione e variazioni
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa é dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore previsto dall’articolo precedente.
La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui é stata presentata la denuncia della cessazione, indirizzata al competente ufficio tributario comunale, debitamente accertata.
Non si procede ad iscrizione a ruolo o a sgravi derivanti rispettivamente da denunce originarie, variazioni e cessazioni, qualora la tassa, relativa ad un periodo inferiore all’anno, non superi l’importo di £. 20.000.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l’utente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia in seguito a recupero d’ufficio.

TITOLO Il
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art.6
Parametri
La tassa è commisurata alle quantità e qualità ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Art. 7
Locali ed aree tassabili
Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l’uso.
Sono comunque da considerarsi tassabili, in via semplificativa, le superfici utili di
- tutti i vani all’interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate o interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, fotografici o a botteghe, a laboratori artigiani etc.;
- tutti i vani principali e accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri, e cinematografi, di stabilimenti ed opifici industriali, con l’esclusione delle superfici di essi ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si producono, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto; alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere sale, sale d’aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privata, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali degli enti ed associazioni di patronato.
Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree scoperte pertinenziali, e delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 3 del presente regolamento, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed assimilati come ad esempio:
le aree adibite a deposito di roulotte per campeggio, a sale da ballo all’aperto ,a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza sulla quale si svolga un’attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati.

Art. 8
Computo delle superfici
La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte ,al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 9
Tariffe per particolari condizioni d’uso
La tariffa unitaria è ridotta:
a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
c) del 30% per i locali, diversi delle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;
d) del 30% nei confronti dell’utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi l’anno, in località fuori del territorio nazionale;
Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall’anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il 20 gennaio, il venire meno delle condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione; in difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, salvo prova contraria con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.
Le riduzioni previste dal presente articolo sono cumulabili con quelle altrove contemplate fino al raggiungimento del tetto massimo che s’intende fissato al 50%.
Le riduzioni previste dal presente hanno decorrenza dall’1.1.1996.

Art. 9 bis
Riduzione tariffaria per avvio al recupero dei rifiuti urbani e assimilati avviati effettivamente al recupero.”
La tariffa unitaria è ridotta fino ad un massimo dell’85% per i soggetti che dimostrino di aver avviato effettivamente al recupero i rifiuti urbani e assimilati prodotti, mediante presentazione della seguente documentazione:
a) formulari di cui all’art.188, comma 3, e art.193 del .lgs.n.152/2006;
b) eventuale contratto/i con le ditte autorizzate ad effettuare le attività di recupero e relative fatture.
Per attività di recupero si intendono quelle individuate nell’allegato “C” del D.lgs. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La predetta riduzione tariffaria è concessa in misura proporzionale alla quantità dei rifiuti urbani e/o assimilati oggettivamente ed effettivamente avviati al recupero rispetto alla quantità complessiva teorica degli stessi rifiuti prodotta, fermo restante il limite massimo di cui al punto precedente. Per quantità complessiva teorica dei rifiuti prodotti si intende quella individuata in sede di determinazione della tariffa per le singole categorie di attività ( quantità specifica della categoria Qs x i mq. occupati) La riduzione è concessa a consuntivo e comporta lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza di tassa iscritta a ruolo e comunque riscossa nei confronti degli operatori , ma successivamente risultante non dovuta.
Nel caso di centri commerciali integrati e simili, l’istanza di riduzione, in luogo del singolo occupante/detentore, può essere presentata cumulativamente dal soggetto che gestisce i servizi comuni (art.63 comma 3 del D.lgs.507/93); in tal caso l’istanza deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/00, attestante che la stessa viene presentata in qualità di soggetto che gestisce i servizi comuni per conto dei singoli occupanti/detentori espressamente e dettagliatamente individuati.
In quest’ultimo caso la riduzione percentuale viene così determinata:

quantità dei rifiuti effettivamente avviati al recupero, risultante dalla documentazione presentata dal soggetto gestore dei servizi comuni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------%
Sommatoria delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dai singoli occupanti/detentori elencati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La richiesta di riduzione tariffaria, prodotta singolarmente o cumulativamente, unitamente alla prescritta documentazione, dovrà essere presentata, con cadenza annuale, entro e non oltre il 20 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio;
in difetto, non si procederà al riconoscimento della riduzione richiesta. (1)

Note:
(1) articolo sostituito con delibera del Commissario Straordinario n.96 del 07/05/2009

Art: 9 ter
Compostaggio domestico
La tariffa unitaria è ridotta del 5% nel caso di soggetti privati che provvedano al recupero della frazione umida dei rifiuti mediante sistemi di compostaggio, acquisiti in proprio o per iniziativa pubblica.
Per il riconoscimento della predetta riduzione, il Dirigente del Settore : Ambiente- Ecologia e Tutela del Territorio trasmetterà l’elenco degli aventi diritto al Servizio preposto alla riscossione della TA.R.S.U./TIA (2)

Art. 10
Esenzioni
Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all’articolo precedente, sono previste le seguenti esenzioni, espressamente previsti dalle leggi vigenti:
1) i locali ed aree utilizzati per l’esercizio di culti, ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quella del culto in senso stretto;
2) i locali e le aree condotti od occupati da centri sociali, o da Enti, associazioni, istituti religiosi, convitti nei quali è esercitata l’attività di assistenza e beneficenza senza scopo di lucro;
Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall’anno successivo.
Si applicano le disposizioni previste dal secondo comma dell’articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per delle esenzioni.
Le predette esenzioni, stabilite ai sensi del comma tre dell’art.67 del D.Lgs.507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.
Le esenzioni previste del presente articolo hanno decorrenza dal primo gennaio 1996.

Note:
(2) Art. introdotto con delibera del Commissario Straordinario n. 96 del 07/05/2009

Art. 11
Classi di contribuenza
Si applica la nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall’attuazione dei criteri di commisura azione del tributo previsto dall’art.65 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni,deliberate, nei termini temporali stabiliti dall’art.79 comma 2 del D Lgs.. stesso:

I Cat.
- civili abitazioni;
II Cat.
- vendita materiale edile, vendita/esposizione mobili, palestra, tappezziere, deposito bibite, sarto, calzolaio, studio radiografico, farmacia, fisioterapia, articoli sanitari, veterinario.
III Cat.
- ospedale, convivenza religiosa, banca, autoscuola, circolo, scuola elementare, scuola media, scuola superiore, vendita autoricambi, vendita materiale elettrico, vendita giocattoli, riparazione e vendita gomme, vendita parati e colori, cartolibreria, asili privati.
IV Cat.
- ufficio sindacale, patronato, studio notarile, studio commerciale, studio tecnico, avvocato, geologo, ingegnere, architetto, agenzia assicurativa, agenzia viaggi, fotografo, disbrigo pratiche, onoranze funebri, vendita bomboniere, art. da regalo, monouso, abbigliamento, dischi, uffici, sala cinematografica, centro elaborazione dati, forze dell’ordine, auto demolizioni, allevamento bovini
V Cat.
- vendita hardware, macchine per ufficio, pescheria, tabacchino, lavanderia, falegname, panificio, noleggio video cassette, girarrosto, pescheria, ottico.
VI cat.
- vend. alimentari e depositi alim, giornalaio, carrozziere, meccanico, elettrauto, carburaturista, barbiere, parrucchiere, medico mutua, studi medici specialistici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi.
VII cat.
- vendita concimi e mangimi, latticini, ferramenta, profumeria, merceria, pantalonificio, vend.prod. agricoli, generi diversi
VIII cat.
-distrib,carburante,calzature,deposito.combustibili. domestici,stazione ferroviaria
IX cat.
- gelateria,bar, pasticceria.
X cat.
- scuola materna
XI cat.
Tipografia, oreficeria, ingrosso preziosi, lav. oro-oggetti preziosi, commercio preziosi, comm.ingr.prod. orologi, stampati, serigrafia, caseificio, macelleria, polleria, tipografia
XII cat.
- vetraio, fabbro, lavoraz. Alluminio-metallica-plastica-marmi
XIII cat.
- piante e fiori, uccelleria
XIV cat.
- frutta e verdura
XV cat.
- pizzeria, ristorante, osteria, trattoria.
XVI cat.
- autotrasporto, rimessaggio, lavanderia industriale, stampaggio gomma, deposito trasporti- mezzi da costruz., lavorazione merletti- gomma, cucine componibili-cornici artig., ind.mobili ufficio, agenzia affari, vend.auto, rimessaggio automezzi- roulotte, conglomerati bituminosi, industria chimica, fabbricati in cemento, produzione detergenti.
XVII cat.
- lav.Strutture metalliche- filati- inchiostri stamp.-ferro, verniciatura industriale, piombo secondario, bulloneria e dadi, costr.mont.imp.industr., prod,pizze surgelate.
XVIII cat.
- deposito, pastificio, tratt.termico- metalli., trucioli di ferro, materiali antincendio, lav.pompe impianti, prod. deters.cosmetici, .distrib.magazzinaggi, carta igienica pannol. tovaglioli, carpenteria metallica, progettaz.carte chip.
XIX cat.
- lavoraz. ferro, elettronica, imb,bevande gass., carpenteria metall. legg., conserv. e lavorazione frutta, moduli per informatica, isolanti term. auto, uffici, lavor. prodotti organici.
XX cat.
- Cablaggi, assemblaggi, elettronica, ingrosso pelletteria, lavor.zinco-componenti meccanici, cementi prefabbricati, produzione calce, sali riorg. conc. pell., film per imballaggi.
Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si procede per assimilazione.

Art. 11 BIS
Tariffe
Entro il 31 ottobre sono deliberate dalla Giunta Comunale, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell’anno successivo. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo del servizio.
La deduzione a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti esterni giacenti nei luoghi pubblici, prevista dall’att.61, comma 3 bis, del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata nella misura del 15 % .

Art. 12
Tassa giornaliera
Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
E’ temporaneo l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadro, è determinata dividendo per trecento(giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.
Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l’occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall’art.50 del D. Lgs.507/1993, il pagamento costituisce l’assolvimento dell’obbligo di denuncia.
In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all’atto di accertamento dell’occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
E’ prevista l’esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata, dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Per l’accertamento, il contenzioso e le esenzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

TITOLO III
DENUNCE ACCERTAMENTO RISCOSSIONE

Art. 13
Denunce
1)I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell’art.70 del D:Lgs.507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2) Entro lo stesso termine del 20 gennaio ,devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse.
3) E’ fatto obbligo all’amministratore del condominio e al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4) La denuncia deve contenere:
a) l’indicazione del codice fiscale;
b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
d) l’ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono destinati;
e) la data di inizio della conduzione e occupazione dei locali e delle aree;
f) la provenienza;
g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5) L’Ufficio Tributi rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
6) Non sono ritenute valide le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio, cessazione e variazione di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
7) In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l’utente, a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l’obbligo della denuncia di parte.

Art. 14
Accertamento e controllo
In caso di omessa, infedele a incompleta denuncia, l’ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e modalità previste dall’art.71 del D.Lgs. 507/93.
Ai fini dell’acquisizione dei dati necessari per l’accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell’art.73 del D. Lgs.507/1993:
- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, e a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale o il personale incaricato all’accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall’art.2729 del Codice Civile.

Art. 15
Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti modificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all’art.72 del D. Lgs. 507/1993.
Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a L.500, per eccesso se è superiore.
Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l’intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 16
Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito della sentenza della Commissione Tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o rimborso entro 90 giorni.
Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali o aree è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della tardiva denuncia di cui all’art.64 commi 3,4 del D. Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo; per notifica del ruolo si intende “ notifica della cartella esattoriale”.
In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni della domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento.
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell’eseguito pagamento.

Art. 17
Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall’art.7 del D. Lgs.507/1993.
Per le violazioni di cui al terzo comma della stesso art.76, per cui è prevista la pena pecuniaria da £. 50.000 a £. 150.000 si fa espresso riferimento alla procedura sanzionatoria di cui alla legge 609/81 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18
Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs.31.12.1992 n.545 e al D. Lgs. 31.12.1992 n.546, il ricorso contro l’avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento,1’avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposta alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
Fino a tale data, la materia del contenzioso è disciplinata dall’art. 20 del DPR. 26.10.72 n°638 nonché dall’art. 288 del. Regio Decreto 14.9.931 N° 1175 come modificato dall’art. 63 del DPR 28.01.88 n° 43.

TITOL0 IV
DISPOSIZ10NI FINALI

Art.19
Entrata in vigore
Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

Art.20
Pubblicità del Regolamento
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 32 della L.241/90, sarà, tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; inoltre una volta esecutivo, ai sensi dell’art. 46 della medesima Legge n°142/90, è pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art.21
Abrogazioni

Dalla data di. Entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati.

Art.22
Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n°507 e successive modificazioni ed integrazioni.
 

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