Comune di Marcianise (CE)

Pubblicità ed affissioni

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Pubblicità ed affissioni

 

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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 83 DEL 9/11/1995

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 27/02/2000

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 28 DEL 10/05/2004

INDICE SISTEMATICO

Titolo I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione.
Art. 3 - Gestione del servizio.
Art. 4 - Funzionario Responsabile.
Art. 5 - Entrata in vigore del Regolamento - Disciplina transitoria.

CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’

Art. 6 - Disciplina generale.
Art. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione pubblicità.
Art. 8 - Condizioni e limitazioni per pubblicità lungo le strade.
Art. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari.
Art. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e ,~ manutenzione.
Art. 11 - Autorizzazioni.
Art. 12 - Obblighi del titolare del l’autorizzazione.

CAPO III
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 13 - Criteri generali.
Art. 14 - La pubblicità esterna.
Art. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni.

Titolo II
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI


CAPO I
DISCIPLINA GENERALE
Art.16 - Applicazione dell’imposta e del diritto
Art.17 - Classificazione del Comune
Art.18 - La deliberazione delle tariffe
Art.19 - Categoria delle località

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - DISCIPLINA
Art.20 - Presupposto dell’imposta
Art.21 - Soggetto passivo
Art.22 – Modalità di applicazione dell’imposta
Art.23 - Dichiarazione
Art.24 - Rettifica ed accertamento d’ufficio
Art.25 - Pagamento dell’imposta e del diritto

CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - TARIFFE
Art.26 - Tariffe
Art.27 - Pubblicità ordinaria.
Art.28 - Pubblicità ordinaria con veicoli.
Art.29 - Pubblicità con veicoli del l ‘impresa.
Art.30 - Pubblicità con pannelli luminosi.
Art.31 - Pubblicità con proiezioni.
Art.32 - Pubblicità varia.
Art.33 - Imposta sulla pubblicità - Riduzioni.
Art.34 - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni.

CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 35 - Finalità.
Art. 36 - Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico.
Art. 37 - Criteri e modalità per espletamento servizio.

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE
Art. 38 - Tariffe - applicazione e misura.
Art. 39 - Tariffa - riduzioni.
Art. 40 - Diritto - esenzioni.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
SANZIONI
Art. 41 Sanzioni tributarie.
Art. 42 - Interessi.
Art. 43 - Sanzioni amministrative.

CAPO II
CONTENZIOSO
Art. 44 - Giurisdizione tributaria.
Art. 45 - Procedimento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 46 - Accertamenti e rettifiche d’ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972.
Art. 47 - Pubblicità annuale iniziata nel 1993.
Art. 48 - Entrata in vigore - effetti.

ALLEGATI
A - Elenco delle località classificate in categoria speciale per l’applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
B - Attestazione Direttore U.T.C. -art. 18\bis, comma 4 -.

TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Oggetto del regolamento
1.Il presente regolamento disciplina l’effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Ambito territoriale di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l’effettuazione delle forme di pubblicità di cui all ’ art.1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto e’ stabilito:
a) dal Capo I del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507;
b) dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art.13 del D.Lgs.10 settembre 1993, n. 360;
c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P R.16 dicembre 1992, n.495; d) dell’art.14 della legge 29 giugno 1939, n.1497; e) dall’ art. 22 della legge 1 giugno 1939, n.1089;
f) dalla legge 18 marzo 1959, n.132 e dall’art.10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l’effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 3
Gestione del servizio

1.La gestione del servizio di accertamento e riscossione del l ‘imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.
2.Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all’ art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero ai soggetti iscritti nell’albo previsto dall’ art. 32 del D. Lgs. n. 507/93.
3.Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e’ tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, e’ fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 4
Funzionario responsabile
1.La Giunta nomina un Funzionario Comunale Responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2.Il funzionario e’ individuato nell’ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del Funzionario apicale dell’area Economico - Finanziaria.
3.II Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del Funzionario Responsabile.
4.Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, per “Ufficio del Comune” deve intendersi il concessionario e per Funzionario Responsabile deve intendersi quello designato dal concessionario

Art. 5
Entrata in vigore del Regolamento Disciplina Transitoria

à art. 3 del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1996, anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione di approvazione e 2. Fino all’entrata in vigore del regolamento ai sensi del l ‘art.9 Legge 08.08.1995 N. 349, si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
 dal D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
 dal Decreto Ministro delle Finanze 16 aprile 1994;
 dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall’art.13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 dagli artt. da 47 a 59 del D.PR.16 dicembre 1992, n. 495;
 dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l’effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

CAPO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’

Art. 6
Disciplina generale
Nell’installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell’effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n.132, e’ riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall’art. 42.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell’art. 42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 7
Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
1. Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all’ art. 14 della legge 29 giugno 1939, n.1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all’ art. 22 della legge 10 giugno 1939, n.1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, e’ vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Puo’ essere autorizzata l’apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell’ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d’immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l’installazione, con idonee modalità d’inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d’informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall’ art. 23 del Codice della Strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato .dall ‘art.13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del Regolamento emanato con il D. Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. All’interno del centro storico non e’ autorizzata l’installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l’applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, e’ vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

Art. 8
Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
1. L’installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall ‘art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall ‘art. 13 “ del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e’ soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All’interno del centro abitato, delimitato dal piano topografico dell’ultimo censimento:
a)si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dell’art. 7 per la superficie dello stesso eventualmente classificata “centro storico”;
b)l’installazione di mezzi pubblicitari e’ disciplinata dal quarto comma dell ‘art. 14 ed e’ autorizzata con
le modalità stabilite dall’art. 11 del presente regolamento.
Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate.

Art. 9
Tipologia dei mezzi pubblicitari
1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
a) pubblicità ordinaria;
b) pubblicità effettuata con veicoli;
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d) pubblicità varia. 2. La pubblicità ordinaria e’ effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell’ art. 47 del regolamento emanato con D,P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli “altri mezzi pubblicitari” i “segni orizzontali reclamistici” ed esclusi gli “striscioni”, disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla “pubblicità varia”. E’ compresa nella “pubblicità ordinaria” la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli e’ distinta come appresso:
a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito definita “pubblicità ordinaria con veicoli”;
b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita “pubblicità con veicoli dell’impresa”.
Per l’effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità con pannelli luminosi e’ effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell’impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
5. E’ compresa fra la “pubblicità con proiezioni, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita “pubblicità con striscioni”.
b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definita “pubblicità da aeromobili”.
eseguita con palloni frenati o simili, definita “pubblicità con palloni frenati”.
d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito “pubblicità in forma ambulante”;
e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori .e simili, definita “pubblicità fonica”.

Art. 10
Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi .devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall’ art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l’osservanza di quanto stabilito dall’art. 8 del presente Regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne e’ consentita l’installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l’art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all ‘interno dei centri abitati e’ soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.
Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell’art. 7.

Art. 11
Autorizzazioni
1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili e’ soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati, e’ di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla - osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada e’ statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento Edilizio Comunale(1).
3. L'interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda in carta legale al V Settore Comunale, la stessa dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 generalità, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
 strada,. piazza, numero civico o ubicazione relativi all'installazione o trasformazione dei mezzi pubblicitari;
 la ragione sociale e la sede legale della ditta installatrice nonchè il relativo numero di codice fiscale e partita IVA ed il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., allegando, in triplice copia la seguente documentazione:
a) Planimetrie in scala 1:2000 e 1:500 della zona interessata e circostante il luogo ove si intende installare l l'insegna con distanze da: carreggiata stradale, intersezioni, segnaletica stradale esistente e. da altre installazioni pubblicitarie e planimetria 1: 1 00 debitamente quotata del cartello con prospetto, sezione e relazione tecnica completa del bozzetto a colori del cartello specificando se trattasi di pubblicità semplice o luminosa, il tutto firmato da un tecnico abilitato;
b) Auto - attestazione, con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare è stato realizzato in maniera adeguata e che sarà posto in opera tenendo conto della spinta del vento, natura del terreno, etc. in modo da garantirne la stabilitì:l (art.23 del C.d.S. e art.53 del D.Lvo 495792);
c) l'incarico da parte del titolare all'installazione del manufatto;
d) Copia del certificato di idoneità in riferimento alla legge 46/90 sulla Sicurezza degli impianti intestato alla ditta installatrice dell'impianto, qualora trattasi di impianto luminoso o illuminato;
e) N.O. dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
f) NO. del proprietario del fabbricato(per i locatari) o del contratto di fitto per installazioni su terreni
privati;
g) Versamento dei Diritti di Segreteria;
h) Per le targhe di professionisti esercitanti attività inerenti la professione occorre nulla osta d'iscrizione ali 'Ordine o Albo professionale, etc.;
i) Elenco documentazione allegata.
Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda, una sola attestazione e, per
messaggi dello stesso oggetto, un solo bozzetto a colori, ma diverse planimetrie di cui al punto a) una per ogni zona".(2)
4. Il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici del Comando P.M. e (3) unita’ organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l’autorizzazione.
Il diniego deve essere motivato.
E’ sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione .del Comune.
5. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall’art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
6. La validità dell'impianto è di anni 3(tre) dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed è rinnovabile, previa richiesta di rinnovo, in caso non sussistono modifiche o variazioni del messaggio pubblicitario "(4).
7. L'installazione degli Impianti deve avvenire, pena la decadenza dell'autorizzazione, entro sei (6) mesi dal rilascio della stessa, comunicando al V Settore Comunale la data di inizio dei lavori"(5).

(1) parole aggiunte con modificazioni introdotte dalla delibera di C.C. n. 21 del 27/02/2000;
(2) comma sostituito con modificazioni introdotte dalla delibera di C.C. n. 21 del 27/02/2000;
(3) parole aggiunte con modificazioni introdotte dalla delibera di C.C. n. 21 del 27/02/2000;
(4) comma aggiunto con modificazioni introdotte dalla delibera di C.C. n. 21 del 27/02/2000;
(5) comma aggiunto con modificazioni introdotte dalla delibera di C.C. n. 21 del 27/02/2000;

Art. 12
Obblighi del titolare dell’autorizzazione
1. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di:
a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle .condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni .’ impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell’autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta del Comune;
e) entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, il titolare della stessa, deve comunicare al V Settore Comunale l'avvenuta installazione, allegando una foto per ogni impianto installato "(6).
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall’art. 55
2. del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell’autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali non che , di striscioni e stendardi, ha l’obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantottore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali. (6) lettera aggiunta con modificazioni introdotte dalla delibera di C.C. n. 21 del 27/02/2000;

CAPO III
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 13
Criteri generali
1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507 e dal presente Regolamento.
3. Il piano degli impianti pubblicitari e’ articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all’art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente Regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.
4. Il piano generale degli impianti pubblicitari e’ approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.
5. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai Funzionari comunali Responsabili dei servizi Pubblicità ed Affissioni, Urbanistici, della Viabilità e della Polizia Municipale. Se il servizio e’ affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il Responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano e’ sottoposto a parere della Commissione Edilizia che e’ dalla stessa espresso entro 20 .giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che e’ approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
6. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento e del Piano Generale degli impianti viene dato corso alla revisione degli impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano stati precedentemente adottati. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
7. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall’anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell’espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 14
La pubblicità esterna
1. II Piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali e’ consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal Piano le localizzazioni vietate dall’ art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal 5 comma dello stesso per l’installazione di mezzi pubblicitari al l ‘interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l’installazione può essere consentita, con l’espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l’installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal 1 comma dell’ art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento e’ soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell’interno dei centri abitati il Piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla - osta tecnico dell’ente proprietario:
a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l’installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell’ambito di quelle massime stabilite dall’ art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l’installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
c)le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l’installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nel l ‘interno e dall‘esterno;
b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si
effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
c)i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza
per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandi eri ne e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante .installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree,edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e .patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l’applicazione del l ‘imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell’art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 15
Gli impianti per le pubbliche affissioni
1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari e’ costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell ‘art.18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1993, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 36.364 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni e’ stabilita in complessivi mq. 1800, in ragione di 50 mq. per .ogni 1000 abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, e’ ripartita come appresso:
a) = mq. 540, pari al 30% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
b) = mq. 1260, pari al 70% destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale; 4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
a) vetrine per l’esposizione di manifesti;
c) posters per l’affissione di manifesti; .
d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l’affissione di manifesti;
e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l’affissione.
’indicazione “Comune di Marcianise -Servizio Pubbliche Affissioni” ed il numero di individuazione dell’impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali e’ vietata l’installazione di mezzi pubblicitari dall’art. 7 del presente Regolamento.
7.L’installazione di impianti per le affissioni lungo le strade e’ soggetta alle disposizioni di cui all’art. 8 del presente Regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. Il Piano degli Impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
a)la destinazione dell’impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
ubicazione;
c)la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l’impianto contiene;
e) la numerazione dell’impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il Piano degli Impianti per le pubbliche affissioni e’ corredato da un quadro di riepilogo comprendente l’elenco degli impianti con il numero distintivo, l’ubicazione, la destinazione e la superficie.
10.La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma puo’ essere rideterminata, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 10 gennaio dell’anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o piu’ categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessita’ accertate.
11.Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell’ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO : SULLE PUBBLIGHE AFFISSIONI

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE

Art. 16
Applicazione dell’imposta e del diritto
1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e del presente Regolamento, la pubblicità esterna e’ soggetta ad un’imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 17
Classificazione del Comune
1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno 1993, penultimo precedente a quello in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall’I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 36.364 abitanti, il Comune e’ classificato, in conformità all
2. Verificandosi variazioni della consistenza della .popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, con testualmente , dispone l’adeguamento delle tariffe per l’ anno successivo.

Art. 18
La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 10 gennaio dell’anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s’intendono prorogate di anno in anno.
2. Per la prima applicazione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le tariffe per l’anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994, giusta atto di Giunta Comunale n. 257 del 28.02.1994.
3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario Responsabile del servizio al Ministero delle Finanze -Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall ‘adozione.

Art. 19
Categoria delle localita’
1. Le località del territorio del Comune, che e’ classificato nella classe 111, sono suddivise in due categorie, speciale ed ordinaria, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell‘applicazione:
? dell’imposta sulla pubblicità;
? del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali
2. Nella categoria speciale e’ applicata una maggiorazione della tariffa normale dell’imposta e del diritto del 150 per cento (150%).*
3. La Giunta Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, può deliberare la nuova misura della maggiorazione da applicare alle tariffe della categoria speciale per l’anno successivo, entro il limite massimo del 150% della tariffa normale stabilito dalla legge.
4.Quando non sono approvate modifiche, continua ad applicarsi la maggiorazione già in vigore.
Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell’elenco allegato al presente Regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera A .La loro superficie complessiva non supera il trentacinque per cento (35%), di quella del “centro abitato”, giusta attestazione del Direttore Ufficio Tecnico Comunale allegata al presente sotto la lettera B.
5. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni di carattere commerciale installati nella categoria speciale non e’ superiore alla meta’ di quella complessiva stabilita dall’art.15 , comma 3 lett. b) del presente Regolamento e verrà mantenuta entro tale limite nel caso di future modifiche del piano degli impianti stessi.

* comma sostituito con delibera di C.C. n. 28 del 10/5/2004.

CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - DISCIPLINA

Art. 20
Presupposto dell’imposta

1. E’ soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tal i luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessita’ di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione:
a) i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.

Art. 21
Soggetto passivo
1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, e’ colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario e’ diffuso.
2. E’ obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma e’ pertanto tenuto all‘obbligo della dichiarazione - iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al
connesso pagamento dell’imposta. Allo stesso e’ notificato l’eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell’imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l’Ufficio Comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d’imposta, accessori e spese.

Art. 22
Modalità di applicazione dell’imposta
1. L’imposta sulla pubblicità e’ determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e’ circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L’imposta per i mezzi polifacciali e’ calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all ‘imposta per la superficie corrispondente all ‘ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L’imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e’ calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotonda- te, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L’imposta non si applica per superfici inferiori a trecento - centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l’efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell’utenza all’esterno od all’interno di locali pubblici od aperti al pubblico, e’ autorizzata dall’Ufficio i comunale, previo pagamento del l ‘imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell’esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l’elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.
10. Le maggiorazioni d’imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d’imposta non sono cumulabili.

Art. 23
Dichiarazione
1. Ottenuta l’autorizzazione prevista dall’ art.11, il soggetto passivo del l ‘imposta, prima di iniziare la pubblicità, e’ tenuto a presentare al Comune su apposito modulo, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione e’ esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell’imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l’integrazione dell’imposta pagata per lo stesso periodo, e’ allegata l’attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell’imposta entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all’art. 9, commi 2, 3 e 4 del presente Regolamento (art.12,13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell’ anno in cui stata accertata. Le altre forme di pubblicità si presumono effettuate da primo giorno del mese in cui e’ stato effettuato l’accertamento.

Art. 24
Rettifica ed accertamento d’Ufficio
1. Entro due anni dalla data in cui e’ stata - o avrebbe dovuto essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo, l’ammontare del l ‘imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell’avviso devono essere inoltre precisate: 
l’Ufficio comunale del servizio emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero
telefonico; 
il Responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4; 
il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la
forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal Funzionario comunale responsabile della gestione del l ‘imposta con firma apposta sotto tale qualifica e l’indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 25
Pagamento dell’imposta e del diritto
1. L’imposta e’ dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e’ quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e’ superiore a lire cinquecento o per eccesso se e’ superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all ‘anno solare, l’imposta deve essere corrisposta in un’unica soluzione; per la pubblicità annuale, l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a tre milioni.
4. La riscossione coatti va dell’imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica e’ stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l’art. 2752, comma 4, del Codice Civile.
5. Entro termine di due anni decorrente dal giorno in cui e’ stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e’ stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune e’ tenuto a provvedere nel termine di novanta 90 giorni.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l’applicazione dellimposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’ occupazlone di spazl e aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ - TARIFFE

Art. 26
Tariffe

1. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l’attuazione del predetto decreto:
a) con l’art. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari.
b) con l’rt.17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
c) con l’art.18 per le modalità, i termini e la procedura dell’atto deliberativo;
c) dalle norme di cui al presente capo.

Art. 27
Pubblicità ordinaria
1. L’imposta per la pubblicità’art.12 del D.Lgs. n.507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.
2. Per la Pubblicità che ha durata non Superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la Pubblicità che ha durata Superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la Pubblicità di cui ai commi precedenti che ha e’ maggiorata del 50 per cento;
b) Superiore a mq. 8,5, la tariffa dell’imposta e’ maggiorata del 100 per cento.
4. Qualora la Pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell’imposta e’ maggiorata del 100 per cento.
5. Le maggiorazioni d’imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell’ art. 21.

Art. 28
Pubblicità ordinaria con veicoli
1. L’imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall’art. 9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal I° comma dell’art.13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 21.
2. Per la Pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell’ art. 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle Superfici da tale norma previste.
3. Qualora la Pubblicità e’ effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa e’ maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta e’ dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l’imposta e’ dovuta per meta’ a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta e’ dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 29
Pubblicità con veicoli dell'impresa
1. L’imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell’ dovuta, per anno solare: 
al Comune ove ha sede l’impresa o qualsiasi sua dipendenza. 
ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 10 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
? secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all ‘art.13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell’imposta e’
dovuta l’imposta per l’indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
4. L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 30
Pubblicità con pannelli luminosi

l. L’imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall’art. 9, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell’art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all’ art. 21
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L’imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell’impresa, si applica in misura .pari alla meta’ delle tariffe sopra previste.

Art. 31
Pubblicità con proiezioni
1. L’imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall ‘art. 9, quinto comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell ‘art.14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla meta’ di quella di cui al precedente comma.

Art. 32
Pubblicità varia
1. La tariffa dell’imposta per la pubblicità effettuata:
1.1. Con striscioni od altri mezzi simili che traversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell ‘art.15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta e’ determinata con le modalità di cui all’ art. 21, commi secondo e settimo, del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
1.2.Da aeromobili sul territorio comunale si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall’ art.15, secondo comma, del decreto.
1.3.Con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla meta’ di quella stabilita per la classe del Comune dall’ art.15, secondo comma del decreto;
1.4.In forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari e’ dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale
distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell’art.15 del decreto;
1.5.A mezzo di amplificatori e simili e’ dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell’art.15 del decreto.
2. L’indicazione “decreto”, contenuta nei precedenti commi s’intende riferita al D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 33
Imposta sulla pubblicità - riduzioni
1. La tariffa dell’imposta sulla pubblicità e’ ridotta alla meta’ :
a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalilà di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell‘art.19 del presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l’indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all ‘organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all’art.19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dell’ imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all’art. 22, con formula predisposta dall’ufficio e sottoscrizione dell’interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l’effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare al l ‘Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L’autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall‘ufficio comunale attraverso l’esame dei mezzi pubblicitari. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell’imposta

Art. 34
Imposta sulla pubblicità - esenzioni
1. Sono esenti dall’imposta sulla pubblicità:
a)la pubblicità realizzata all ‘interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività esercitata nei locali stessi; i mezzi, pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro. quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
b) gli avvisi al pubblico:
1) esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta;
2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq; c)la pubblicità all’interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
d)la pubblicità - escluse le insegne – relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all’interno, nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e)la pubblicità esposta all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all’attività esercitata dall’impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all’esterno delle predette stazioni o lungo l’itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f)la pubblicità esposta all’interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all’imposta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
g)la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h)le insegne, le targhe e simili apposte per l ‘individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
i)le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2. Ai fini dell’esenzione dall’imposta di cui al precedente comma l’attività esercitata e’ quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L’esenzione dall’imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell’ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione al l ‘ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od auto certificazione relativa ‘al possesso del I: requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti, comporta l’applicazione dell‘imposta pubblicità non essendo stato provato il diritto all’esenzione.

CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 35
Finalità
1. II Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l’affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall’art. 15, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l’affissione e’ richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all ‘art. 20 e 21 del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all‘attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all’amministrazione dell’ente e per provvedere tempestivamente all’esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all ‘esercizio di un’attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all’art.15, comma 3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
6. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall’art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all ‘art.15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 36
Affissioni - prenotazioni - registro cronologico
1. L’affissione s’intende prenotata dal momento in cui perviene all‘Ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall‘attestazione dell‘avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell’apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. II Funzionario Responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario Responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico e’ tenuto presso l’Ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. Il committente può richiedere espressamente che l’affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 37
Criteri e modalità per l’espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all’Ufficio comunale, nell‘orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l’affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale e’ indicato l’oggetto del messaggio pubblicitario e:
a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
c) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno e’ costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo. 3.Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all’Ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l’ordine di , precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all’art. 35.
5.La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui essa e’ stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l’Ufficio comunale mette a sua disposizione l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi 6.Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell’Ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche e’ considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo e’ superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l’Ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l’indicazione del periodo nel quale si ritiene che l’affissione possa essere effettuata
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all’Ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L’annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l’Ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento nell’avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l’Ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10.Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all’affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l’ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l’ufficio comunale provvede all’affissione nei termini e per le quantità rese note all’utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell’utente presso l’Ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l’invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11.In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni 10 stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l’ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l’importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12.Il Comune ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13.I manifesti pervenuti per l’affissione senza la relativa commissione formale e l’attestazione dell’avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz’altro avviso.
14.Per le affissioni richieste per il giorno in cui e’ stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, e’ dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per commissione.
15.Nell’Ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
a) le tariffe del servizio;
b) l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
c) il registro cronologico delle commissioni.
16.Le disposizioni previste dal D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 e dal presente regolamento per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE

Art. 38
Tariffe - applicazione e misura
1. Il diritto sulle pubbliche affissioni e’ dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell‘interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto e’ comprensivo dell’imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni e’ dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell ‘art.19 del D. Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma e’ maggiorato del 50 per cento
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto e’ maggiorato del 50%; per quelli costituiti da piu’ di 12 fogli e’ maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7.Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
8. Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, e’ dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Art. 39
Tariffa -riduzioni
1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni e’ ridotta alla meta’:
a)per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e’ prevista l’esenzione dall’ art. 39;
b)per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c)per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d)per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e)per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalità di cui al terzo comma del’art. 32.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l’esame di cui al quarto comma dell’art.32.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d’urgenza dal comma 14 dell ‘art. 36.

Art. 40
Diritto - esenzioni
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti dell’Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l’affissione gratuita e’ tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l’affissione sia obbligatoria.
4. Per l’affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall‘autorità competente.

TITOLO IIIDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
SANZIONI

Art. 41
Sanzioni tributarie
1. Per l’omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all‘art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento del l ‘imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all’ammontare dell‘imposta o del diritto, in conformità a quanto dispone l’art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta, delle singole rate della stessa o del diritto e’ dovuta, indipendentemente dall’applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell’imposta o del diritto il cui pagamento e’ stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla meta’ se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell‘accertamento.

Art. 42
Interessi
1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell’ effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente so- no dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune e’ tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma  art. 43

Art. 43
Sanzioni Amministrative

1. Il Comune e’ tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, del l ‘Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nei provvedimenti relativi all’ installazione degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l’ammontare della sanzione e’ notificato agli interessati entro 150 giorni dall’accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all ‘interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell’immobile occupato entro il termine nell’avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all’ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non e’ effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell’interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell’applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l’immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all‘accertamento d’ufficio dell’imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l’applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 40 e 41.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell‘imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza e’ stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell’ordinanza stessa, d’importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

CAPO II
CONTENZIOSO

Art. 44
Giurisdizione tributaria
1. La giurisdizione tributaria per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e’ esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo e’ introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 45
Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l’individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 2. Gli atti per i quali e’ proponibile il ricorso devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell ‘art. 20 del Decreto richiamato nel precedente comma.
3. In via transitoria e fino all ‘insediamento delle nuove Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali alle quali e’ demandata la cognizione delle controversie in materia di tributi locali, contro l’avviso di accertamento e’ ammesso ricorso al competente Direttore Regionale delle Entrate, ed in seconda istanza, solo ove l’ammontare del tributo in contestazione sia superiore a L. 300.000, al Ministero delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dall’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46
Accertamenti e rettifiche d’ufficio di cui al D.P R. n. 639/1972

1. II Comune può procedere a rettifica ed accertamento d’ufficio dell’imposta e diritto dovuti vigente il D.PR. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione e’ stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalità di cui all’ art. 23 del predetto decreto.

Art. 47
Pubblicità annuale iniziata nel 1993
1. La pubblicità annuale iniziata prima dell’anno 1993 o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l’imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, e’ prorogata per l’anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell’imposta dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.

Art. 48
Entrata in vigore - effetti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell’art. 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni le disposizioni di legge in materia ed in particolare il Capo I del D. Lgs. n. 507\93 dal l ‘art. 1 al l ‘art. 37 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente Regolamento consta di n. 38 pagine e n. 1 righi - e n. 2 allegati (A e B).

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO

- Art. 19, c. 4 -

1. Superficie complessiva del centro abitato mq. 4.835.000.

Elenco delle località classificate in categoria speciale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni (art 4, D.Lgs.15 novembre 1993, n.507)
1) STRADA SANNITICA 87;
2) STRADA STATALE 265;
3) STRADA STATALE 7bis.**

** Modifica introdotta con delibera di C.C. 28 del 10/05/2004

ALLEGATO B) AL REGOLAMENTO

- ART. 19 COMMA 4 -

COMUNE DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA IL DIRIGENTE ALL’URBANISTICA


Visti gli atti esistenti in Ufficio ed assunte le necessarie informazioni,
CERTIFICA
Che la superficie delle strade (S.S. 87, S.S. 265, S.S.7 bis) collocate in categoria speciale non supera il 35% di quella del centro abitato del Comune di Marcianise.

In fede si rilascia il presente per uso Amministrativo.-
Marcianise lì, 26/04/2004

IL DIRIGENTE URBANISTICA
(Ing. Angelo Piccolo)
attestazione sostituita con delibera di C.C.n. 28 del 10/5/2004

 



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