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* REGOLAMENTO DI CONTABILITA'*
Adottato con delibera di C.C. n. 107 del 26.10.1998
Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 30 del 22.1.99
Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 120 del 3.12.99
(chiarita con atto di C.C. n. 11/2000)
Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 18 del 27.02.02
Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 9 del 26.3.2003
Modificato con delibera della Commissione Straordinaria n. 7 del
19.6.2008.
*** I N D I C E ***
CAPO I - Finalita' e contenuto
Art. 1 Scopo e ambito di applicazione
Art. 2 I servizi e la gestione finanziaria, economica e patrimoniale
CAPO II - Programmazione
Art. 3 Programmazione dell'attivita' dell'ente
Art. 4 Relazione previsionale e programmatica
Art. 5 Bilancio pluriennale
Art. 6 Piani economici e finanziari
Art. 7 Modalita' di formazione dei documenti di programmazione
CAPO III - Bilancio annuale di previsione
Art. 8 Esercizio finanziario
Art. 9 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
Art. 10 Entrate e spese
Art. 11 Servizi per conto terzi
Art. 12 Fondo di riserva
Art. 13 Bilancio annuale di previsione
Art. 14 Modalita' di formazione del progetto di bilancio
Art. 15 Spese per il personale
Art. 16 Elenco dei fitti attivi e passivi
Art. 17 Proposte per l'esecuzione di lavori pubblici
Art. 18 Tariffe e servizi - Cessione di immobili
Art. 19 Osservanza dei termini
Art. 20 Prima bozza del bilancio
Art. 21 Piano esecutivo di gestione
Art. 22 Obiettivi di gestione
Art. 23 Contenuto delle direttive dell'organo esecutivo
Art. 24 Inammissibilita' ed improcedibilita' delle deliberazioni
Art. 25 Variazioni di bilancio
Art. 26 Assestamento generale del bilancio
Art. 27 Variazione del piano esecutivo di gestione
CAPO IV - Gestione delle entrate e delle spese
Art. 28 Fasi procedurali di acquisizione delle entrate
Art. 29 Affidamento delle entrate
Art. 30 Accertamento delle entrate
Art. 31 Emissione degli ordinativi di incasso
Art. 32 Riscossione e versamento delle entrate
Art. 33 Residui attivi
Art. 34 Fasi procedurali di effettuazione delle spese
Art. 35 Assegnazione delle spese
Art. 36 Impegno delle spese
Art. 37 Prenotazione dell'impegno
Art. 38 Adempimenti procedurali atti di impegno
Art. 39 Pareri di regolarita' contabile
Art. 40 Visto di regolarita' contabile sulle detreminazioni
Art. 41 Spese per interventi di somma urgenza
Art. 42 Liquidazione delle spese
Art. 43 Ordinazione delle spese
Art. 44 Pagamento delle spese
Art. 45 Residui passivi
Art. 46 Spese di rappresentanza - gemellaggi
Art. 47 Viaggi e missioni degli amministratori e dipendenti
Art. 48 Priorita' di pagamento in carenza di fondi
Art. 49 Polizze assicurative
CAPO V - Scritture contabili
Art. 50 Sistema di scritture
Art. 51 Contabilita' finanziaria
Art. 52 Contabilita' patrimoniale
Art. 53 Contabilita' economica
Art. 54 Scritture complementari contabilita' fiscale
CAPO VI - Risultati di amministrazione
Art. 55 Rendiconto della gestione
Art. 56 Conto del bilancio
Art. 57 Conto economico
Art. 58 Conto del patrimonio
Art. 59 Conto degli agenti contabili
Art. 60 Modalita' di formazione del rendiconto
Art. 61 Eliminazione dei residui attivi
Art. 62 Avanzo di amministrazione
Art. 63 Disavanzo di amministrazione
Art. 64 Debiti fuori bilancio
Art. 65 Pubblicita' del rendiconto
Art. 66 Trasmissione del rendiconto alla Corte dei conti
Art. 67 Rendiconto per contributi straordinari
CAPO VII - Il servizio di economato, altri centri di costo
Art. 68 Servizio economato
Art. 69 Competenze dell'economo
Art. 70 Affidamento delle forniture e lavori
Art. 71 Evasione richieste, ordinazione, liquidazione e pagamento
Art. 72 Disciplina degli altri centri di costo
CAPO VIII - Servizio di Tesoreria
Art. 73 Affidamento del servizio
Art. 74 Convenzione di tesoreria
Art. 75 Operazioni di riscossione e pagamento
Art. 76 Comunicazioni e trasmissioni documenti fra Comune e Tesoriere
Art. 77 Verifiche di cassa
Art. 78 Gestione dei titoli e valori
Art. 79 Resa del conto
CAPO IX - Gestione Patrimoniale
Art. 80 Beni comunali
Art. 81 L'inventario dei beni soggetti al regime di demanio
Art. 82 Inventario dei beni immobili patrimoniali
Art. 83 Inventario dei beni mobili
Art. 84 Procedure di classificazione dei beni
Art. 85 Aggiornamento degli inventari
Art. 86 Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni
Art. 87 Ammortamento dei beni patrimoniali
Art. 88 Consegnatari di beni
Art. 89 Carico e scarico dei beni mobili
Art. 90 Materiali di consumo
Art. 91 Automezzi
CAPO X - Verifiche e controllo finanziario
Art. 92 Controllo Finanziario
Art. 93 Segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio finanziario
Art. 94 Verifica dei programmi
CAPO XI - Il Controllo di Gestione
Art. 95 Il controllo di gestione
Art. 96 Le finalita' del controllo di gestione
Art. 97 Oggetto del controllo di gestione
Art. 98 La struttura operativa del controllo di gestione
Art. 99 Fasi del controllo di gestione
Art.100 Referto del controllo di gestione
Art.101 Struttura organizzativa
CAPO XII - Revisione Economico-Finanziaria
Art.102 Collegio dei revisori
Art.103 Composizione, nomina, funzioni e cessazione
Art.104 Cessazione e sostituzione dei revisori
Art.105 Esercizio delle revisione
Art.106 Funzioni di collaborazione con il Consiglio
Art.107 Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati
Art.108 Parere sulle variazioni e assestamenti di bilancio
Art.109 Altri pareri, attestazioni e certificazioni
Art.110 Modalita' di richiesta dei pareri
Art.111 Pareri su richiesta della giunta
Art.112 Relazione al rendiconto
Art.113 Irregolarita' nella gestione
Art.114 Trattamento economico dei revisori
Art.115 Mezzi per lo svolgimento dei compiti
CAPO XIII - Servizio Finanziario
Art.116 Funzioni servizio finanziario
CAPO XIV - Disposizioni finali e transitorie
Art.117 Responsabili di servizio
Art.118 Poteri sostitutivi
Art.119 Applicazione del regolamento
Art.120 Entrata in vigore
Art.121 Abrogazioni di norme
Art.122 Rinvio a disposizioni legislative
CAPO I
FINALITA' E CONTENUTO
Art. 1
Scopo e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina della finanza e della contabilita' del Comune, in attuazione dell'art.59 comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni della legge 127/97 e delle norme statutarie.
2. Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono all'amministrazione economica-finanziaria del Comune, finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico e alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio comunale, ovvero mutazioni qualitative e quantitative del patrimonio dell'ente.
3. A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalita' in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture contabili, di
rilevazioni,di verifiche e di controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell'attivita' amministrativa.
Art. 2
I servizi e la gestione finanziaria, economica e patrimoniale
1. Il servizio, definito dall'art.7, commi 8 e 9, dell'ordinamento e' semplice quando e' costituito da unica struttura per l'esercizio di una funzione, o di una parte di questa,
di competenza dell'ente.
2. Il servizio e' complesso quando e' costituito da una struttura che si suddivide in sottordinate funzioni organizzative interne.
3. Al responsabile del servizio complesso spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteridi spesa, di organizzazione delle risorse e di controllo. E' responsabile della gestione e dei relativi risultati.
4. A un responsabile possono essere affidati piu' servizi anche riferiti a diverse funzioni.
5. Possono essere istituite aree di coordinamento, con il relativo responsabile,estese a piu'funzioni con i corrispondenti servizi.
6. Per la finalita' di cui al precedente terzo comma al responsabile del servizio sono affidati:
un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati;
le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate alla attivita' svolta dal servizio;
gli elementi attivi e passivi del patrimonio inerenti alla attivita' svolta dal servizio.
CAPO II
PROGRAMMAZIONE
Art. 3
Programmazione dell'attivita' dell'ente
1. I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo programmatorio sono:
a) la relazione previsionale e programmatica;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il piano economico finanziario;
d) il bilancio annuale di previsione;
e) il piano esecutivo di gestione.
Art. 4
Relazione previsionale e programmatica
1. I bilanci annuale e pluriennale di competenza sono illustrati da una relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello dei bilanci stessi.
2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dei servizi dell'ente per i quali precisa le risorse umane, strumentali e tecnologiche di dotazione indicate dai singoli responsabili dei servizi nelle proposte di cui al successivo articolo 14.
Comprende, per la parte Entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari con indicazione delle relative fonti e degli eventuali vincoli di destinazione mentre per la parte Spesa la relazione e' redatta per programmi e per gli eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale.
3. Per ciascun programma e' data specificazione delle finalita' che si intendono perseguire e delle risorse umane e strumentali a esse destinate per ciascun esercizio in cui si articola il programma stesso.
4. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza della previsione annuale e pluriennale con la programmazione comunale esistente e con i piani economici
e finanziari redatti ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale e' il documento contabile che contiene previsioni di medio eriodo, di durata pari a quello della regione.
2. E' un bilancio finanziario di competenza, che riveste la natura di atto di autorizazzione a riscuotere le entrate e a eseguire le spese previste.
3. Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative a
ognuno degli anni considerati.
4. Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio di previsione annuale di competenza.
Art. 6
Piani economici e finanziari
1. Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finanziati con l'assunzione di mutui destinati all'esercizio di servizi pubblici, deve essere approvato, qualora sia richiesto
dalla normativa vigente, un piano economico finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti.
2. La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario costituisce presupposto di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi
dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.
3. Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico finanziario dell'opera e in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, e i ricavi.
4. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art.46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7
Modalita' di formazione dei documenti di programmazione
1. Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pliriennale si fa rinvio alle procedure di cui al successivo art.14 e seguenti.
2. Nella fase di predisposizione degli schemi dei documenti di programmazione di cui al precedente comma, 1, la Giunta propone i documenti sulle basi delle consultazioni con gli enti, le istituzioni, le forme organizzative e associative agenti sul territorio comunale al fine di assicurare il piu' efficace collegamento degli interventi con le esigenze della comunita'
interessata.
3. I piani economici-finanziari devono essere trasmessi dai servizi proponenti il progetto da approvare al servizio finanziario per le verifiche di competenza unitamente alla proposta di
deliberazione approvativa.
CAPO III
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
Art. 8
Esercizio finanziario
1. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che inizia il 1ø gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Dopo tale termine non possono piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa.
Art. 9
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. L'esercizio provvisorio puo' essere attivato solo a seguito di autorizzazione dell'organo consiliare in sede di approvazione del bilancio o con atto successivo, al fine di legittimare la gestione da porre in essere da parte degli organi esecutivi e dei responsabili dei servizi,nei limiti temporali di due mesi e quantitativi non superiori mensilmente a un dodicesimo, per ciascun intervento delle somme previste nel bilancio deliberato.
2. Non sono soggette a limitazione le spese tassativamente regolate dalla legge, o quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonche' le spese necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. In assenza di bilancio deliberato dall'organo consiliare e' consentito esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, dalle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse ed
in generale alla effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
4. La sussistenza del requisito del danno patrimoniale, e dell' obbligo ad assolvere la spesa in forza di tassativa disposizione di legge, deve essere attestata nel parere tecnico-
amministrativo del responsabile del servizio proponente e risultare specificamente nel relativo provvedimento oltre che nel contesto delle determinazioni.
Art. 10
Entrate e spese
1. Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto della normativa vigente, secondo i principi della integrita', universalita', veridicita', pareggio finanziario ed
equilibrio economico.
Art. 11
Servizi per conto terzi
1. Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi che comprendono quanto stabilito dalla normativa vigente.
Art. 12
Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione e' istituito, nella parte corrente, un fondo di riserva ordinario che non puo' essere inferiore allo 0.30 ne'superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il fondo puo' essere destinato alla integrazione di stanziamenti di spesa corrente o in conto capitale, nei casi di insufficienza degli stessi o di esigenze straordinarie;
2. Il prelievo dal fondo di riserva puo' essere effettuato fino al 31 dicembre dell'esercizio, con deliberazione della giunta da trasmettere, con cadenza mensile,a cura del segretario generale, al presidente del consiglio, perche' ne informi il consiglio.
Art. 13
Bilancio annuale di previsione
1. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione che deve essere redatto in termini di competenza,secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale e accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, e'
approvato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge.
Art. 14
Modalita' di formazione del progetto di bilancio
1. Entro l'ottantesimo giorno antecedente al termine fissato dal legislatore per l'approvazione del bilancio preventivo i responsabili dei servizi formulano,in attuazione degli obiettivi e delle finalita' previamente fissati dal sindaco, le relative proposte corredate da apposite relazioni sottoscritte sia dal responsabile del servizio che dall'assessore competente,comunicandole al responsabile del servizio finanziario.
2. Le proposte di cui sopra devono avere la caratteristica della veridicita' nel senso che la loro motivazione deve fare riferimento a situazioni oggettive, per le entrate e le spese
consolidate, agli impegni assunti, a quelli in via di assunzione per procedure decisionali in corso e ad avvenimenti ragionevolmente prevedibili. Fra questi sono da considerare gli
interventi previsti dalla programmazione comunale.
3. Il responsabile del servizio finanziario e' tenuto, nell'ambito delle indicazioni contenute nel comma 2, alla verifica della veridicita' e della compatibilita' delle proposte pervenute.
4. Entro il termine di cui al comma 1, le istituzioni e le aziende speciali trasmettono la bozza del proprio bilancio preventivo con evidenziato il trasferimento di capitale eventualmente richiesto, accompagnato da sintetica relazione illustrativa.
Art. 15
Spese per il personale
1. Entro il termine di cui all'art.14, il servizio personale, di intesa con il servizio finanziario, predispone i seguenti allegati al bilancio:
a) l'allegato contenente,per ciascun servizio, l'indicazione del personale dipendente, sulla scorta del numero dell'unita' in servizio a qualsiasi titolo, e la relativa spesa annuale;
l'elenco dei posti vacanti da ricoprire in relazione alle procedure selettive avviate e l'elenco del collocamento a riposo. I riflessi finanziari devono essere calcolati considerando anche gli aumenti economici maturati e quelli che matureranno nei tre anni seguenti per accordi di lavoro gia' definiti.
b) allegato contenente, per ciascun servizio, l'elenco dei contratti d'opera, anche di prestazione d'opera intellettuale, limitatamente a quelli di durata superiore all'esercizio in
corso;
c) allegato contenente l'elenco dei contratti, di durata superiore all'esercizio in corso, relativi ad assunzioni a tempo determinato del direttore generale (ex art.51 bis L.142
1990) e dei soggetti assunti extra organico (art.51, 5 bis e 7 L. 142/90);
d) allegato contenente l'elenco dei contratti di durata superiore all'esercizio in corso, relativi a collaborazioni esterne di cui il comune si avvale (ex art.51, comma 7, primo
periodo, L. 142/90);
e) allegato contenente l'elenco delle pensioni a onere ripartito con l'indicazione della quota a carico di questo ente.
2. Per ciascun rapporto compreso negli allegati b), c) e d) sono precisati gli estremi del contratto, la natura e la durata della prestazione,i corrispettivi lordi dovuti e il servizio o
l'organo che utilizza il rapporto stesso.
Art. 16
Elenco dei fitti attivi e passivi
1. Entro il termine di cui all'art.14 l'ufficio Demanio e Patrimonio immobiliare - espropri, produce al servizio finanziario l'elenco dei fitti attivi e quello dei fitti passivi indicando per ciascuno il relativo ammontare e le variazioni prevedibili per il triennio successivo.
Art. 17
Proposte per l'esecuzione di lavori pubblici
1. Entro il sessantesimo giorno antecedente al termine fissato dal legislatore per l'approvazione del bilancio, il responsabile del servizio competente comunica al servizio finanziario il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio sulla base dei documenti approvati dal consiglio comunale in virtu' dell'articolo 32, 2 comma, lett. b) della legge 142/90 ovvero,quando vigente, nell'art.14 della legge 11.12.1994 e successive modifiche e integrazioni.
2. La comunicazione e' distinta per opere di manutenzione, opere di recupero del patrimonio pubblico, completamento di lavori gia' iniziati ed esecuzione di nuove opere con l'indicazione, per ciascuna, degli elementi attinenti al piano finanziario complessivo e di settore.
Art. 18
Tariffe e servizi - Cessione di immobili
1. Entro il sessantesimo giorno antecedente al termine fissato dal legislatore per l'approvazione del bilancio, gli uffici gestori dei servizi, d'intesa con il servizio finanziario, predispongono la proposta di deliberazione delle tariffe da applicare per i servizi a domanda individuale con l'indicazione dei corrispondenti tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
2. Entro lo stesso termine, il servizio competente predispone la proposta di adozione della delibera di cessione delle aree e fabbricati di cui alla lett. c) della'art.14 del D.Lgs. 77/95.
Art. 19
Osservanza dei termini
1. Qualora nei termini di cui agli art.14, 15, 16, 17 e 18 non sia disponibile la documentazione indicata, il responsabile del servizio finanziario ne rende edotto per iscritto il segretario ( o il direttore).
Art. 20
Prima bozza del bilancio
1. Entro 45 giorni dal termine di approvazione del bilancio, il servizio finanziario predispone, sulla base della proposta di piano esecutivo di gestione di cui al successivo comma, la bozza integrale del bilancio preventivo contabilizzando tutte le proposte pervenute, gli impegni pluriennali precedentemente assunti nonche' le oprezioni di finanza straordinaria necessarie per dare attuazione ai programmi in corso.
2. Il servizio finanziario predispone anche la bozza del piano esecutivo di gestione su proposta formulata di concerto dai responsabili dei servizi e dall'assessore al ramo,ovvero su indicazione del direttore generale se esistente. La proposta si riferisce alle entrate specifiche del servizio, alle spese occorrenti e al piano degli investimenti.
3. Le previsioni delle spese correnti non consolidate relative a servizi e uffici che non abbiano fatto pervenire proposte, sono individuate nell'ammontare previsionale dell'anno in corso,diminuito del cinque per cento. Il titolare del servizio finanziario e' tenuto a segnalare al segretario generale e al direttore generale l'inerzia del servizio o ufficio inadempiente.
4. Qualora il totale delle spese proposte ecceda quelle delle risorse previste, il responsabile del servizio finanziario accompagna la bozza di bilancio con una relazione nella quale sono evidenziate le proposte di spesa, con l'indicazione dei singoli
interventi di bilancio, il cui importo non deriva da mera applicazione di disposizioni di legge, del contratto collettivo di lavoro, dei contratti o convenzioni in essere. Accanto a ciascuna voce e' indicata la cifra risultante dall'applicazione indifferenziata della percentuale di riduzione necessaria a ricondurre il totale delle spese proposte nell'ambito del complesso delle risorse acquisibili.
5. Le proposte definitive del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica sono predisposte dall'organo esecutivo entro il ventesimo giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio e sono depositate,unitamente alla relazione del collegio dei revisori,entro il quindicesimo giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio, presso il servizio finanziario a disposizione dei membri del consiglio e della commissione consiliare competente sino al giorno antecedente l'inizio della discussione consiliare.
6. I membri del consiglio devono presentare al presidente del consiglio emendamenti agli schemi del bilancio almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'approvazione del bilancio.
7. Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare l'equilibrio del bilancio. Non sono ammissibili emendamenti non compensativi.
8. Gli emendamenti sono posti a votazione, nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo avere acquisito i pareri di regolarita' tecnico-amministrativa e contabile, nonche' il parere del collegio dei revisori.
9. Il bilancio, ancorche' contenente la previsione di mutui, e' approvato a maggioranza semplice.
Art. 21
Piano esecutivo di gestione
1. Entro un mese dalla data di deliberazione del bilancio, la giunta definisce il piano esecutivo di gestione e provvede al riparto fra i servizi degli obiettivi della gestione ordinaria unitamente alle dotazioni finanziarie assegnandole ai responsabili dei servizi nominativamente indicati.
2. Nel piano esecutivo sono individuati anche i fondi che restano a disposizione degli organi deliberanti in quanto finalizzati a finanziare l'adozione degli atti fondamentali riservati al consiglio dall'art. 32 della legge 142/90 nonche', da parte della giunta, l'adozione degli atti di competenza quali le delibere determinanti le indennita'ad personam di cui all'art.51 della L. 142/90, comma 5 bis, l'assunzione del direttore generale di cui all'art.51 bis della legge 142 e l'assunzione di collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalita' o per la costituzione degli uffici di staff di cui al comma 7 dell'art. 51 citato, fermo restando i presupposti e i requisiti previsti dalle norme citate, nonche' ogni deliberazione in ordine al contenzioso ed alle transazioni limitatamente al potere di decidere circa la costituzione in giudizio e sull'opportunita' di procedere a transazioni.
3. Il piano esecutivo di gestione contiene l'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
4. Per ciascun capitolo della spesa deve essere indicata la rilevanza eventuale ai fini dell'Iva.
5. Il provvedimento di approvazione del piano esecutivo di gestione da' atto del processo di definizione e di verifica di fattibilita' tra organo esecutivo e responsabili dei servizi in ordine
alle risorse affidate e agli obiettivi assegnati.
Art.22
Obiettivi di gestione
1. L'organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione e affida gli stessi ai responsabili dei servizi, unitamente alle necessarie dotazioni finanziarie, con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente, nelle sue articolazioni in servizi e centri di costo, ognuno con il proprio responsabile.
2. In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilita' di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell'ente ai fini di cui alle norme del presente regolamento.
3. Il contenuto degli obiettivi e' integrato dalle conseguenti direttive in modo da consentire,in base alla legislazione vigente, l'attivazione del potere di accertamento delle entrate e di impegno delle spese da parte dei responsabili dei servizi.
4. Qualora le risorse attribuite ai servizi operativi siano utilizzate, tramite l'espletamento di procedure e la predisposizione degli atti amministrativi da parte di uno o piu' servizi di supporto, l'organo esecutivo indica separatamente gli obiettivi e le risorse attribuite al servizio operativo nonche' gli obietti vi e le risorse attribuite al servizio di supporto.
Art. 23
Contenuto delle direttive dell'organo esecutivo
1. Le direttive approvate dall'organo esecutivo per l'affidamento ai responsabili dei servizi degli obiettivi di gestione e delle correlate dotazioni finanziarie realizzano i seguenti principali collegamenti:
- collegamento con il bilancio pluriennale e annuale sotto il profilo contabile in riferimento alle risorse e agli interventi da attribuire ai centri di costo, ai servizi e alle funzioni. Le
risorse di entrata sono individuate in modo da risultare attribuibili ai servizi e agli eventuali centri di costo, qualora a questi specificatamente riferite;
- collegamento con i centri di responsabilita' sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai servizi e ai centri di costo che costituiscono la struttura dell'ente utilizzando la
configurazione tecnica del bilancio in modo da realizzare la migliore corrispondenza con l'assetto organizzativo dell'ente. Sono individuati in particolare i servizi di supporto, i servizi operativi e gli eventuali servizi di coordinamento ai fini di cui alle norme del presente regolamento;
- collegamento sotto il profilo programmatico mediante la connessione e il raccordo tra gli obiettivi e le direttive di cui al piano esecutivo di gestione e i programmi ed eventuali progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica al bilancio pluriennale e al bilancio annuale.
2. La struttura tecnico contabile del piano esecutivo di gestione e' predisposta dal servizio finanziario con criteri di flessibilita' in relazione alle finalita' e ai collegamenti che lo stesso attiva come indicato al comma precedente.
3. Le direttive esprimono i contenuti di cui all'art. 56 della L. 142/90 e, pertanto, i responsabili dei servizi sono autorizzati a contrattare nei limiti e secondo i principi indicati dall' organo esecutivo nel piano esecutivo di gestione, tenuto conto degli obiettivi assegnati e delle direttive definite.
Art. 24
Inammissibilita' ed improcedibilita' delle deliberazioni
1. I casi di inammissibilita' ed improcedibilita' delle deliberazioni consiliari e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica sono i
seguenti:
- mancanza di compatibilita' con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti a livello annuale e pluriennale;
- contrasto con le finalita' dei programmi e dei progetti indicati nel bilancio annuale e pluriennale in termini di indirizzi e di contenuti;
- mancanza di compatibilita'con la previsione delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento;
- mancanza di compatibilita' con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto;
- mancanza di coerenza con le previsioni degli strumenti urbaninistici e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari;
- contrasto con gli obiettivi formulati per gli organismi gestionali dell'ente.
2. Le proposte di deliberazioni della giunta che,apportando variazioni al piano esecutivo di gestione, comportano implicite modificazioni ai programmi ed ai progetti della relazione previsionale e programmatica sono improcedibili.
3. L'inammissibilita' e l'improcedibilita' delle deliberazioni degli organi collegiali di cui al presente articolo e' valutata in sede di rilascio dei pareri preventivi di regolarita' tecnica e
contabile.
4. Qualora i pareri risultino negativi la deliberazione non puo' avere corso e se adottata dall'organo collegiale non puo' produrre effetti.
Art. 25
Variazioni di bilancio
1. Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d'anno.
2. Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30 novembre dell'esercizio.
3. Le variazioni adottate d'urgenza dall'organo esecutivo, al fine di conservare unita' e coerenza ai documenti di bilancio, sono assunte in riferimento anche al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica.
4. I provvedimenti di cui al comma precdente non sono assoggettati al controllo di legittimita' da parte del CO.RE.CO. ne' sottoposti al parere del collegio dei revisori dei conti.
5. Le variazioni connesse ad accertamenti di maggiori entrate e ad impegni di maggiori spese nei servizi per conto terzi possono essere effettuate dalla Giunta fino al 31 dicembre.
6. Sulle proposte di modifiche al bilancio e' obbligatoria la resa del parere tecnico-amministrativo da parte dei competenti responsabili di servizio.
Art. 26
Assestamento generale del bilancio
1. L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento e alle esigenze di impegno le previsioni di competenza al fine di mantenere l' equilibrio del bilancio.
2. L'assestamento di bilancio puo' essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei servizi devono essere trasmesse al servizio finanziario con l'indicazione della compensazione e della disponibilita'degli stanziamenti interessati entro il 1° novembre e comunque in tempo utile per consentire l'espletamento delle procedure contabili necessarie e per la acquisizione dei pareri ex art.53 legge 142/90.
Art. 27
Variazione del piano esecutivo di gestione
1. Le variazioni al piano esecutivo di gestione consistono in operazioni modificative delle previsioni dei capitoli e degli articoli all'interno di ciascun servizio restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio.
2. La proposta di variazione, dettagliata e motivata, e' presentata dal responsabile del servizio ed e' formalizzata con deliberazione della giunta comunale previo parere di regolarita'contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario.
3. Possono essere deliberate variazioni al piano esecutivo di gestione fino al 15 dicembre dell'esercizio.
4. La deliberazione di diniego della variazione proposta o la variazione in difformita' della proposta formulata dal responsabile del servizio devono essere motivate dalla giunta comunale.
5. Variazioni al piano esecutivo di gestione possono anche avvenire ad iniziativa della Giunta, che ne richiede l'elaborazione ai competenti responsabili dei servizi.Eventuale parere tecnico amministrativo contrario reso dai responsabili medesimi deve essere motivato cos come deve essere motivata la deliberazione che adotta le variazioni nonostante il parere tecnico-amministrativo contrario.
6. Le variazioni al piano esecutivo di gestione che investono piu' risorse o piu' interventi sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni di modifica del bilancio.
CAPO IV
GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 28
Fasi procedurali di acquisizione delle entrate
1. La gestione delle entrate deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
a) affidamento;
b) accertamento;
c) emissione dell'ordinativo di incasso;
d) riscossione;
e) versamento.
Art. 29
Affidamento delle entrate
1. L'affidamento delle risorse di entrata ai responsabili dei servizi si realizza sulla base del bilancio annuale e relativi allegati e con l'approvazione del piano esecutivo di gestione, unitamente alla definizione degli obiettivi e delle direttive gestionali.
2. I responsabili dei servizi devono operare affinche' le previsioni di entrata loro affidate si traducano in disponibilita' finanziarie certe ed esigibili.
Art. 30
Accertamento delle entrate
1. L'entrata e' accertata quando verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza, si puo' attribuire su base certa alla competenza dell'esercizio l'ammontare del credito.
2. L'accertamento dell'entrata avviene sulla base dell'idonea documentazione acquisita dal responsabile del servizio affidatario dell'entrata.
3. Le entrate concernenti i tributi propri sono accertate a seguito di ruoli emessi annualmente o a seguito di altre forme stabilite per legge.
4. Le entrate provenienti da assegnazioni dello stato, della regione o di altri enti pubblici sono accertate sulla base dei provvedimenti di assegnazione.
5. Le entrate di natura patrimoniale, da trasferimenti di capitale e rimborsi di crediti sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l'ammontare.
6. Le entrate derivanti da gestione di servizi sono accertate a seguito di riscossione oppure di emissione di liste di carico o di ruoli.
7. Le entrate derivanti da mutui sono accertate a seguito del contratto stipulato con istituti di credito ovvero della concessione definitiva per i mutui affidati dalla cassa depositi e prestiti o dagli istituti di previdenza e istituto per il credito sportivo.
8. Le entrate concernenti poste compensative delle spese sono accertate in corrispondenza dell'assunzione dell'impegno relativo.
9. Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base di atti amministrativi specifici, contratti o provvedimenti giudiziari.
10.In ogni altro caso in mancanza di idonea documentazione concernente il credito, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
11.Il responsabile del servizio con il quale viene accertata l'entrata di cui al precedente comma 2, che ha acquisito la documentazione idonea a supporto, e' tenuto a trasmettere la documentazione medesima, entro cinque giorni dall'acquisizione, al servizio finanziario che provvedera' all'annotazione nelle scritture contabili di entrata.
12.Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Art. 31
Emissione degli ordinativi di incasso
1. Con gli ordinativi di incasso si da' ordine al tesoriere di riscuotere una determinata somma dovuta all'ente.
2. Gli ordinativi di incasso, numerati in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, recano le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) risorsa o capitolo di bilancio, distintamente per residui e competenza;
c) codifica;
d) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
e) causale della riscossione;
f) importo in cifre e lettere;
g) data di emissione;
h) eventuali vincoli di destinazione delle entrate;
i) attribuzione alla contabilita' speciale fruttifera o infruttifera a cui le entrate devono affluire;
l) eventuale scadenza entro la quale la riscossione deve essere effettuata.
3. Ogni ordinativo di incasso e' sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario.
4. Gli ordinativi di incasso sono trasmessi al tesoriere per l'esecuzione a cura del servizio finanziario. L'inoltro al tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno e' restituito firmato per ricevuta.
Art. 32
Riscossione e versamento delle entrate
1. Le entrate sono riscosse dal tesoriere mediante ordinativi di incasso emessi dall'ente, contro rilascio di quietanze contrassegnate da un numero continuativo, da staccarsi da apposito bollettario che e' unico per ogni esercizio, anche se costituito da piu' fascicoli.
2. Il tesoriere deve accettare,anche senza autorizzazione dell'Ente le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa
"salvo i diritti del Comune di Marcianise".
3. Tali riscossioni saranno tempestivamente segnalate al servizio finanziario, al quale il tesoriere richiedera' l'emissione degli ordinativi di incasso entro 30 giorni dalla segnalazione stessa.
4. Il prelevamento delle disponibilita' esistenti sui c/c postali intestati all'ente e' disposto esclusivamente dall'ente medesimo mediante preventiva emissione di ordinativo di incasso con cadenza non superiore a quindici giorni.
5. Le entrate possono anche essere riscosse da incaricati interni ed esterni, formalmente autorizzati con provvedimento dell'ente.
In tal caso, le somme riscosse a qualsivoglia titolo sono versate al Tesoriere entro il giorno quindi ed il giorno trenta di ogni mese.
Art. 33
Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate a norma dell'art.30 e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
2. Possono essere mantenute fra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate riaccertate a seguito di revisione annuale in sede di conto del bilancio.
Art. 34
Fasi procedurali di effettuazione delle spese
1. La gestione delle spese deve essere preordinata secondo le seguenti fasi procedurali:
a) assegnazione;
b) impegno;
c) liquidazione;
d) ordinazione;
e) pagamento.
Art. 35
Assegnazione delle spese
1. L'assegnazione e' la fase che si perfeziona con l'approvazione del piano esecutivo di gestione, unitamente alla definizione degli obiettivi e delle direttive gestionali.
Art. 36
Impegno delle spese
1. I responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni a essi demandate dallo statuto e dalla legge e dal presente regolamento adottano atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in bilancio e del piano esecutivo di gestione.
2. Gli atti di impegno relativi a competenze gestionali, in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono assunti dai responsabili dei servizi con proprie determinazioni. Le determinazioni sono classificate cronologicamente per servizio su apposito registro tenuto presso ciascun servizio.
3. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori individuati,per ragioni determinate, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio.
4. Il responsabile del servizio puo' assumere impegni a carico dei bilanci futuri, sulla base di apposita assegnazione di risorse finanziarie da parte della Giunta, nei seguenti casi:
a) per spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuita' del servizio, requisito che deve essere attestato nella proposta di provvedimento dal responsabile del
competente servizio;
b) per spese per affitti e altre continuative e ricorrenti per le quali l'impegno puo'estendersi a piu' esercizi quando cio' rientri nelle consuetudini o quando se ne riconosca la necessita' o la convenienza; il requisito della necessita' della convenienza deve essere attestato nella proposta di provvedimento dal responsabile del competente servizio.
5. Le spese per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti compreso gli interessi di preammortamento e gli oneri accessori, nonche' per quelle dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, si considerano impegnate con l'approvazione del bilancio e successive variazioni.
6. Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del correlato accertamento di entrata.
7. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti di spesa, sia di parte corrente che in conto capitale in corrispondenza dell' accertamento di entrate aventi destinazioni vincolate per legge.
8. Chiuso al 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno puo' essere assunto a carico del precedente esercizio. Le differenze tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e le somme impegnate costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Art. 37
Prenotazione dell'impegno
1. Durante la gestione i responsabili dei servizi possono prenotare impegni relativi a procedure in via di espletamento.
2. La prenotazione dell'impegno deve essere richiesta dal responsabile del servizio con proprio provvedimento.
Art. 38
Adempimenti procedurali atti di impegno
1. Tutti gli atti dei responsabili dei servizi che comportano in via diretta o indiretta, immediata o differita assunzione di oneri a carico dell'ente sono definite determinazioni e sono classificati cronologicamente a cura di ogni servizio non appena formalizzati e repertoriati, devono essere inoltrati,in triplice copia originale, al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria di cui al successivo art. 39.
2. La determinazione acquista efficacia e quindi diventa esecutiva con l'apposizione del visto.
3. Il responsabile del servizio finanziario qualora accerti la regolarita' contabile e l'esistenza della copertura finanziaria appone il visto entro un termine non superiore a 7 giorni a decorrere dal ricevimento delle determinazioni.
4. Qualora il responsabile del servizio finanziario rilevi la irregolarita' contabile o la non sussistenza della copertura finanziaria rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente, apponendo la dicitura " non esecutivo" entro i termini di cui al comma 3, evidenziando, per iscritto, i rilievi che lo hanno indotto a non apporre il visto.
5. Il responsabile del servizio proponente ha la facolta':
a) di modificare la determinazione e adeguarla ai rilievi sollevati dal responsabile del servizio finanziario;
b) di non modificare la determinazione la quale, pertanto, non acquista efficacia.
6. Dopo aver apposto il visto sulle determinazioni il servizio finanziario provvede a rinviare tutti gli originali alla segreteria generale perche' provveda alla pubblicazione dell'atto con
il solo valore di informazione ai fini della trasparenza amministrativa nonche' alla registrazione nel registro cronologico generale delle determinazioni. A seguito della predetta registrazione uno originale viene restituito al servizio di provenienza, l'altro al servizio finanziario perche' provvedano alla classificazione nei rispettivi archivi. Copia delle determinazioni deve essere trasmessa anche all'Ufficio della Presidenza del Consiglio.
7. Il responsabile del servizio,conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Art. 39
Pareri di regolarita' contabile
1. Su ogni proposta di deliberazione,sia da sottoporre alla giunta sia al consiglio, sono espressi i pareri scritti di regolarita' tecnica da parte del responsabile del servizio interessato, e di regolarita'contabile da parte del responsabile del servizio finanziario. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione.
2. La eventuale ininfluenza del parere di regolarita' contabile per le proposte di deliberazione che non comportino spese ne'presenti ne' future o altre implicazioni di carattere contabile e fiscale e' valutata esclusivamente dal responsabile del servizio
finanziario, il quale, nei casi sopra esposti, dichiara la irrilevanza di detto parere.
3. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere contabile previa verifica:
a) dell'analisi della regolarita' della documentazione;
b) della corretta imputazione della entrata e della spesa;
c) della conformita' alle norme fiscali;
d) del rispetto dell'ordinamento contabile degli enti locali e del presente regolamento;
e) di ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento formativo dell'atto;
f) della presunta capacita' finanziaria dell'ente nel caso in cui ci si trova in presenza di provvedimenti che comportino spese future.
i) della coerenza con i programmi e i progetti dei documenti di programmazione.
4. Esula,pertanto,dall'attivita' richiesta al responsabile del servizio finanziario qualunque altro accertamento sulla legittimita' della spesa e sulla attinenza o meno di quest'ultima ai fini istituzionali del Comune.
5. Il parere di cui al comma precedente deve essere reso non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della proposta.
6. Qualora la proposta di deliberazione accerti variazioni negative delle entrate dell'ente, il parere contabile e' limitato all'indicazione dello stanziamento di spesa che si propone di ridurre contestualmente al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio.
7. L'organo deputato ad adottare l'atto, in presenza di parere negativo, puo' ugualmente assumere il provvedimento con apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso.
Art. 40
Visto di regolarita' contabile sulle determinazioni
1. La determinazione che comporta in via diretta o indiretta, immediata o differita, assunzione di oneri a carico dell'ente non acquista efficacia ed e' quindi non esecutiva,se non contiene il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria previsto dall'art.55, comma 5, della legge 142.
2. Il visto di cui al comma 1 e' apposto dal responsabile del servizio finanziario dopo aver valutato la regolarita' contabile dell'operazione con i criteri e le scritture di cui all'articolo
precedente e, inoltre, aver constatato che:
a) Il ritmo degli accertamenti delle entrate del bilancio si mantiene adeguato, secondo la loro natura, alle previsioni contenute nel bilancio stesso;
b) In caso contrario, si sia provveduto ad adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione;
c) Si sia provveduto, nel termine di legge, all'assunzione del provvedimento del riequilibrio della gestione nel caso in cui il consuntivo dell'esercizio precedente abbia chiuso con un
disavanzo.
3. Il responsabile del servizio finanziario, fino all'attuazione dell'eventuale necessario provvedimento di riequilibrio del bilancio, e' tenuto a limitare il parere di regolarita' contabile sulle deliberazioni e il visto sulle determinazioni in modo che il totale annuo della spesa impegnata contabilmente, comprensiva degli oneri continuativi e di quelli provenienti da leggi, contratti o sentenze, non ecceda l'ammontare delle entrate correnti
di competenza effettivamente previste.
Art. 41
Spese per interventi di somma urgenza
1. Nel caso di lavori pubblici ordinati a seguito di eventi eccezionali o imprevedibili,allorquando ricorrono circostanze riconducibili alla somma urgenza e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza, il relativo impegno di
spesa puo' essere formalizzato con provvedimento da assumere non oltre il trentesimo giorno successivo all'ordinazione della prestazione a carico del bilancio dell'esercizio in corso.
2. Le spese di cui al primo comma eseguite nel mese di dicembre sono regolarizzate entro e non oltre il termine finale del 31 dicembre.
3. In caso di mancata formalizzazione non puo'darsi corso all'emissione del mandato di pagamento.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo devono essere rasmessi al collegio dei revisori a cura del servizio finanziario.
Art. 42
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione della somma certa e liquida dovuta e' effettuata dal responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa,sulla base dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione giuridica da parte dello stesso creditore.
2. La determinazione adottata dal responsabile del servizio, con la quale viene liquidata la spesa,firmata e numerata in ordine cronologico su apposito registro, e' trasmessa, unitamente ai documenti giustificativi, al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di competenza.
3. La determinazione di liquidazione potra' essere adottata solo dopo aver preso in carico i beni acquistati e, se necessario, provveduto al loro collaudo e alla loro inventariazione.
4. In deroga a quanto disposto al comma precedente possono essere disposte liquidazioni anche in anticipo rispetto alla fornitura e/o alla prestazione qualora siano richieste da specifiche norme contrattuali o dalla specificita' del servizio reso.
5. Quando si tratti di spese fisse derivanti da legge o da impegni permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell'ordinazione di cui al successivo art.43. In tal caso il responsabile del servizio cui fa capo la spesa comunica le scadenze al servizio finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.
Art. 43
Ordinazione delle spese
1. L'ordinazione e' la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare al creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario tratto sul tesoriere,contenente i seguenti elementi:
a) Esercizio finanziario;
b) Intervento o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza e la relativa disponibilita';
c) La codifica;
d) Creditore, nonche' ove richiesto, codice fiscale o partita Iva;
e) Causale del pagamento;
f) Somma lorda da pagare in cifre e in lettere con l'evidenziazione dell'importo netto e delle ritenute operate;
g) Modalita' di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare nei casi di pagamento diretto;
h) Data di emissione;
i) Estremi del provvedimento di liquidazione della spesa in base al quale il mandato viene emesso;
l) Eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito.
2. I mandati di pagamento sono compilati dalla competente unita' organizzativa del servizio finanziario e sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario, previa contabilizzazione degli stessi attestata, dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria.
3. L'inoltro al tesoriere avviene a mezzo di elenco in duplice copia, numerato e datato, di cui uno e' restituito firmato per ricevuta.
4. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi imputati sullo stesso intervento o capitolo, che dispongono pagamenti a una pluralita' di soggetti,anche se accompagnati da un ruolo indicante i vari creditori, i titoli da cui sorge l'obbligo a pagare, i diversi importi da corrispondere.
5. Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, a esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza perentoria successiva tale data.
6. Il tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione al servizio finanziario anche in conformita' a quanto stabilito con la convenzione di tesoreria.
7. Ogni mandato di pagamento e' corredato dagli atti e documenti giustificativi della spesa e con essi conservati agli atti.
Art. 44
Pagamento delle spese
1. Il pagamento e' il momento conclusivo del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza con l'estinzione, da parte del tesoriere, della obbligazione verso il creditore.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il tesoriere. E' ammesso il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal presente regolamento.
3. Il tesoriere e' tenuto a effettuare, anche in assenza di ordinazione della spesa, pagamenti derivanti da obblighi tributari da somme iscritte a ruolo, da delegazioni. Il servizio finanziario entro 15 giorni e comunque entro il termine del mese in corso provvede a emettere il mandato di pagamento dandone comunicazione al servizio competente.
Art. 45
Residui passivi
1. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
2. Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del bilancio.
3. L'elenco dei residui passivi annualmente revisionato,sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario, deve essere consegnato al tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto.
4. Nelle more dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma precedente il tesoriere e' tenuto a estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base di attestazione sulla sussistenza del debito resa dal responsabile del servizio finanziario in sede di ordinazione della spesa.
Art. 46
Spese di rappresentanza - gemellaggi
1. Il comune puo' sostenere spese di rappresentanza nel caso in cui queste siano fondate sulla corretta e obiettiva esigenza di manifestare e migliorare all'esterno la propria immagine, il prestigio e la considerazione di enti od organi esterni al comune.
2. Il comune puo' sostenere spese per la formazione di rapporti di amicizia con comunita' locali esterne ove sussistano un interesse e un vantaggio morale e materiale della popolazione amministrata.
Art. 47
Viaggi e missioni degli amministratori e dipendenti
1. I componenti degli organi collegiali del comune devono essere autorizzati dal sindaco a recarsi in missione per ragioni del loro mandato. L'autorizzazione, resa per iscritto, e' nominativa e contiene l'indicazione delle finalita' e della destinazione della missione da compiere. I dipendenti sono autorizzati a recarsi in missione dai rispettivi responsabili di servizio e questi ultimi dal segretario.
2. La liquidazione e il pagamento del rimborso spese o dell' indennita' di missione vengono disposte dal responsabile dell'ufficio economato su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio sostenute, da una dichiarazione sulla durata della missione nonche' da copia della autorizzazione di cui al comma precedente.
Art. 48
Priorita' di pagamento in carenza di fondi
1. Nel caso di carenza momentanea di fondi di cassa, la priorita' nell'emissione di mandati e nel pagamento di quelli gia' consegnati al tesoriere e' la seguente:
a) Stipendi del personale e oneri riflessi;
b) Imposte e tasse;
c) Rate di ammortamento dei mutui;
d) Obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalita';
e) Altre spese correnti secondo l'intensita' dell'interesse pubblico al mantenimento.
Art. 49
Polizze assicurative
1. L'amministrazione ha facolta' di stipulare con istituti assicurativi polizze per la copertura dei danni, rischi e infortuni causati nell'esercizio delle loro funzioni dagli amministratori dal segretario e dai responsabili dei servizi.
CAPO V
SCRITTURE CONTABILI
Art. 50
Sistema di scritture
1. Il sistema di contabilita', utilizzando anche sistemi informatici e relativi supporti,deve consentire la rilevazione dell'attivita' amministrativa del comune sotto l'aspetto:
a) Finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare per ciascuna risorsa e intervento la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di
spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione
dei residui;
b) Patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura
dell'esercizio.
c) Economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.
Art. 51
Contabilita' finanziaria
1. La tenuta delle scritture finanziarie e' realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:
a) Il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate,quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per cisacuna risorsa;
b) Il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento;
c) Gli elenchi dei residui,contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento la consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio di esercizio per anno di provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;
d) Il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;
e) Ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.
Art. 52
Contabilita' patrimoniale
1. Strumento della contabilita' patrimoniale e' l'inventario.
2. Per la formazione, procedure e aggiornamento si fa rinvio agli articoli contenuti nel successivo capo IX.
Art. 53
Contabilita' economica
1. Le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilita' economica.
2. Il comune adotta il sistema di contabilita' finanziaria che consente, secondo i principi e le tecniche di cui all'art.71 dell'ordinamento, di raggiungere il risultato economico partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio.
Art. 54
Scritture complementari contabilita' fiscale
1. Per le attivita' di natura commerciale svolta dal comune le scritture finanziarie, economiche e patrimoniali sono opportunamente integrate con apposite registrazioni rilevanti ai fini fiscali, in osservanza delle specifiche disposizioni in materia. Dette rilevazioni sono assegnate alla responsabilita' di un dipendente in al servizio finanziario.
CAPO VI
RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE
Art. 55
Rendiconto della gestione
1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio,il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.
3. Il rendiconto e' deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.
4. La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e' accompagnata dalla relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 57, c.5 della legge 8.6.90, n.142.
Art. 56
Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di deficitarieta' e la tabella dei parametri gestionali.
3. Un rapporto contenente ulteriori indicatori finanziari ed econo mici e parametri gestionali generali e parametri di efficacia ed efficienza e' proposto alla giunta, e da questa comunicata al presidente del consiglio, dal servizio controllo di gestione, entro il 28 febbraio di ciascun anno. La giunta e l'organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere elaborazione e allegazioni al conto del bilancio di altri specifici
indicatori e parametri.
4. Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e quello di amministrazione.
Art. 57
Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell'attivita' dell'ente, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative,e rileva conclusivamente il risultato economico dell'esercizio.
2. Al conto economico e' accluso un prospetto di conciliazione che raccorda, mediante rettifiche, gli accertamenti e gli impegni finanziari al conto economico e al conto del patrimonio con l'aggiunta degli elementi economici e dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilita' economica e patrimoniale.
3. Un rapporto contenente proposte di conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo puo'essere presentato alla giunta, e da questa comunicato al presidente del consiglio, dal servizio controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno. La
giunta e l'organo consiliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere l'elaborazione e l'allegazione al conto economico del successivo esercizio di altri specifici conti economici.
Art. 58
Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio individua, descrive, classifica e valuta le attivita' e le passivita' finanziarie e permanenti quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il risultato differenziale rappresenta il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.
Art. 59
Conto degli agenti contabili
1. L'economo, il consegnatario di beni e ogni altro agente contabile interno incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione di beni, nonche'coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti,devono rendere il conto della propria gestione entro il 28 febbraio di ciascun anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione d'obbligo, e' allegato al rendiconto e con esso sottoposto all'organo consiliare.
Art. 60
Modalita' di formazione del rendiconto
1. La resa del conto del tesoriere e di quello degli agenti contabili interni forma oggetto di appositi verbali di consegna al servizio finanziario da redigersi entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
2. Il servizio finanziario procede, successivamente, alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i successivi 30 giorni, dando conferma della regolarita' e completezza oppure contestando carenze e irregolarita'. A fronte delle eventuali contestazioni, il tesoriere e gli agenti contabili interni formulano le controdeduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi dieci giorni.
3. All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con allegati gli elenchi e le tabelle in obbligo, provvede il servizio finanziario entro il 15 maggio, trasmettendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione consiliare alla giunta.
4. Entro la fine del mese di febbraio, i responsabili dei servizi elaborano la proposta di relazione al rendiconto della gestione, e la trasmettono al servizio finanziario che a sua volta mediante l'ufficio controllo di gestione entro il 15 maggio ne cura la stesura dello schema coordinato e lo trasmette alla giunta.
5. La giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione, approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare, inoltrando gli atti all'organo di revisione entro il 20 maggio a cura del segretario.
6. L'organo di revisione formula la relazione al consiglio entro i successivi 20 giorni depositandola in pari tempo in segreteria che a sua volta ne informa il responsabile del servizio finanziario.
7. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'organo di revisione sono messi a disposizione dei componenti dell'organo consiliare,mediante inoltro al presidente del consiglio, 20 giorni prima dell'inizio della sessione consiliare in cui verra' esaminato il rendiconto.
8. Il rendiconto e' approvato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
9. Dell'avvenuta approvazione del rendiconto il servizio finanziario da' comunicazione al tesoriere e agli agenti contabili interni.
Art. 61
Eliminazione dei residui attivi
1. La eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per assoluta o dubbia esigibilita',e' effettuata contestualmente all'approvazione del rendiconto.
2. Per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea a rendere conto della eliminazione sulla base di idonea documentazione anche resa al servizio finanziario dai responsabili dei servizi.
3. I crediti eliminati per dubbia o difficile esigibilita' sono tenuti in evidenza in apposito elenco e inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.
Art. 62
Avanzo di amministrazione
1. L'avanzo di amministrazione e' determinato da una eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi.
2. Dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal conto del bilancio e' tenuta indisponibile la quota a fronte di fondi vincolati destinati sia al finanziamento di spese correnti sia di spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento.
3. Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti complessivamente in avanzo e, tuttavia, per l'indisponibilita' da attribuire alle quote di cui al comma precedente la parte di risultato contabile di amministrazione disponibile determina risultanze in negativo, alla copertura del disavanzo parziale si provvede nei termini e con le modalita' stabilite nell'articolo successivo.
4. Le quote di avanzo di amministrazione, a fronte di fondi vincolati a spese correnti e a spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento, possono essere utilizzate esclusivamente per le finalita' cui sono destinati i finanziamenti correlati.
5. L'avanzo di amministrazione accertato ai sensi dei commi precedenti puo' essere utilizzato:
a) Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) Per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili;
c) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) Per il finanziamento di spese di investimento.
6. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione,l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente. Per tali fondi l'attivazione delle spese puo'avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aven-
ti specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.
Art. 63
Disavanzo di amministrazione
1. Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui passivi sul fondo di cassa e sui residui attivi.
2. Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso deve essere assicurata nell'esercizio in corso e inderogabilmente nei primi due immediatamente successivi. Entro il 30 settembre l'organo consiliare adotta il necessario provvedimento per il riequilibrio della gestione.
3. Il finanziamento del disavanzo e'assicurato mediante utilizzo di tutte le entrate, compresi i proventi di alienazione di beni patrimoniali disponibili, con esclusione di prestiti, e di quelle aventi specifica destinazione per legge,ovvero mediante riduzione di spesa.
4. Il disavanzo di amministrazione e' applicato al bilancio in aggiunta alle quote non disponibili nel risultato di amministrazione per i fondi di ammortamento accantonati e per i fondi vincolati a spese correnti e spese in conto capitale.
Art. 64
Debiti fuori bilancio
1. Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimita' di debiti fuori bilancio l'organo consiliare adotta il relativo provvedimento indicando i mezzi di copertura.
2. la proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio e' formulata dal responsabile del servizio che ha la relativa competenza di spesa e sottoposta all'organo consiliare per l'adozione con procedura d'urgenza e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della proposta. Nel parere tecnico amministrativo reso dal responsabile del servizio proponente la deliberazione deve essere attestato, nei casi previsti dall'ordinamento finanziario, se l'acquisizione di beni e servizi per i quali si propone il riconoscimento sia evvenuta nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza del comune e se la spesa rientri in casi accertati e dimostrati di utilita' ed arricchimento ed in quali limiti.
3. La proposta di riconoscimento di ogni singolo debito deve essere necessariamente accompagnata da una relazione giustificativa a firma del funzionario o di chi, comunque, ha ordinato la spesa in violazione dell'obbligo del preventivo impegno. In assenza di tale relazione giustificativa la proposta del responsabile del servizio non potra' essere sottoposta all'esame del Consiglio comunale.
La proposta di riconoscimento della legittimita'dei debiti fuori bilancio, contratti in ciascun trimestre solare, deve essere presentata entro i 10 giorni successivi alla scadenza del
trimestre stesso. La predetta periodicita' e' derogata qualora il caso specifico richieda una maggiore tempestivita'.
4. I provvedimenti di riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio possono essere adottati durante il corso dell'intero esercizio.
5. Per il pagamento si puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata massima di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori con riconoscimento degli interessi al tasso legale.
Art. 65
Pubblicita' del rendiconto
1. Il rendiconto dell'esercizio, una volta divenuto esecutivo, resta depositato per 30 giorni a disposizione dei cittadini che vogliano esaminarlo persso l'ufficio di segreteria.
2. Del deposito si da' informazione, a mezzo avviso pubblicato all'albo pretorio.
Art. 66
Trasmissione del rendiconto alla Corte dei conti
1. Il rendiconto e i suoi allegati, sono trasmessi alla sezione enti locali della Corte dei conti entro 30 giorni dal definitivo esame del comitato di controllo.
2. Il conto del tesoriere e il conto degli agenti contabili interni sono trasmessi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, qualora la stessa ne faccia espressa richiesta, entro un mese dal ricevimento della stessa.
Art. 67
Rendiconto per contributi e trasferimenti
1. Per i contributi e trasferimenti ordinari e straordinari assegnati dallo Stato, Regione e altre amministrazioni pubbliche, il servizio che ha avuto in gestione gli stessi predispone, qualora previsto,il relativo rendiconto nei termini fissati dalla specifica normativa o comunque dall'amministrazione erogante.
2. Il rendiconto sara' sottoscritto dal Dirigente del servizio di cui al comma precedente e presentato nei termini prescritti a cura dello stesso.
CAPO VII
IL SERVIZIO DI ECONOMATO, ALTRI CENTRI DI COSTO
Art. 68
Servizio economato
1. L'economato e' organizzato come servizio autonomo, con proprio responsabile.
2. Provvede alle spese necessarie per soddisfare i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei servizi dell'ente.
3. La gestione delle spese di cui al comma precedente e' affidata al dipendente incaricato che assume la qualifica di economo e le responsabilita' dell'agente contabile di diritto.
4. L'economo deve essere un dipendente di ruolo dell'area economico-finanziaria, appartenente almeno alla VI qualifica funzionale;in caso di assenza dell'economo comunale le funzioni di quest'ultimo sono esercitate da un dipendente dell'area economica-finanziaria designato dal responsabile del Servizio Finanziario.
5. L'economo e' dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto documentato delle spese effettuate, approvato dal responsabile del servizio finanziario con propria determiminazione.
6. Le modalita' di utilizzazione del fondo di anticipazione, di tenuta delle scritture contabili e di rendicontazione sono stabilite come segue:
- il fondo di anticipazione e' utilizzabile esclusivamente per il pagamento entro il limite unitario di L. 1.500.000 ( IVA inclusa ) delle spese indicate nel successivo articolo;
- il limite precedentemente fissato e' da riferirsi alla singola fornitura o lavoro, intendendosi per tali quelli che oggettivamente hanno propria funzionalita' ed autonomia. E' fatto divieto, pertanto, procedere alla suddivisione degli stessi al solo fine di rientrare nel limite massimo innanzi fissato;
- del fondo di anticipazione l'economo non puo' fare uso diverso da quello per cui lo stesso fu concesso;
- le somme liquide conservate presso il servizio non devono eccedere il normale fabbisogno di cassa e devono risultare dai rendiconti presentati;
- possono essere effettuate verifiche autonome di cassa da parte del responsabile del servizio finanziario oltre a quella prevista dall'art.64 dell'ordinamento;
- le disponibilita' sul fondo di anticipazione esistenti al 31 dicembre sono versate in tesoreria entro il 15 gennaio successivo;
- il rendiconto e'presentato dall'economo con periodicita' trimestrale,entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre scaduto, ed in ogni caso entro 15 giorni dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico;
- ai rendiconti deve essere allegata:
a) richiesta della fornitura, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio o servizio richiedente, o inoltrata all'ufficio direttamente dal sindaco o dagli Assessori.
Se la richiesta concerne beni non costituenti, di norma, giacenza di magazzino la stessa deve essere preventivamente vistata dal dirigente competente.
b) copia dei buoni d'ordine;
c) quietanze rilasciate dai creditori.
7. Per la regolarita' del servizio e per consentire ogni opportuna verifica e' fatto obbligo all'economo di tenere costantemente aggiornati i seguenti registri contabili:
a) giornale di cassa ( cronologico, numerato e vidimato dal responsabile del servizio finanziario);
b) bollettari dei buoni d'ordine;
c) bollettari di pagamento;
d) registro dei rendiconti;
e) registro cronologico dei buoni d'ordine.
- il rendiconto della gestione e' presentato entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art.75 dell'ordinamento.
8. L'economo e' esentato dal prestare cauzione.
Art. 69
Competenze dell'economo
1. La gestione delle spese economali compete all'economo nei limiti delle risorse finanziarie assegnate con il P.E.G. in riferimento ai singoli interventi o capitoli.
2. Alla prenotazione dell'impegno spesa sui singoli interventi o capitoli provvede il responsabile del servizio finanziario con propria determinazione.
3. La gestione delle spese economali puo' riguardare:
a) spese per acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature, nonche' per manutenzione e riparazione di locali e impianti di pubblici servizi;
b) spese per acquisto di stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
c) spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati;
d) spese per le tasse di circolazione e l'acquisto di materiali
di ricambio, carburanti e lubrificanti;
e) spese per acquisto e rilegatura di libri e stampe;
f) spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti;
g) spese per acquisto effetti di vestiario e corredo per i dipendenti aventi diritto;
h) spese per l'organizzazione di spettacoli, manifestazioni, convegni, mostre e simili;
i) spese per il facchinaggio e trasporto materiali;
l) spese per abbonamento alla G.U., al Bollettino regionale, a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
m) spese per partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio di amministratori comunali;
n) indennita' di missione, trasferta e rimborso spese di viaggio a dipendenti e amministratori comunali;
o) canoni e utenze telefoniche,di energia elettrica,acqua e gas;
p) canoni di abbonamento audiovisivi;
q) premi assicurativi di beni comunali;
r) quote di adesione alle associazioni tra gli enti locali;
s) imposte e tasse a carico del Comune, ivi compresi i rimborsi e gli sgravi di quote indebite o inesigibili;
t) spese per accertamenti sanitari per dipendenti comunali;
u) spese di registrazione, trascrizione e voltura di contratti, visure catastali, nonche' per la notifica e l'iscrizione di atti e provvedimenti;
v) spese di rappresentanza e altre spese di natura discrezionale che non costituiscono meri atti di liberta';
z) spese di funzionamento degli organi dell'Ente;
4. L'economo provvede, inoltre, alla tenuta e aggiornamento degli inventari dei beni mobili.
Art. 70
Affidamento delle forniture e lavori
1. Per i servizi e le forniture individuati al precedente articolo, l'affidamento e' disposto dall'economo, dopo aver interpellato almeno tre ditte specializzate, a favore della ditta che abbia presentato l'offerta economicamente e qualitativamente piu' vantaggiosa.
2. Le ditte prescelte sono invitate a mezzo apposita lettera d'invito o fax, contenente le informazioni circa la natura delle prestazioni e/o delle forniture da eseguire, le condizioni in ordine alle modalita' e termini di esecuzione.
3. Dell'esito della gara e' redatto apposito verbale, dal quale dovranno risultare evidenziate le condizioni particolari eventualmente contenute nell'offerta della ditta aggiudicataria, rimanendo salva la facolta' dell'Ente di non procedere all' aggiudicazione;
4. Per le forniture o lavori urgenti ed indifferibili o per quelli di importo inferiore a L. 1.000.000 l'affidamento puo' essere effettuato previa semplice indagine informale, anche telefonica;
Art.71
Evasione richieste, ordinazione, liquidazione e pagamento
1. Le richieste pervenute all'Ufficio Economato saranno evase entro il giorno successivo a quello della richiesta salvo casi di urgenza attestati dal dirigente competente.
La consegna del materiale richiesto sara' effettuata presso l'Ufficio Economato, previo rilascio di firma per ricevuta sul buono di consegna da parte di un addetto all'ufficio ricevente.
2. Se si tratta di beni non costituenti,di norma,giacenza di magazzino,l'ordinazione per l'acquisto sara' inoltrata entro lo stesso termine di cui al comma precedente;
3. L'ordinazione delle spese economali, e' effettuata a mezzo di "buoni d'ordine", da staccarsi dall'apposito bollettario,numerati progressivamente per ogni esercizio finanziario;
4. L'emissione del "buono d'ordine" costituisce assunzione di impegno spesa con vincolo definitivo e, pertanto, deve necessariamente contenere i seguenti elementi:
1) oggetto e quantita' della fornitura e/o prestazione;
2) importo del corrispettivo e ditta fornitrice;
3) gli estremi esatti dell'intervento o del capitolo interessato
4) riferimento alla determinazione di prenotazione di impegno spesa ed al presente regolamento.
5) riferimento alla registrazione nel registro cronologico dei buoni d'ordine;
5. I buoni d'ordine, sottoscritti dall'economo, sono emessi in duplice copia, di cui una da allegare alla fattura unitamente al buono di consegna, a cura del fornitore o prestatore d'opera;
6. La liquidazione delle spese ordinate dovra' risultare da un apposito "visto" apposto sulla fattura,avente il valore di attestazione di regolarita' delle foniture/prestazioni effettuate e di
conformita' alle condizioni pattuite, in relazione alla qualita', qualita, ai prezzi ed alla spesa autorizzata;
6. Il pagamento delle spese ordinate e liquidate e' disposto dall'economo,entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della fattura, previo rilascio di quietanza liberatoria del creditore. I pagamenti devono risultare dall'apposito bollettario contenente le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) estremi del buono d'ordine;
c) importo della spesa in cifra e lettere;
d) soggetto creditore;
e) estremi della fattura;
f) data del pagamento.
7. Ogni pagamento dovra' essere corredato dalla necessaria documentazione fiscale, stabilendosi che fino a L. 50.000 sara' sufficiente richiedere lo scontrino fiscale o ricevuta fiscale che avranno valore di quietanza liberatoria;
8. Nessun pagamento puo' essere disposto in assenza del relativo buono d'ordine o in eccedenza rispetto all'impegno di spesa assunto con quest'ultimo.
Art. 72
Disciplina degli altri centri di costo
1. In deroga al normale sistema contrattuale puo' essere autorizzata, nel rispetto dei termini e delle modalita' di cui al presente Capo, l'esecuzione di lavori e forniture, sempreche' l'importo di ciascuna spesa non sia superiore a L. 1.500.000 ( IVA inlusa) ed abbia riferimento ai seguenti servizi:
A) Manutenzioni stradali:
a) rappezzi e spalmature superficiali per la manutenzione dei manti asfaltati o bituminosi e piccole manutenzioni per altri tipi di pavimentazione stradale;
b) lavori di manutenzione ed espurgo di fossi stradali, canali collettori, fognature e impianti di depurazione;
c) segnaletica stradale e piccole riparazioni dei manufatti;
d) riparazioni urgenti a seguito di frane, scoscendimenti,
corrosione o rovina di manufatti,limitatamente agli interventi necessari per consentire il ripristino del transito e della libera circolazione dei veicoli;
e) abbattimento,potatura,ripristino e manutenzione di alberature e giardini;
f) acquisto e lavori di manutenzione e ripristino di impianti semaforici e di pubblica illuminazione;
B) Manutenzioni di edifici, manufatti e aree:
a) riparazioni urgenti di guasti e interventi di ordinaria manutenzione degli edifici di ogni genere e lavori di adattamento e sistemazione di locali anche cimiteriali;
b) lavori di manutenzione di spazi ed aree pubbliche;
c) gestione e riparazione degli impianti di riscaldamento, idrici, elettrici, telefonici, igienico sanitario;
d) acquisto di attrezzature e materiali vari.
C) Manutenzione e riparazioni di automezzi c.li;
2. Con il piano esecutivo di gestione sono assegnate all'ufficio ecnico le necessarie risorse finanziarie per l'esecuzione di lavori e forniture di cui al presente articolo.
3. La prenotazione di impegno spesa viene assunta, con propria determinazione dal Direttore dell'Ufficio Tecnico.
4. L'impegno di spesa con vincolo definitivo viene assunto con l'emissione del "buono d'ordine" che deve necessariamente contenere tutti gli elementi gia' indicati all'art.71, comma 2 del presente regolamento.
5. Nessuna liquidazione di spesa puo' essere disposta in assenza del relativo " buono d'ordine " o in eccedenza dell'impegno di spesa assunto con quest'ultimo.
6. Il buono d'ordine e' sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Tecnico o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Direttore; il predetto "buono d'ordine" deve essere registrato nell'apposito registro di cui al precedente art.68 comma 7 lett. e).
7. Per la gestione dei servizi di natura particolare, con provvedimento della Giunta, sono istituiti autonomi centri di spesa, affidati a responsabili individuati nello stesso provvedimento.
8. Ai centri di spesa di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dettate per il servizio economato, in quanto compatibili.
CAPO VIII
SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 73
Affidamento del servizio
1. Il comune affida il servizio di tesoreria a una banca autorizzata a svolgere attivita' di cui all'art.10 del D. Lgs.n.385 del 1 settembre 1993.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante gara ufficiosa con modalita' che rispettino il principio della concorrenza da esperirsi tra istituti di credito con sportello operante nel territorio comunale sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione dell'organo consiliare ed espletato in base a convenzione anch'essa deliberata dall'organo consiliare.
3. Qualora ricorrono le condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei condronti del medesimo soggetto.
4. Il tesoriere e' agente contabile dell'ente.
Art. 74
Convenzione di tesoreria
1. I rapporti fra il comune e il tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione di tesoreria.In particolare la convenzione stabilisce:
a) La durata del servizio;
b) Il rispetto delle norme di cui al sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984,n.720 e successive integrazioni e modificazioni;
c) Le anticipazioni di cassa;
d) Le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
e) La tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
f) I provvedimenti del comune in materia di bilancio, da trasmettere al tesoriere;
g) La rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli organi centrali ai sensi di legge.
Art. 75
Operazioni di riscossione e pagamento
1. Nel capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di tesoreria deve essere previsto che la fornitura di modelli connessi alle operazioni di riscossione e' a carico del tesoriere. La modulistica deve essere preventivamente approvata per accettazione da parte del responsabile del servizio finanziario e non e' soggetta a vidimazione.
2. La registrazione delle entrate deve essere eseguita quotidianamente sul giornale di cassa.Le riscossioni in attesa della emissione di ordinativi di incasso sono registrate come entrate provvisorie restando comunque a carico del tesoriere l'obbligo di annotare la causale dell'incasso.
3. Il tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossioni e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia stralcio del giornale di cassa o documento similare. Qualora il servzio finanziario rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili dell'ente formula, entro i successivi dieci giorni, le opportune contestazioni.
Art. 76
Comunicazioni e trasmissioni documenti fra comune e tesoriere
1. Le comunicazioni e gli aggiornamenti inerenti la gestione del bilancio, le verifiche sull'andamento delle riscossioni e dei pagamenti, nonche' la trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso,possono essere effettuati utilizzando sistemi informatici e relativi supporti qualora cio' sia concordato fra le parti.
Art. 77
Verifiche di cassa
1. Il tesoriere e'responsabile della corretta tenuta e conservazione dei documenti e dei registri d'obbligo, dai quali possono rilevarsi le giacenze di liquidita' distinte dai fondi a destinazione vincolata, rilevando la dinamica delle singole componenti.
2. E' altres tenuto a mettere a disposizione dell'ente e dell'organo di revisione tutta la documentazione utile per le verifiche di cassa prevista dall'art. 64 dell'ordinamento.
3. Il responsabile del servizio finanziario o un suo delegato possono provvedere in qualsiasi momento a verifiche straordinarie di cassa.
4. Non si provvede a verifiche straodinarie di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco.
Art. 78
Gestione dei titoli e valori
1. Le operazioni di movimento dei titoli di proprieta'dell'ente sono disposte dal responsabile del servizio finanziario.
2. L'autorizzazione allo svincolo dei depositi di somme, valori o titoli costituiti da terzi e' disposta dal responsabile del servizio competente che ha acquisito la documentazione giustificativa del diritto di rimborso. L'atto di liquidazione e' sottoscritto dallo stesso responsabile del servizio.
3. I depositi provvisori effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono disposti con appositi buoni firmati dal responsabile del servizio contratti trasmessi al servizio finanziario per l'emissione dell'ordinativo di incasso. Lo svincolo avviene con disposizione del responsabile del servizio competente destinatario della fornitura dei beni e/o servizio oggetto contratto.
Art. 79
Resa del conto
1. Il tesoriere rende il conto della gestione annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. Il conto del tesoriere costituisce documento idoneo a rappresentare la gestione di cassa.
CAPO IX
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 80
Beni comunali
1. I beni si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:
a) Beni soggetti al regime del demanio;
b) Beni patrimoniali indisponibili;
c) Beni patrimoniali disponibili.
Art. 81
L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio
1. L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:
a) La denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
b) Il titolo di provenienza e gli estremi catastali;
c) Il valore calcolato secondo la vigente normativa;
d) L'ammontare delle quote di ammortamento.
Art. 82
Inventario dei beni immobili patrimoniali
1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia:
a) La denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;
b) Il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni;
c) La volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;
d) Lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche e igienico-sanitarie;
e) Le servitu', i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
f) L'ufficio o soggetto privato utilizzatore;
g) Il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
h) L'ammontare delle quote di ammortamento;
i) Gli eventuali redditi.
Art. 83
Inventario dei beni mobili
1. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
a) il luogo in cui si trovano;
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
c) la quantita' e la specie;
d) il valore;
e) l'ammontare delle quote di ammortamento.
2. Per il materiale bibliografico, documentario e iconografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione.
3. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico sono descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte a identificarli.
4. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili e i mobili di valore individuale inferiore a L. 300 mila ascrivibili alle seguenti tipologie:
a) mobilio, arredamenti e addobbi;
b) strumenti e utensili;
c) attrezzature di ufficio.
5. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi e' disposta con provvedimento della Giunta sulla base di motivata proposta del consegnatario.
6. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento del danno a carico del responsabile.
Art. 84
Procedure di classificazione dei beni
1. Il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonche' dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa,e' disposto con provvedimento della giunta.
Art. 85
Aggiornamento degli inventari
1. Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
2. E' fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
3. Le operazioni di cui al comma 1 sono di competenza del Responsabile dell'ufficio Economato per i beni mobili e dell'Ufficio "Patrimonio e Demanio Immobiliare" per i beni immobili.
Art. 86
Valutazione dei beni e rilevazione delle variazioni
1. Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative vigenti.
2. Il valore dei beni immobili e' incrementato degli interventi manutentivi di ampliamento e ristrutturazione,rilevabili dal titolo II della spesa del conto del bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilita' economica.
3. La valutazione e' ridotta per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per decrementi determinati da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilita' economica.
4. Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione e' effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o in mancanza sulla base di apposita perizia.
5. Il materiale bibliografico, documentario e iconografico viene inventariato al prezzo che compare sulla copertina o sull' involucro anche se pervenuto gratuitamente, o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o congruo.
Art. 87
Ammortamento dei beni patrimoniali
1. Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio sono determinati, applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi, per l'intero (art.71, 70 comma).
2. Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì, portati in diminuzione del corrispondente valore patrimoniale.
3. Non sono soggetti ad ammortamento per le finalita' di cui al 1° comma i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a euro 154,94. Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i beni di cui al presente Comma si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione.
4. I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio in fase di prima applicazione si considerano interamente ammortizzati.
Art. 88
Consegnatari di beni
1. I beni mobili e immobili, esclusi i materiali e oggetti di consumo, sono dati in consegna dal consegnatario ad agenti che sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare all'ente dalle loro azioni e omissioni.
2. Le funzioni di consegnatario sono svolte di norma dall'economo e dal responsabile dell'Ufficio "Patrimonio e Demanio immobiliare" rispettivamente per i beni mobili e immobili. Il consegnatario e' responsabile dell'assegnazione o consegna di beni alle varie
strutture, ne vigila la conservazione e ne dispone il trasferimento.
3. La consegna si effettua a mezzo di verbale nel quale sono inventariati i beni assegnati a ciascun responsabile firmato oltre che' dal responsabile della struttura, dal consegnatario.
4. Di ogni verbale viene trasmessa copia al servizio finanziario.
Art. 89
Carico e scarico dei beni mobili
1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico e scarico emessi dal competente ufficio economato e firmati dal responsabile.
2. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
3. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
Art. 90
Materiali di consumo
1. L'economo provvede alla tenuta del magazzino degli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici e altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio economato e delle bollette di consegna dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni firmati dal funzionario responsabile del servizio richiedente previo benestare di consegna da parte dell'economo.
Art. 91
Automezzi
1. Il responsabile del servizio che ha in dotazione l'automezzo ne controlla l'uso e verifica che:
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
b) il rifornimento dei carburanti e i percorsi effettuati vengano annotati su apposito libretto di marcia fornito dal servizio economato.
2. Il responsabile del servizio provvede, mensilmente, alla compilazione di un prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette per i relativi controlli.
3. Il segretario per motivate esigenze puo'disporre l'uso degli automezzi anche per servizi diversi da quelli di assegnazione.
CAPO X
VERIFICHE E CONTROLLO FINANZIARIO
Art. 92
Controllo finanziario
1. Il controllo finanziario e' funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento all'andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.
2. Il comune e' tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e
per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie e contabili stabilite dalla legge.
3. Il servizio finanziario provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio.
4. Il consiglio comunale e' in ogni caso tenuto ad adottare entro 30 settembre di ciascun anno il provvedimento con il quale prende atto dell'insussistenza di condizioni di squilibrio contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui al successivo art. 94.
Art. 93
Segnalazioni obbligatorie del responsabile del servizio finanziario
1. Il responsabile del servizio finanziario e' obbligato a segnalare i fatti gestionali dai quali deriva il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
2. E' obbligato altres a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minore spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
3. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi, possono riguardare anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
4. Le segnalazioni dei fatti gestionali,opportunamente documentate, e le valutazioni adeguatamente motivate sono inviate al Sindaco, al consiglio comunale nella presona del suo Presidente, al Segretario e all'organo di revisione in forma scritta.
5. Le segnalazioni di cui al presente articolo devono,in ogni caso, essere effettuate entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.
6. Il Consiglio comunale provvede al riequilibrio a norma dell'art. 36 dell'ordinamento, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta comunale.
Art. 94
Verifica dei programmi
1. Ciascun responsabile di servizio provvede durante tutto il corso dell'esercizio alla verifica sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e dettagliata relazione quadrimestrale al presidente del consiglio,dandone comunicazione anche al collegio dei revisori e al servizio controllo di gestione se istituito.
2. Il consiglio comunale, entro il 30 settembre di ciascun anno, esprime le proprie valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi.
CAPO XI
IL CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 95
Il controllo di gestione
1. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all'intera attivita' dell'ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini dell'efficacia dell'azione e della economicita' della spesa pubblica locale.
2. E' controllo interno e concomitante allo svolgimento dell'attivita' amministrativa finalizzato a orientare l'attivita' stessa e a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento
dei seguenti principali risultati:
- La corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata;
- Il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi piu'opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili;
- L'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
Art. 96
Le finalita' del controllo di gestione
1. Le finalita' principali del controllo di gestione o funzionale sono cos determinate:
- Rappresentare lo strumento della partecipazione intesa come perseguimento degli obiettivi concordati fra gli organi e i soggetti responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati;
- Conseguire l'economicita' quale impiego delle risorse il piu' possibile rispondente al soddisfacimento delle esigenze dei soggetti amministrati;
- Conseguire il coordinamento delle attivita' nel caso di piu' centri decisionali ed operativi autonomi;
- Esercitare la funzione di impulso qualora per fenomeni di inerzia o inefficienza decisionale o funzionale si registrino ritardi rispetto ai tempi previsti per la formulazione dei programmi o la realizzazione dei progetti.
Art. 97
Oggetto del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione e' riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione amministrativa:
- La coerenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici dell'ente;
- La compatibilita' rispetto alle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- L'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
- L'efficacia delle modalita' di attuazione prescelta rispetto alle alternative disponibili;
- L'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.
Art. 98
La struttura operativa del controllo di gestione
1. La struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione e' servizio di supporto, con proprio responsabile, che predispone strumenti destinati ai responsabili delle politiche dell'ente e ai responsabili della gestione per le finalita' volute dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Le analisi e gli strumenti predisposti dalla struttura di cui al comma precedente sono impiegati dagli amministratori in termini di programmazione e controllo e dai responsabili dei servizi in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati.
3. La struttura di cui al primo comma e' autonoma sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione.
4. Per l'esercizio della funzione di controllo della gestione e' consentita la stipula di convenzioni con altri enti, ovvero con consulenti esterni esperti in materia.
Art. 99
Fasi del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
- Predisposizione e analisi di un piano dettagliato di obiettivi;
- Rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi nonche' rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti;
- Valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicita' dell'azione intrapresa;
- Elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attivita' riferiti ai servizi e ai centri di costo;
- Elaborazione di relazioni periodiche (reporting)riferite all'attivita'complessiva dell'ente,alla gestione di aree di attivita', alla gestione dei singoli servizi o centri di costo o di singoli
programmi e progetti.
Art. 100
Referto del controllo di gestione
1. Il coordinamento e l'integrazione delle attivita' dell'ente e il collegamento tra la responsabilita' direzionale, politica e gestionale,e la responsabilita' economica e'attuato con un adeguato insieme di informazioni che si caratterizzano perche' risultano
finalizzate rispetto ai destinatari e rispetto alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'ente.
2. Le informazioni e gli strumenti derivanti dall'attuazione del controllo funzionale sono articolati in modo sistematico in referti da inviare agli amministratori e ai responsabili dei servizi con cadenza trimestrale.
Art. 101
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa del controllo di gestione e' definita nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e relativa pianta organica.
CAPO XII
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 102
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti e' organo autonomo dell'ente ed ha durata triennale. E' nominato secondo le norme dell'art.57 della legge 142/90 tenendo conto che alla figura del revisore ufficiale dei conti e' stata sostituita quella del revisore contabile per effetto del D.Lgs.27 gennaio 1992, n.88.
2. Ove nei collegi si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico per il nuovo revisore e' limitata al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
Art. 103
Composizione, nomina, funzioni e cessazione
1. Il collegio dei revisori e' organo ausiliario, tecnico-consultivo del comune. Esso e' nominato dal consiglio nei modi e tra le persone indicate dalla legge che abbiano i requisiti prescritti.
2. La nomina dei revisori deve essere comunicata al ministero dell'Interno e al Cnel ai sensi dell'art. 100 dell'ordinamento, oltre che agli interessati, ed al tesoriere del comune.
3. Il collegio dei revisori - deputato alla vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica - esercita le funzioni a esso demandate dalla legge, dallo statuto e dal presente regogolamento in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
4. I revisori collaborano con il consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'azione dell'ente.
5. I revisori possono essere sentiti dalla giunta e dal consiglio in ordine a problematiche riguardanti l'economia dell'ente e anche in ordine ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.
6. I revisori hanno inoltre funzioni di consulenza manageriale e di consulenza propositiva in collaborazione con gli amministratori e anche con il segretario e con i responsabili dei servizi.
7. L'incarico dei revisori puo'essere revocato per inadempienze ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta della deliberazione consiliare di rendiconto entro il termine previsto dall'art. 105 comma 1ø lettera d) del D.Lgs. 77/95.
8. La revoca dall'ufficio e' deliberata dal consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del sindaco degli addebiti all'interessato, al quale e' concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
9. La presidenza del collegio compete al revisore che sia stato nominato come tale dal consiglio nel caso in cui piu' di uno dei nominati sia iscritto nel registro dei revisori contabili, diversamente la presidenza e' attribuita come per legge.
Art. 104
Cessazione e sostituzione dei revisori
1. Per la cessazione dall'incarico di revisore si applica l'art.101 comma terzo, dell'ordinamento. In particolare cessa dall'incarico per impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore
a tre mesi o non partecipa, senza giustificato motivo, a piu' di un quarto delle sedute tenute nell'anno solare.
2. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilita', di decadenza per inadempienza, di dimissioni dall'incarico,ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni.
Art. 105
Esercizio della revisione
1. L'esercizio della revisione e' svolto dal collegio dei revisori, in conformita' alle norme del presente regolamento e delle leggi vigenti. Il singolo componente puo', su incarico conferito dal presidente del collegio, oppure autonomamente,compiere verifiche
e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferirne al collegio.
2. Il collegio dei revisori potra' avvalersi, sotto la propria responsabilita' e a sue spese, di tecnici contabili e aziendali, per le funzioni inerenti alla revisione economico-finanziaria. Il
numero degli stessi non potra' essere superiore al numero dei revisori e in possesso dei requisiti di cui all'art.100, comma 2 dell'ordinamento.
3. Copia dei verbali delle riunioni del collegio e' trasmessa alla segreteria generale e al servizio finanziario.
Art. 106
Funzioni di collaborazione con il consiglio
1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 105 dell'ordinamento ed al presente regolamento, il collegio assicura l'attivita' di collaborazione con il consiglio comunale mediante pareri e proposte relativamente a:
1) Piani economico-finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione indotti;
2) Programmi di opere pubbliche e loro modificazioni;
3) Alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;
4) Debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;
5) Convenzioni tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
6) Costituzione di istituzioni e aziende speciali;
7) Partecipazione a societa' di capitali;
8) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
Art. 107
Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati
1. Il collegio dei revisori esprime il parere ai sensi dell'art.105 comma 1 lett. b) dell'ordinamento.
2. Il parere di cui al comma precedente e' espresso entro cinque giorni dal deposito dei documenti presso il servizio finanziario.
Art. 108
Parere sulle variazioni e assestamenti di bilancio
1. Le proposte di variazione e di assestamento di bilancio sono trasmesse al collegio dei revisori.Entro 5 giorni dal ricevimento il collegio esprime il parere.
2. Laddove, per motivi di urgenza, la giunta adotti una variazione al bilancio e suoi allegati con i poteri del consiglio, il relativo atto deliberativo deve essere comunicato ai revisori
perche' esprimano il prescritto parere da allegare alla delibera di ratifica consiliare.
Art. 109
Altri pareri, attestazioni e certificazioni
1. Tutti gli altri pareri contemplati nell'art.106, le attestazioni e certificazioni per le quali e' richiesta la sottoscrizione del presidente del collegio sono resi entro 5 giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza per i quali il termine e' ridotto a 3 giorni.
Art. 110
Modalita' di richiesta dei pareri
1. Le richieste di acquisizione di parere del collegio sono trasmesse al presidente del collegio a cura della segreteria generale o del servizio finanziario.
Art. 111
Pareri su richiesta della giunta
1. Il presidente del consiglio o la giunta comunale possono richiedere pareri preventivi al collegio dei revisori in ordine agli aspetti contabili,economico-finanziari dell'attivita' di competenza, nonche' proposte sull'ottimizzazione della gestione.
2. Il collegio fornisce i pareri e le proposte entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 112
Relazione al rendiconto
1. La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine all'efficienza, alla produttivita' e alla economicita' dei sistemi procedurali ed organizzativi nonche' dei servizi erogati dal co-
mune avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo economico di gestione.
2. La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio preventivo:
a) Del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che lo hanno determinato;
b) Della destinazione libera o vincolata delle risultanze attive;
c) Della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella sua consistenza;
d) Delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonche' dei criteri e modalita' seguiti per la determinazione del grado di esigibilita'dei crediti e per il loro recupero, della eventuale sussistenza dei debiti fuori bilancio.
3. La relazione al rendiconto e' resa nei termini di cui all'art. 60 del presente regolamento.
Art. 113
Irregolarita' nella gestione
1. Nel caso riscontri irregolarita' nella gestione per le quali ritiene di dover riferire al consiglio, il collegio redige apposita relazione da trasmettere al presidente del consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'organo consiliare. Il consiglio dovra' discutere non oltre 30 giorni dalla consegna della relazione.
Art. 114
Trattamento economico dei revisori
1. Il compenso spettante al collegio dei revisori e' stabilito con la deliberazione di nomina, ferma restando la possibilita' di successivi adeguamenti a termini della normativa vigente.
Art. 115
Mezzi per lo svolgimento dei compiti
1. Al fine di consentire all'organo di revisione di svolgere i propri compiti, l'ente deve riservare al collegio un locale adeguatamente attrezzato per le riunioni e per la stesura,conservazione e archiviazione dei documenti.
CAPO XIII
SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 116
Funzioni servizio finanziario
1. Delle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, i servizi gestione economica,finanziaria, economato, tributi attivi e passivi,sono ricompresi nell'area economico-finanziaria.
2. Il coordinamento dell'area economico-finanziaria e' affidato al responsabile del servizio finanziario del comune.
3. La struttura organizzativa dei servizi facenti capo all'area economico-finanziaria e' definita nel regolamento di organizzazione e relativa pianta organica secondo i criteri di massima di cui al presente articolo tenendo conto che le funzioni riferite prettamente al servizio finanziario cos come disposto dall'art. 3 del D.Lgs. 77/95 sono le seguenti:
- Programmazione e bilanci;
- rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
- Investimenti e relative fonti di finanziamento;
- Gestione del bilancio riferita alle entrate;
- Gestione del bilancio riferita alle spese;
- Rilevazione contabile delle riscossioni,delle liquidazioni e dei pagamenti;
- Rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
- Rapporti con gli organismi gestionali dell'ente;
- Rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria;
- Tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari dei beni mobili;
- Controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- Rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell'ente.
CAPO XIV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 117
Responsabili di servizio
1. Tutte le attribuzioni riferite dall'ordinamento finanziario dalle leggi e dal presente regolamento ai responsabili di servizio devono intendersi riferite al responsabile apicale nella struttura.
2. La segreteria avra' cura di trasmettere alla giunta con apposito elenco almeno ogni 15 giorni tutte le determinazioni adottate dai responsabili di servizio.
Art. 118
Poteri sostitutivi
1. Le competenze, le sottoscrizioni, le attestazioni, i pareri e le certificazioni attribuiti ai sensi dell'ordinamento finanziario e contabile e del presente regolamento, al responsabile del servizio finanziario sono resi, in caso di sua assenza, dal responsabile del servizio competente la struttura e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal funzionario piu' anziano dell'area economico-finanziaria.
3. Il responsabile del servizio finanziario puo' delegare a funzionari responsabili di servizio alcuni compiti rientranti nelle proprie competenze secondo il presente regolamento.
Art. 119
Applicazione del regolamento
1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento decorre con la stessa gradualita' e negli stessi termini previsti dalla normativa vigente.
Art. 120
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del comune.
Art. 121
Abrogazioni di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.
Art. 122
Rinvio a disposizioni legislative
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare alle norme contenute nel D.Lgs. n.77/95 e successive modificazioni ed integrazioni.