Comune di Marcianise (CE)

Polizia mortuaria e cimitero comunale

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Polizia mortuaria e cimitero comunale
                  
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POLIZIA MORTUARIA E DEL CIMITERO COMUNALE
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 151 del 27 novembre 1996)

INDICE GENERALE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I
NORME GENERALI
Art.1 Oggetto del regolamento
Art.2 Competenze
Art.3 Responsabilità
Art.4 Servizi gratuiti e a pagamento
Art.5 Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI
Art.6 Depositi di osservazione ed obitori

TITOLO III
TRASPORTI FUNEBRI

Art.7 Trasporti funebri
Art.8 Modalità del trasporto e percorso
Art.9 Categorie di trasporto
Art.10 Orario dei trasporti
Art.11 Norme generali sui trasporti
Art.12 Riti religiosi
Art.13 Trasferimento di salme senza funerali
Art.14 Morti per malattie infettive e diffusive
Art.15 Trasporti per e da altri Comuni
Art.16 Trasporti in luoghi diversi dal Cimitero
Art.17 Trasporti all’estero o dall’estero
Art.18 Trasporti di ceneri e di resti
Art.19 Rimessa delle auto funebri e carri funebri .

TITOLO IV
CIMITERO COMUNALE

Capo I
Disposizioni – Vigilanza e Custodia

Capo II
Piano regolatore – toponomastica cimiteriale
Art.20 Cimitero Comunale
Art.21 Disposizioni generali – Vigilanza e Custodia
Art.22 Reparti speciali nel cimitero
Art.23 Congregazioni Cattoliche
Art.24 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
Art.25 Assegnazioni gratuite per cittadini illustri
Art.26 Reparto speciale per prodotti abortivi
Art.27 Disposizioni generali
Art.28 Piano regolatore cimiteriale
Art.29 Toponomastica cimiteriale

Capo III
Inumazioni e tumulazioni
Art.30 Inumazioni
Art.31 Cippo
Art.32 Tumulazioni

Capo IV
Esumazioni ed estumulazioni
Art.33 Esumazioni ordinarie
Art.34 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Art.35 Esumazioni straordinarie
Art.36 Estumulazione
Art.37 Oggetti da recuperare
Art.38 Disponibilità dei materiali
Art.39 Rifiuti speciali
Art.40 Norme igieniche

Capo V
Cremazione
Art.41 Crematorio
Art.42 Modalità di rilascio autorizzazione cremazione
Art.43 Urne cinerarie

TITOLO V
CONCESSIONI

Capo I
Tipologie e manutenzione delle sepolture
Art.44 Sepolture private
Art.45 Durata delle concessioni
Art.46 Modalità di concessione
Art.47 Concessioni perpetue
Art.48 Uso delle sepolture private
Art.49 Manutenzione – canone annuo
Art.50 Costruzione dell’opera - termini
Art.51 Vigilanza del sindaco

Capo II
Subentri – divisione – rinunce
Art.52 Divisione - subentri
Art.53 Retrocessione di sepoltura
Art.54 Rinuncia alla concessione di aree libere
Art.55 Rinuncia alla concessione di aree con manufatti

Capo III
Revoca – Decadenza – Estinzione
Art.56 Revoca
Art.57 Decadenza
Art.58 Provvedimenti conseguenti la revoca
Art.59 Estinzione
Art.60 Revoche di concessioni anteriori al DPR 803/75

TITOLO VI
POLIZIA NEL CIMITERO
Art.61 Orario
Art.62 Disciplina dell’ingresso - divieti
Art.63 Riti funebri
Art.64 Ornamento delle sepolture
Art.65 Fiori e piante ornamentali
Art.66 Materiali ornamentali
Art.67 Rifiuti cimiteriali assimilabili

TITOLO VII
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Capo I
Imprese e lavori privati – personale del cimitero
Art.68 Accesso al cimitero
Art.69 Autorizzazioni e permessi di costruzioni
Art.70 Responsabilità – Deposito cauzionale
Art.71 Recinzione delle aree – Materiali di scavo
Art.72 Introduzione e deposito di materiali da costruzione
Art.73 Orario di lavoro
Art.74 Commemorazione dei defunti – sospensione dei lavori
Art.75 Vigilanza
Art.76 Obblighi e divieti – personale del cimitero

Capo II
Imprese di pompe funebri
Art.77 Funzioni e licenza
Art.78 Divieti

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI – ANAGRAFE E CATASTO – FINALI

Capo I
Disposizioni per il personale

Art.79 Servizio di custodia
Art.80 Disposizioni per il personale del cimitero

Capo II
Anagrafe e catasto cimiteriale
Art.81 Mappa
Art.82 Annotazioni in mappa
Art.83 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Art.84 Fascicolo concessioni – schedario dei defunti
Art.85 Scadenzario delle concessioni

Capo III
Disposizioni finali
Art.86 Efficacia del regolamento
Art.87 Cautele
Art.88 Sepolture private a tumulazione pregressa
Art.89 Decorrenza del regolamento
Art.90 Trasgressioni – accertamento - sanzioni
Art.91 Sepolcri privati fuori dal cimitero
Art.92 Onoranze funebri particolari

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al titolo VI del T.U. delle leggi Sanitarie 27/7/1934 n° 1265, al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 10/9/1990 n° 285, nonché alle esplicazioni della circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/1993, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi; sui trasporti funebri; sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi; sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata; nonché sulla vigilanza; sulla costruzione di sepolcri privati; sulla cremazione; e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2
Competenze
1) Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2) Le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività connesse con il Cimitero sono determinate con il regolamento di cui all'art.51 della legge 8 Giugno 1990 n° 142.

Articolo 3
Responsabilità

1) Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4
Servizi gratuiti e a pagamento
1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge e dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi indicativamente:
a) La visita necroscopica
b) Il servizio di osservazione dei cadaveri
c) Il recupero delle salme accidentate
d) L'uso delle celle frigorifere comunali, se il comune è tenuto a disporne
e) Il trasporto funebre ed il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
f) L'inumazione
g) La cremazione
h) L'ossario comune
i) Il cinerario comune
2) Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, comma 2°, lettera g) della legge 8/6/1990 n° 142 può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.
3) Lo stato di indigenza e di bisogno, circa l'erogazione gratuita dei servizi di cui al precedente comma, lettere e) ed l), è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle delle tariffe allegato "A" al presente regolamento di cui formano parte integrante e contestuale.

Articolo 5
Atti a disposizione del pubblico
1) Presso l'Ufficio Comunale, e nel Cimitero, sono tenuti, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR 285/90, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale e nel Cimitero:
  L'orario di apertura e chiusura del luogo.
  Copia del presente Regolamento.
  L'elenco dei campi soggetti ad esumazioni ordinarie nel corso dell'anno.
  L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
  Copia dei provvedimenti Sindacali con cui sono regolate le esumazioni ed estumulazioni ordinarie.
  L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca delle concessioni.
  Copia delle planimetrie del Cimitero art.54 DPR 285/90.
 Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7/8/1990 n° 241.
  Il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6
Depositi di osservazione ed obitori
1) Nessuna salma può essere racchiusa in una cassa, inumata, tumulata o cremata, n sottoposta a trattamenti conservati vi, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di ventiquattro ore dal momento del decesso. Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL CE/1, può ridurre tale periodo di tempo. Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa, salvo che il medico necroscopo non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
2) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso Ospedali, oppure presso Istituti Sanitari, oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti.
3) L'ASL CE/1 Marcianise, provvede ad individuare in quali obitori e depositi di osservazione prevedere la dotazione di celle frigorifere, che a garanzia del trends, è rapportata ad un posto salma refrigerato ogni ventimila abitanti.
4) All'allestimento delle attrezzature necessarie provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono, secondo forme di gestione o convenzioni individuate dalla legge 142/90. L'attività in questione è servizio pubblico obbligatorio.
5) Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.
6) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del Servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
7) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).
8) Le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
9) Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 13/2/1964 n° 185.
10) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza del personale con tale funzione.
11) Nella camera mortuaria sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare cinque giorni; decorso tale periodo il feretro sarà inumato o tumulato d'Ufficio nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa in materia.
12) Nella sala necroscopica sono effettuate le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, accertamenti medico - legali, riconoscimenti, trattamenti igienico - conservativi.

TITOLO III
TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7
Trasporti funebri
1) Il Comune, nei casi contemplati nell'art.4, comma 2°, lett. e) del presente regolamento, nel provvedere ai trasporti funebri,assicura il servizio mediante concessione onerosa a terzi, ai sensi dell'art. 22 comma 3° lett. b) Legge 8/6/1990 n° 142.
2) L'affidamento del servizio viene concesso a seguito di gara da espletarsi ai sensi di legge.
3) La convenzione, di durata non superiore ai due anni, deve assicurare che il servizio venga effettuato in forma decorosa.

Articolo 8
Modalità di trasporto
1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modo ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2) Il trasporto, fatto salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende:
a) Il prelievo della salma dal luogo del decesso.
b) Il prelievo della salma dal deposito di osservazione e dall'obitorio.
c) Il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso.
d) Il proseguimento fino al Cimitero, entro l'orario previsto per la chiusura del luogo, o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse da quelle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del sevizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica, e di Pubblica Sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme; ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 9
Categorie di trasporto
Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n° 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, 2° comma del citato DPR 10/9/1990 n° 285

Articolo 10
Orario dei trasporti
1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse, antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché percorsi consentiti.
2) La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma, e le richieste pervenute in precedenza.
3) Per tali richieste i familiari e le Imprese munite della licenza di cui all'art. 115 del T.U. LL.PP.SS. sono in condizioni di parità, ed in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine delle richieste.
4) Le salme devono giungere al Cimitero per l'accettazione, entro e non oltre l'orario stabilito per la chiusura del luogo.
5) Per esigenze eccezionali, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Articolo 11
Norme generali per i trasporti
1) In ogni trasporto, sia nell'ambito del Comune, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al DPR 10/9/1990 n 285. Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o negli altri mesi, n località che con il Mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza, o infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 10/9/1990 n° 285, salvo sia stata imbalsamata.
2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato, presso il Cimitero.
3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il Decreto di cui al successivo art. 14 deve restare in consegna al vettore.
4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 12
Riti religiosi
1) I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2) La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 13
Trasferimento di salme senza funerali
1) Il trasporto dei cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, albergo, ecc., il Sindaco a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta di casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al prima comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, etc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 14
Morti per malattie infettive-diffusive; portatori di radioattività
1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte
4) Per le salme che risultino portatrici di radioattività il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 15
Trasporto per e da altri comuni per seppellimenti e cremazioni
1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con Decreto a seguito di domanda degli interessati.
2) La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3) Al Decreto è successivamente allegato il nulla-osta del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica e chiusura del feretro e alla applicazione della norma di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 75 del DPR 10/9/90 n° 285.
4) Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando i messi siano tributate onoranze.
5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero ove accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente comma 3 del presente articolo, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6) Per i morti di malattie infettive - diffusive l'autorizzazione del trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art.25, 1° e 2° comma del DPR 285/90.
7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 16
Trasporti in luoghi diversi dal cimitero
1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 17
Trasporti all’estero o dall’estero
Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1379 del 1/7/1937, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precisato.

Articolo 18
Trasporti di ceneri e resti
1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10/9/90 n° 285.
3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4) Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.43.

Articolo 19
Rimesse delle auto funebri e carri funebri e sosta di passaggio

1) Le rimesse delle auto funebri e dei carri funebri devono essere ubicate il località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizie e di disinfezione.
2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL CE/1 Marcianise, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio antincendio.
3) Le rimesse di auto funebri e di carri funebri esistenti alla data del 27/10/1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del DPR 10/9/90 n° 285, e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO IV
CIMITERO COMUNALE

CAPO I
CIMITERO - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA - CUSTODIA

Articolo 20
Cimitero Comunale
1) Il Cimitero è un bene appartenente al demanio Comunale a norma dell'articolo 824 del C.C., e non può formare oggetto di proprietà privata, neppure in parte, essendo ammissibile soltanto la concessione a favore di privati, di aree e loculi cimiteriali.
2) Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27/7/1934 n° 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento con il Cimitero Comunale.

Articolo 21
Disposizioni generali – Vigilanza – Custodia
1) Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura e chiusura del Cimitero.
2) L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco. Il servizio di custodia è assicurato con personale comunale.
3) Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale sovrintende all'attività dei custodi e del personale addetto alle operazioni cimiteriali, e svolge le incombenze attribuitegli dal DPR 10/9/90 n° 285 e dal presente regolamento.
4) Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale ed il personale addetto al Cimitero, sono individuati con il regolamento di cui all'articolo 51 della legge 8/6/90 n° 142.
5) Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con la forma di gestione riconosciuta idonea e legittima ai sensi dell'art.22 della legge 142/90.
6) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto al cimitero.
7) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazioni, estumulazioni e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del DPR 285/90.
8) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL CE/1 Marcianise, controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

Articolo 22
Reparti speciali nel cimitero
1) Le Associazioni civili, gli Enti Morali e le Associazioni religiose di qualsiasi culto, possono ottenere la concessione di aree per costruire sepolcri speciali su presentazione dello Statuto e delle norme regolamentari, ove trattasi di associazioni di fatto di notevole rilevanza. Tali concessioni dovranno essere regolate da apposite convenzioni. Per la tumulazione di salme in dette tombe, occorrerà la dichiarazione 2)

SERVIZI CIMITERIALI

E’BUONA NORMA DI PUBBLICA TRASPARENZA RAMMENTARE ALLE CONGREGAZIONI CATTOLICHE E CONFRATERNITE CONCESSIONARIE DI EDIFICI FUNERARI NEL CIVICO CIMITERO, L’APPLICAZIONE E LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ ART.23 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIVICO CIMITERO

Articolo 23
Congregazioni e Confraternite cattoliche

1) Le Confraternite, le Congregazioni e le altre Associazioni Morali, legalmente riconosciute, possono ottenere la concessione di aree e loculi in zone e reparti del Cimitero individuate dal piano regolatore cimiteriale, su presentazione dell'atto di riconoscimento giuridico, ovvero su presentazione dello Statuto, delle tavole di fondazione, delle norme regolamentari, per la costruzione di sepolture per il seppellimento dei propri associati.
2) Tale concessioni dovranno essere regolate da apposite convenzioni, nelle quali dovranno essere espressamente stabilite le tariffe per la concessione dei loculi. L'importo di queste tariffe non potrà mai eccedere la misura del 30% delle tariffe Comunali stabilite in materia di concessione loculi cimiteriali.
3) Tanto per le tumulazioni e le inumazioni, che per le esumazioni ed estumulazioni, dovranno attenersi a tutte le prescrizioni dettate nel presente regolamento, nonché a tutte le altre disposizioni che in materia potranno essere emanate dall'Amministrazione Comunale.
4) Per la tumulazione di salme in dette tombe occorrerà la dichiarazione dell'Associazione e dell'Ente di appartenenza attestante l'iscrizione del defunto alla stessa, fino all'epoca del decesso.
5) E' vietato alle Congregazioni e alle Confraternite, di riportare come associati, agli effetti della sepoltura, le persone defunte, sotto pena del doppio del pagamento della concessione rispetto alle tariffe comunali vigenti in materia.

Articolo 24
Ammissioni nel cimitero e nei reparti speciali
1) Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Sono altresì ricevute e seppellite le salme di persone morte nell'ambito territoriale del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza.
2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie di sepolture private, individuali o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate
3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi degli articoli21 e 22, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere gli eredi.

Articolo 25
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
1) All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona, prevista nel piano regolatore cimiteriale, detta “degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opera di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale, aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 26
Reparto speciale per prodotti abortivi
Il Comune può prevedere nel piano regolatore cimiteriale, uno speciale reparto, che su richiesta dei genitori, potrà accogliere i prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati morti dall'Ufficiale di Stato Civile, ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dalla locale azienda sanitaria.

CAPO II
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE


Articolo 27
Disposizioni generali
1) Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n° 285.
2) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del citato DPR 285/90.
3) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche ed artistiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del DPR 285/90 e dal successivo articolo 28 del presente regolamento.

Articolo 28
Piano Regolatore Cimiteriale
1) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2) Il piano di cui al 1° comma, è sottoposto al parere preliminare del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL CE/1 Marcianise; si applica l'art.50 della legge 08/06/1990 n° 142.
3) Nell'elaborazione del piano, si dovrà tenere conto:
a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla scorta dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti.
b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
c) Della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre.
d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione, e ai sistemi tariffari adottati.
e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazione, e ai sistemi tariffari adottati.
f) Delle zone soggette a tutela ambientale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4) Nel cimitero sono individuati spazi e zone costruite da destinare a:
a) Campi di inumazione comuni
b) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazioni.
c) Tumulazioni individuali (loculi)
d) Cellette ossario
e) Nicchie cinerarie
f) Ossario Comune
5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nelle planimetrie di cui all'art.54 del DPR 285/90.
6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla Peculiarità dei riti.
7) Il piano regolatore cimiteriale individua altresì la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione, le cui dimensioni debbono essere previste negli appositi piani di lottizzazione di cui agli articoli54 e segg. del DPR 10/9/1990 n° 285.
8) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Articolo 29
Toponomastica cimiteriale
Entro i termini di approvazione del piano regolatore cimiteriale, il Comune provvederà ad assicurare una apposita toponomastica ai viali della necropoli per consentire una rapida individuazione dei manufatti cimiteriali

CAPO III
INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 30
Inumazioni
Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
a) Sono comuni le sepolture della durata di anni dieci dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 31
Cippo
1) Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portanti un numero progressivo.
2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 20 dal piano di campagna, previo il pagamento del corrispettivo stabilito in tariffa.
4) L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti e loro aventi causa.
5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla costruzione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli63 e 99 del DPR 10/9/90 n° 285.

Articolo 32
Tumulazione
1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità dell'art.44 del presente regolamento.
3) A far tempo dell'esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
- Lunghezza........... m 2.20/2.25
- Altezza............... m 0.60/0.70
- Larghezza........... m 0.75/0.80
- Altezza ossari.... m 0.45
A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del DPR 285/90. Il dimensionamento strutturale per i carichi su solette deve essere almeno di 250 Kg/mq, con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera con elementi prefabbricati. Le pareti dei loculi debbono avere caratteristiche di impermeabilità duratura ai liquidi e ai gas. Il piano della soletta deve essere inclinato leggermente verso l'interno per evitare la fuoriuscita di liquidi provenienti dalla demineralizzazione delle salme.
1) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli76 e 77 del DPR 285/90, nonché quelle relative alla circolare esplicativa del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/1993.
2) E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
3) Nella tariffa di concessione per i manufatti di nuova costruzione, è compresa la fornitura e l'installazione di lapidi di marmo o di altro materiale idoneo, che agli effettuata direttamente dal Comune.
4) Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi, o di altri elementi decorativi autorizzati dal Comune.
5) Entro un mese da ciascuna tumulazione, il concessionario ha l'obbligo di apporre sul loculo la lapide recante le generalità del defunto.
6) Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, dovranno provvedere alla immediata riparazione o sostituzione dei feretri. Ove i concessionari o i loro eredi non provvedano entro i termini all'uopo notificati, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge.
7) Ove peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'Ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33
Esumazioni ordinarie
1) Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del DPR 285/90, e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto.
3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Articolo 34
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1) E' compito del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale predisporre, con ordinanza del Sindaco, le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2) Annualmente il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale curerà la stesura dei tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3) L'inizio delle operazioni massive di esumazioni ordinarie in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 35
Esumazioni straordinarie
1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del DPR 285/90.
3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive e diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 36
Estumulazione
1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai venti anni, e sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento.
3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
4) A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai venti anni, e solo qualora concorrono motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
5) Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
6) Le estumulazioni straordinarie, nonché le ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica il R.D. 23/12/1865 n° 270, e successive modificazioni ed integrazioni.
7) Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo cimiteriale e all'Albo Pretorio del Comune, in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
8) Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, le estumulazioni di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, anche nell'ambito dell'impianto cimiteriale, a condizione che aperto il tumulo, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
9) Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa e idonea sistemazione del feretro nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10/9/1990 n° 285.
10) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo comma 9, sono raccoglibili in cassette di zinco destinate a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
11) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 37
Oggetti da recuperare
1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni ordinarie si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli avente diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.
3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli avente diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dell'impianto cimiteriale.

Articolo 38
Disponibilità dei materiali
1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento dell'impianto cimiteriale.
3) Su richiesta degli avente titolo il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepolture o in favore di sepolture di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondono ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4) Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvista, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5) I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Articolo 39
Rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali
1) Le sostanze ed i materiali che si rinvengono in occasione delle operazioni cimiteriali di esumazioni ed estumulazioni, quali resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti, sono trattati come rifiuti speciali di cui al DPR 10/9/1982 n° 915, da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento o in discarica adeguata.
2) L'incenerimento diviene obbligatorio nel caso di rifiuti speciali cimiteriali attinenti a feretri contenenti salme di persone morte per malattie infettive - diffusive per i quali lo smaltimento a mezzo discarica non sia cautelativo.

Articolo 40
Norme igieniche
1) Nell'esecuzione delle operazioni di esumazioni ed estumulazioni dovranno osservarsi le norme igienico - cautelative indicate dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale per la disinfezione dei feretri, dei loculi, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.
2) Il personale addetto, anche occasionalmente, ai lavori nel cimitero, deve essere preventivamente sottoposto a vaccinazioni antitetaniche e a periodici controlli medici, ai sensi della legge 5/3/1963 n° 292 e del regolamento di esecuzione approvato con DPR7/9/1965 n° 1031, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO V
CREMAZIONE

Articolo 41
Crematorio
Nel cimitero di Marcianise è individuata apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio, secondo le norme di cui all'art.78 del DPR 10/9/1990 n° 285. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter porre nel crematoio l'intero feretro.

Articolo 42
Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione
1) L'autorizzazione di cui all'art.79, 1° comma, del DPR 285/90 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 43
Urne cinerarie

1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3) A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4) Le urne cinerarie possono essere raccolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'art.79, comma 3° del DPR 285/90, costruite in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

TITOLO V
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 44
Sepolture private
1) La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate nell'art.28, comma 4, lettere b), c), d) ed e).
2) Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.
3) Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti, deve risultare da apposito atto di concessione, redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, ivi comprese le condizioni di decadenza.
4) La concessione, regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990 n142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio Cimiteriale, cui affidata l'istruttoria dell'atto.
5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura; diritto che non è commerciabile, ne trasferibile, o comunque cedibile per atti inter-vivos, ne per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7) E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
8) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio o del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
9) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati ed Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglia e collettività.
10) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati ed Enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
11) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990 n° 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni, per le inumazioni ed esumazioni.
12) Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse, e a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente regolamento, e dal DPR 10/9/1990 n 285.

Articolo 45
Durata delle concessioni
1) Le concessioni di cui al precedente art.44 sono a tempo determinato, per un massimo di novantanove anni ai sensi dell'art.92 del DPR 285/90.
2) La durata è fissata:
a)In anni novantanove per i manufatti e le aree destinate alla sepoltura per famiglie e collettività.
b)In anni novantanove per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
c)In anni novantanove per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali.
d)In anni dieci per i loculi costruiti direttamente dal Comune e destinati ad essere utilizzati per le normali rotazioni decennali.
1) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per le sepolture di cui al precedente comma lettera d), per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5
2) Nell'atto di concessione sarà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile.
3) E' consentito il prolungamento della concessione per un minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento delle concessioni è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone in tariffa.

Articolo 46
Modalità di concessione
1) Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente viene presentata da terzi, il nome della persona per cui è destinata la concessione stessa.
2) La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3) Ad eccezione delle concessioni novanta novennali riguardanti tombe di famiglia o loculi, le concessioni di sepolture a loculi destinate alla rotazione decennale, hanno luogo solo in occasione della sepoltura di persone cui sono destinate, e vengono assegnate in ordine progressivo delle sepolture disponibili.
4) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepolture per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo le disponibilità, assumendo come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5) Il Consiglio Comunale, con proprio atto di indirizzo potrà stabilire in deroga, ulteriori e successivi criteri per l'assegnazione di aree e manufatti cimiteriali.
6) La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro e speculazioni.
7) La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
8) Per la costruzione di manufatti cimiteriali di nuova realizzazione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni cimiteriali.
9) Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consente di attendere l'emanazione dell'atto formale di concessione, i loculi costruiti dall'Amministrazione destinati alle rotazioni decennali, saranno assegnate ai richiedenti dall'Ufficio Cimiteriale previo pagamento della relativa tariffa, salvo successiva regolamentazione.

Articolo 47
Concessioni perpetue

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato, perpetue, anteriormente all'entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n° 803, conservano il regime giuridico con le quali sono sorte, se tale caratteristica risulta stabilita nei relativi atti di concessione.

Articolo 48
Uso delle sepolture private
1) Salvo quanto già previsto dai precedenti articoli44, 45 e 46, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° comma che del 2° comma dell'art.93 del DPR 10/9/1990 n° 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al sesto grado.
3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.
4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4/1/68 n° 15 da presentare all'Ufficio Cimiteriale che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, rilascerà il nulla-osta.
5) I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6) L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4/1/68 n° 15 dal fondatore del sepolcro, depositata presso l'Ufficio Cimiteriale, almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire previo assenso dei titolari della concessione.
7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso delle sepolture tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8) Nessun atto inerente al seppellimento, esumazioni, estumulazioni, è permesso ogni qualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli avente diritto alla concessione.
9) Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
10) Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
11) Le eventuali controversie tra più aventi diritto, vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerenti rapporti intercorrenti tra gli stessi.
12) Gli eredi ed i parenti del fondatore, o di uno dei fondatori del sepolcro familiare, seppellito nel medesimi, anche se non sono compresi tra i titolari dello JUS SEPULCRI, hanno il diritto di accedere liberamente al sepolcro, ogni qualvolta lo ritengono opportuno e non soltanto nei pochi giorni dell'anno dedicati dalla consuetudine al culto dei morti, per compiervi verso il defunto gli atti di pietà consentiti dalla religione e dagli usi, ivi compresa la pulizia e la manutenzione della tomba. Essi hanno il diritto di munirsi a proprie spese, di una chiave del sepolcro.

Articolo 49
Manutenzione – Canone annuo
1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza che di igiene.
2) L'Amministrazione può predisporre, di concerto con il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., periodiche ispezioni ai manufatti in concessione ai privati per verificarne il solido stato e l'igienicità
3) Per quanto previsto nel comma che precede, è fatto obbligo ai concessionari delle sepolture, di depositare copia delle chiavi di accesso ai manufatti che saranno tenute e custodite in apposita bacheca dal personale addetto alla custodia.
4) Nel caso di manufatti divenuti indecorosi, l'Amministrazione ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro entro il termine di tre mesi, (termine da notificarsi secondo la procedura civile), provvedendo in difetto d'ufficio, e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.
5) Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità l'Amministrazione, adottate le misure di sicurezza, esperite le opportune ricerche del concessionario o degli avente diritto, in caso di esito negativo, provvederà d'ufficio alle opere di prima necessità, salva, in prosieguo, la procedura di decadenza di cui agli artt.57 e 58.
6) Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dell'intero impianto cimiteriale, ivi compresa la sistemazione del verde programmata dall'Amministrazione, consistente nella manutenzione delle aiuole, nelle operazioni di giardinaggio e la potatura delle piante, ed i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone.
7) Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune applica le sanzioni amministrative pecuniarie, oltre agli interessi di mora, a norma dell'art.107 del DPR 10/9/1990 n° 285.

Articolo 50
Costruzione dell’opera – termini
1) Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui all'art.44, commi 9, 10 e 11, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste nell'art.69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di registrazione del contratto di concessione, pena la decadenza.
2) La concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione della sepoltura che si intende edificare, e al deposito infruttifero di una cauzione come da tariffario.
3) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.
4) Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il direttore dei lavori.
5) La tomba non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo; eseguito il collaudo si procede allo svincolo della cauzione.

Articolo 51
Vigilanza del Sindaco
1) Nessuna operazione può compiersi nelle sepolture private se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta concessionario.
2) Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della Polizia Mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

CAPO II
DIVISIONE - SUBENTRI - RINUNCE

Articolo 52
Divisione – Subentri
1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art.20 della legge 4/1/1968 n° 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari avente titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per se e per i propri avente causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4) Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Cimiteriale, anche utilizzando, se presenti, sistemi informatici.
5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente del diritto d'uso delle sepolture.
6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Cimiteriale entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli avente diritto, o designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione effettuato dall'Ufficio cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel precedente art.48 che assumono la qualità di concessionari.
9) Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune, previa diffida, provvede alla dichiarazione di decadenza.
10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.48, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 53
Retrocessione di sepoltura
1) La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del comune:
2) All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:
C = t - (t/d x r)
C= corrispettivo da rimborsare
t= tariffa di concessione corrisposta
d= durata della concessione
r= anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione, e gli
anni usufruiti, calcolati alla data della domanda per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
3) Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume convenzionalmente pari a 99 anni.

Articolo 54
Rinuncia concessioni di aree libere
1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
a)Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.
b)Non sia stata utilizzata per l'inumazione, o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli avente titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di un corrispettivo così come calcolato nel comma 2 dell'art.53. Per le concessioni perpetue, si considera una quota in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcune.

Articolo 55
Rinuncia concessioni di aree con parziale o totale costruzione

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2à comma dell'art.45, salvo i casi di decadenza, quando:
a)Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa.
b)Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, resti ceneri.
2) In tali casi spetterà al concessionario o agli avente diritto, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma da calcolarsi come indicato nel comma 2 dell'art.53. Per le concessioni perpetue si considera una quota in misura del 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale sentito l'Ufficio Cimiteriale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcune.

CAPO III
REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

Articolo 56
Revoca

1) Salvo quanto previsto dall'art.93, secondo comma del DPR 10/9/90 n° 285, è facoltà insindacabile dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove è noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune ed in quello cimiteriale, per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 57
Decadenza
1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a)Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
b)In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art.44 comma 6.
c)Quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.52, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
d)Quando la sepoltura privata risulta in stato di abbandono per incuria o per morte degli avente diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.49.
e)Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Articolo 58
Provvedimenti conseguenti la decadenza
1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 59
Estinzione
1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del DPR 10/9/1990 n° 285.
2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 60
Revoche delle concessioni anteriori al DPR 803/75
1) Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 21/10/1975 n° 803 (10/2/1976), potranno essere revocate quando siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2) Alla procedura di revoca si provvederà con le modalità di cui agli artt. da 56 a 59 in quanto applicabili.

TITOLO VI
POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 61
Orario
1) Il Cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari, fissati per stagioni, dal Sindaco.
2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3) La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 62
Disciplina Dell'ingresso – Divieti
1) Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
2) In particolare è vietato:
a)Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora.
b)Introdurre oggetti estranei o indecorosi.
c)Rimuovere da sepolture altrui, fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi.
d)Abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
e)Asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del personale di custodia.
f)Calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei
g)Distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro.
h)Disturbare i visitatori in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi ed oggetti.
i)Fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati.
l)Eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune.
m)Chiedere l'elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco.
n)Assistere alle esumazioni ed estumulazioni di persone estranee, o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato.
o)riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della Ditta esecutrice fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi.
p)Svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della commemorazione dei defunti, previa autorizzazione del Sindaco.
q)Coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendano mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione.
r)Entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri e altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel luogo, l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, etc.) risulti in apposite autorizzazioni. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali, e a quelli ad uso dei portatori di handicaps.
s)E' vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero, e a quelle di età inferiori ai sei anni, quando non siano accompagnati da adulti.
t)Non è consentito a persone estranee al servizio cimiteriale di sostare negli Uffici, o nei locali logistici del cimitero, oltre il tempo necessario per richiedere informazioni o indicazioni di carattere generale sulle sepolture o inerenti alle attività di interesse pubblico.
3) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
4) Per motivi di salute od età, o grave handicap fisico, il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
5) Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciare discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla custodia e alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 63
Riti funebri
1)Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2)Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale, con apposita richiesta da autorizzarsi con ordinanza sindacale.

Articolo 64
Ornamento delle sepolture
1) L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semi fisso, nonché l'introduzione nel cimitero dei relativi materiali, è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
2) Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dei relativi disegni in adeguata scala e dell'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
3) I materiali possono essere introdotti nel cimitero solo per il tempo necessario all'installazione, e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
4) I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente il personale comunale.
5) E' consentita l'installazione di vaschette portafiori a condizioni che nella richiesta di autorizzazione, il concessionario dichiari per se e per i propri aventi causa, di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
6) Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi, di dimensioni che saranno stabilite dal Comune, e recanti anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario.
7) Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori, come per le lapidi, scritturazioni e lumi votivi.
8) Le determinazioni di cui al comma precedente, spettano alla Giunta.
9) Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che in determinati reparti del Cimitero, o per determinate tipologie di tumulazioni, vengano installate vaschette porta-fiori o lumi votivi, o vengano apposti fiori o ceri, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose, per il personale del Cimitero, o creino condizioni di particolare disagio igienico-sanitario.
10) I concessionari dei loculi cimiteriali, sono responsabili della manutenzione, dell'igienicità e del decoro dei manufatti in assegnazione. E' fatto loro obbligo, per quanto disposto dall'art.63 del DPR 10/9/1990, nonché in base alle disposizioni specifiche dettate nel presente regolamento, di provvedere a proprie spese alla chiusura dei loculi, anche se non ancora utilizzati allo scopo, secondo le prescrizioni di cui al precedente art.32.

Articolo 65
Fiori e piante ornamentali – Opere di giardinaggio
1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Ufficio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la manutenzione delle aree scoperte e delle zone destinate a verde pubblico, consistenti nelle operazioni di giardinaggio e nella potatura delle piante di cui al comma 6 dell'art.49.
3) Tenuto conto che durante il periodo estivo, il deporre i fiori freschi ed i ceri produce inconvenienti igienico-sanitari nocivi alla salute Pubblica, il Sindaco con propria ordinanza disporrà annualmente il divieto di introduzione dei suddetti prodotti limitatamente ai mesi di Luglio ed Agosto. Sarà consentito altresì deporre, per il periodo interessato, i soli fiori freschi od artificiali.
4) L'Amministrazione, sentito il parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, si riserva la facoltà di anticipare o prolungare il periodo di divieto di cui al comma che precede, in relazione alle condizioni climatiche che potrebbero verificarsi circa il persistere di una inconsueta calura estiva.
5) Il Comune può consentire impianti di aiuole intorno ai manufatti privati a cura e spese dei concessionari. Tali impianti potranno essere rimossi in occasione di sistemazioni del verde programmato dall'Amministrazione. In ogni caso resta esclusa la messa a dimora di piante di alto fusto.

Articolo 66
Materiali ornamentali
1) Dal Cimitero saranno tolti d'Ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ed altri materiali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.
2) Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, siano divenuti indecorosi.
3) I provvedimenti d'Ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.36 in quanto applicabili.

Articolo 67
Rifiuti cimiteriali assimilabili
1) I rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, erbacee, rottami, materiali lapidei e similari, sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e, come tali devono essere smaltiti.
2) In seguito ai riti funebri, è consuetudine depositare all'interno del Cimitero strutture floreali, come corone e cuscini, che per dimensioni ne ostacolano un agevole smaltimento e conseguente trasporto a discarica. Il Comune si riserva di disporne il relativo divieto di introduzione, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria, quando per l'ingombro e l'accumulo ne derivasse un particolare stato di disagio per il decoro del Cimitero Comunale.
3) Lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani di cui al 1° comma, è effettuato dalla Ditta che opera tale servizio sul territorio Comunale, secondo le modalità stabilite nell'apposito capitolato speciale d'appalto per la concessione della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani, approvato con delibera n° 803 del 2/12/1992.

TITOLO VI
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 68
Accesso al cimitero

1)Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2)Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposite autorizzazioni annuali del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente Categoria Professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3)E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel Cimitero azioni di accaparramento di lavori, e svolgere attività comunque censurabili.
4)Le Ditte autorizzate ad eseguire lavori nel cimitero sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli avente diritto, le quali vanno esibite al personale di custodia ad ogni ingresso nel cimitero.
5)Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino le opere in alcuna parte, che tendono solo a conservarle ed a restaurarle, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Cimiteriale.
6)In caso di violazione al regolamento o alle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni, o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione contrastino con il carattere del luogo o con i principi di carattere, o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli dal 106 al 110 del T.U. delle Leggi Comunali e Provinciali, approvato con R.D. n° 383 del 3/3/1934, il Sindaco pronuncia la sospensione per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle Ditte autorizzate ad eseguire i lavori nel Cimitero. In tal caso non potrà essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo, se non dopo due anni.

Articolo 69
Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private
1)I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della locale Azienda Sanitaria, e della Commissione Edilizia Comunale, osservate le disposizioni di cui ai Capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n° 285, e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2)Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3)Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
4)In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma.
5)Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 70
Responsabilità – deposito cauzionale
1)I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2)Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Articolo 71
Recinzione di aree – Materiali di scavo
1)Nella costruzione di tombe di famiglia, l'Impresa deve recingere a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2)E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Comune.
3)I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal personale di custodia, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 72
Introduzione e deposito di materiale

1)E' permessa la circolazione dei veicoli delle Imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2)E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3)Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4)Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 73
Orario di lavoro

1)L'orario di Lavoro per le Imprese è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza.
2)E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Cimiteriale.

Articolo 74
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
1)Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere e anche solo di lapidi individuali.
2)Le Imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 75
Vigilanza
1)Il Responsabile dell'Ufficio vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, far rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2)L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.70.

Articolo 76
Obblighi e divieti per il personale del cimitero
1)Il personale del Cimitero è tenuto al rispetto del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2)Inoltre è tenuto:
a)A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
b)A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
c)A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3)Al personale suddetto è vietato:
a)Eseguire all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
b)Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di Ditte.
c)Segnalare al Pubblico nominativi di Ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
d)Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento. e)Trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
f)Di fornire al pubblico informazioni inerenti a procedi menti amministrativi o tecnici di esclusiva pertinenza dell'Ufficio Cimiteriale.
4)Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare.

CAPO II
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 77
Funzioni – licenza
1)Le Imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
a)Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune, che presso le parrocchie ed Enti di culto.
b)Fornire feretri ed accessori relativi.
c)Occuparsi delle salme
d)Effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2)Le Imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri o altri articoli funebri.

Articolo 78
Divieti
1)E' fatto divieto alle Imprese:
a)Di accaparrare servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno del Cimitero, dei luoghi di cura e di degenza.
b)Di sostare negli Uffici e nei locali del Comune e del Cimitero oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni.
c)Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altri motivi personali.
d)Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE - ANAGRAFE E CATASTO CIMITERIALE DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE

Articolo 79
Servizio di custodia
1)Non è più fatto obbligo di prevedere nel Cimitero il Custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso delle operazioni amministrative di cui agli articoli52 e 53 del DPR 10/9/1990 n° 285, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del Decreto a questo vengono ascritte.
2)E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni delle norme di cui al precedente comma.

Articolo 80
Disposizioni particolari per il personale del cimitero
Fermo restando gli obblighi ed i divieti di cui al precedente articolo 74, in particolare:
1)Spetta al personale addetto alla custodia di:
a)Ritirare per ogni feretro ricevuto, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto, ed il verbale di incassatura di salme e resti mortali.
b)Trasmettere tempestivamente la suddetta documentazione all'Ufficio cimiteriale per il costante aggiornamento della mappa e dei registri di cui ai successivi articoli80 e 81.
c)Custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero, e curarne l'inventario.
d)Esercitare la sorveglianza nelle ore durante le quali permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero, e vietare il collocamento di lapidi, croci, iscrizioni ed altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza le autorizzazioni del Sindaco, e vigilare che tutti i lavori autorizzati, siano eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle apposite autorizzazioni.
e)Segnalare e denunciare alla Direzione qualsiasi manomissione che avvenisse, o fosse avvenuta nel cimitero, oltre ad ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario.
f)Attenersi a tutte le prescrizioni che venissero date dal Sindaco e dall'Ufficio Cimiteriale.
g)Sorvegliare i feretri deposti nell'apposito locale per il prescritto periodo di osservazione.
h)Assistere e sorvegliare le inumazioni e le tumulazioni dei feretri nelle sepolture private e comunali.
i)Assistere e sorvegliare le esumazioni e le estumulazioni, sottoscrivendone il relativo verbale, nonché occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni ed estumulazioni, lavacri, disinfezioni, etc.
2)Spetta ai Necrofori e al personale di sussidio, oltre alla collaborazione con i custodi, provvedere:
a)Al controllo dei feretri, al loro trasporto fino al luogo della sepoltura; l'esecuzione di tutte le opere murarie ed accessorie che si rendono necessarie per l'apertura dei loculi per la deposizione dei feretri ; alla chiusura dei tumuli a norma del regolamento, oltre ad ogni altra incombenza connessa al servizio necroscopico.
b)Alla pulizia dei viali, e in generale alla nettezza del cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante e dei fiori.
c)Attenersi alla programmazione dei lavori dell'Ufficio Cimiteriale.
3)Ove manchino i necrofori, per qualsiasi motivo, i suddetti servizi saranno comunque garantiti con la collaborazione del personale addetto alla custodia e del personale di sussidio.
4)Il personale del cimitero, è tenuto durante l'orario di servizio, ad indossare il prescritto abbigliamento di lavoro di cui al "regolamento della massa vestiaria" approvato con Atto Consiliare n°36 del 20/10/1993.

CAPO II
ANAGRAFE E CATASTO CIMITERIALE

Articolo 81
Mappa
1)Presso l'Ufficio Cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato "MAPPA", può essere tenuto anche con mezzi informatici.
2)La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.
3)Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero, e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale di cui all'art.54 del DPR 285/90.

Articolo 82
Annotazioni in mappa
1)Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica, e comunque ogni operazione cimiteriale.
2)La mappa deve contenere le indicazioni prescritte per legge contenute negli artt.52 e 53 del DPR 285/90, e quelle specificatamente previste nel presente regolamento.

Articolo 83
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
1)Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52 e 53 del DPR 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2)In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.
3)I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Articolo 84
Fascicoli delle concessioni - Schedario dei defunti

1)Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che la riguardano.
2)Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte, e gli altri elementi ritenuti utili.
3)Per le sepolture private ad inumazione individuale, può essere conservata la sola scheda.
4)Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

Articolo 85
Scadenzario delle concessioni

1)Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni ed estumulazioni occorrenti per liberare le sepolture.
2)Il Responsabile dell'Ufficio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 86
Efficacia delle disposizioni del regolamento
1)Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2)Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarietà di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovano tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3)Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4)Le disposizioni di cui all'art.49, hanno decorrenza a partire da anni due dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5)Gli adempimenti relativi alle concessioni perpetue dovranno essere compiuti entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6)Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del Cimitero precedente, cessa di aver applicazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente.

Articolo 87
Cautele
1)Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, ecc.) od una concessione (area, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc. o la costruzione di edicole, cappelle, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2)In caso di controversie, l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3)Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia interessata una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Articolo 88
Sepolture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942 n° 18880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'Istituto "dell'IMMEMORIALE" quale presunzione "JURE TANTUM"della sussistenza del diritto d'uso delle concessioni.

Articolo 89
Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art.345 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/3/1934 n° 1265.

Articolo 90
Trasgressioni - Accertamenti – Sanzioni
Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti, e quando non costituiscono infrazioni al T.U. delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27/7/1934 n° 1265, sono accertate e previste ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. delle Leggi Comunali e Provinciali approvato con R.D. 3/3/1934 n° 383 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge 24/4/1981 n° 689.

Articolo 91
Sepolcri privati fuori dal cimitero – Norme applicabili
1)Per la costruzione di sepolcri privati fuori dal Cimitero, si osservano le norme previste dagli articoli dal 101 a 104 del DPR 10/9/1990 n° 285.
2)In particolare le sepolture private fuori dal Cimitero, debitamente autorizzate, sono sottoposte, come il Cimitero, alla vigilanza dell'Autorità Comunale e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno del Cimitero.

Articolo 92
Onoranze funebri particolari
1)Quando debbonsi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerenze, mediante la tumulazione del cadavere, in località differente dal Cimitero, si osservano le norme previste dall'art.341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n° 1265 e dell'art.105 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285.
2)Per i sepolcreti di guerra (cimiteri, sacrari, ossari), si osserveranno le norme di cui all'art.7 della legge 09/01/1951 n°204.

ALLEGATO A - SCHEMA DI TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEL CIMITERO COMUNALE:

PARTE I
CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

1) - Concessione, o rinnovo della concessione del diritto d'uso o del diritto di superficie di aree per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione o di inumazione:
euro ________________ al metro quadrato.
2) - Autorizzazione amministrativa alla costruzione di manufatti cimiteriali di cui alla tariffa 1 che precede, oltre ai diritti di segreteria:
euro________________
3) - Concessione o rinnovo della concessione, del diritto d'uso per anni novantanove di manufatti (loculi) costruiti da Comune a sistema di tumulazione:
-Loculo di 1^ fila ............... _______________
-Loculo di 2^ fila ..............._______________
-Loculo di 3^ fila................_______________
-Loculo di 4^ fila............... _______________
-Loculo di 5^ fila................._______________
-Loculo di 6^ fila................._______________
-Ossari .......................……_______________
4) - Concessione temporanea per anni 10 di sepoltura individuale a sistema di tumulazione costruita direttamente dal Comune:
-Loculo..........______________
-Ossari..........______________
5) - Prolungamento della concessione del diritto d'uso al fine del raggiungimento dei 20 anni dalla tumulazione. Per ogni anno, o sua frazione di prolungamento:
euro.__________________
6) - Prolungamento della concessione oltre i dieci anni e fino alla durata ordinaria:
euro.__________________
7) - Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che siano state conviventi, o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.
euro __________________
8) - Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario, oltre ai diritti di segreteria.
euro.__________________
9) - Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti, oltre ai diritti di segreteria.
euro.___________________
10) - Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di sepoltura, oltre al diritto di segreteria.
euro.___________________
11) - Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra concessionari, oltre ai diritti di segreteria.
euro.___________________
12) - Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria:
-ad anno per posto Lire _____________________

PARTE II
DIRITTI CIMITERIALI

13) - Tumulazione in posto salma individuale

- di salme........euro _______________
- di resti............euro._______________

14) - Esumazioni e/o estumulazioni straordinarie a richiesta di privati, per trasporto in altra sepoltura: Lire.____________________
PARTE III - AUTORIZZAZIONI - ISPEZIONI CIMITERIALI
15)Iscrizioni epigrafi in posto individuale Lire ____________
16)Collocazione lapide con epigrafe in campo comune: lire._____________________
17)Collocazione lapide con epigrafe ai loculi lire .___________
18)Collocazioni copri tomba:
-In campo comune euro _____________________
-In tomba privata euro ____________________
19)Collocazione busti, bassorilievi, sculture, etc.
-di valore artistico di rilevante dimensione euro.______________
-di piccole dimensioni anche su cippi in campo comune: euro.____________________
20)Ispezioni in sepolture a tumulazioni euro._______________
-In giorni lavorativi fuori dal normale orario maggiorazione del ______%_______
-In giorni festivi, maggiorazione del _____%
-In giorni festivi ed in ore notturne maggiorazione_____%
21)Autorizzazione amministrativa per l'esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione euro._______________
22)Apertura e chiusura dei loculi euro.______________

PARTE IV
TRASPORTI FUNEBRI

23) - Trasporto funebre entro il territorio comunale, in applicazione all'art.16/1, lett. a) DPR 285/90.
24) - Trasporto funebre da e per altri comuni, o Stato di cui all'art. 19/3 del DPR 285 euro_____________________
25)- Diritto fisso per trasporto funebre svolto all'interno del Comune ai sensi dell'art. 19/2 del DPR 285/90. euro _______________
26)- Trasferimento di salme senza funerali euro __________________
27) - Trasporto di salme nell'ambito del comune in luogo diverso del cimitero, quando non ricorrono i casi del trasporto senza funerale euro._______________


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